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Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Decisione 2004/290/CE, Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro, Autorizzazione, Articolo 2, punto 1, Nozione di “lavori di costruzione”, Interpretazione, Inclusione delle cessioni di beni, Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga, Restrizioni.
Causa C-395/11 BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH contro Finanzamt Lüdenscheid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Decisione 2004/290/CE — Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro — Autorizzazione — Articolo 2, punto 1 — Nozione di “lavori di costruzione” — Interpretazione — Inclusione delle cessioni di beni — Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga — Restrizioni» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Deroga a una norma generale – Interpretazione restrittiva – Limite – Effetto utile della deroga Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Provvedimenti nazionali in deroga – Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta – Nozione di «lavori di costruzione» – Cessioni di beni – Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 1, 6, § 1, 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290, art. 2, punto 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Provvedimenti nazionali in deroga – Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta – Esercizio parziale di tale autorizzazione per determinate categorie di lavori e di operazioni (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290) V. il testo della decisione. (v. punti 25, 33) L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, anche quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. (v. punto 35, dispositivo 1) La decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può limitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All’atto della costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto. Spetta al giudice nazionale accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se ciò si verifichi nella controversia ad essa sottoposta e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto. (v. punto 50, dispositivo 2) Causa C-395/11 BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH contro Finanzamt Lüdenscheid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Decisione 2004/290/CE — Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro — Autorizzazione — Articolo 2, punto 1 — Nozione di “lavori di costruzione” — Interpretazione — Inclusione delle cessioni di beni — Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga — Restrizioni» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica — Deroga a una norma generale — Interpretazione restrittiva — Limite — Effetto utile della deroga Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Provvedimenti nazionali in deroga — Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta — Nozione di «lavori di costruzione» — Cessioni di beni — Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 1, 6, § 1, 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290, art. 2, punto 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Provvedimenti nazionali in deroga — Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta — Esercizio parziale di tale autorizzazione per determinate categorie di lavori e di operazioni (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290) V. il testo della decisione. (v. punti 25, 33) L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, anche quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. (v. punto 35, dispositivo 1) La decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può limitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All’atto della costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto. Spetta al giudice nazionale accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se ciò si verifichi nella controversia ad essa sottoposta e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto. (v. punto 50, dispositivo 2)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punto 5, Esenzioni, Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali, Operazioni relative a titoli.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni relative a titoli considerate dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5) [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione. (v. punto 38 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Artt. 5 e 6, Qualificazione di un’attività commerciale come "cessione di beni" o "prestazione di servizi", Fornitura di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili, Fornitura in un cinema di popcorn e di "tortilla chips" (nachos) per il consumo immediato, Catering, Allegato H, categoria 1, Interpretazione dei termini "prodotti alimentari".
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessioni di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 6) 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 12, n. 3, lett. a), e allegato H] Massima 1. L’art. 5 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di vivande o di cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili o nei foyer dei cinema, costituisce una cessione di beni ai sensi di tale articolo qualora, da un esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso, emerga che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la cessione dei cibi non sono preponderanti. A tale riguardo, poiché la preparazione del prodotto finale caldo in stand o chioschi-bar mobili si limita, essenzialmente, ad azioni sommarie e standardizzate che quasi sempre non avvengono su ordinazione di un particolare cliente, ma in modo costante o regolare, in funzione della domanda in generale prevedibile, essa non costituisce l’elemento preponderante dell’operazione di cui trattasi e non può, di per sé, conferire il carattere di prestazione di servizi a siffatta operazione. Peraltro, la semplice presenza di mobilio nei foyer dei cinema destinato, in modo non esclusivo, a facilitare eventualmente il consumo di siffatti alimenti non può considerarsi un elemento di prestazione di servizi idoneo a conferire all’operazione nel suo insieme la qualificazione di prestazione di servizi. (v. punti 68, 73, 81, dispositivo 1) 2. L’art. 6 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che fatto salvo il caso in cui un operatore di catering si limiti a fornire piatti pronti standardizzati senza altri elementi supplementari di prestazione di servizi o salvo qualora altre particolari circostanze dimostrino che la fornitura delle vivande rappresenta l’elemento predominante di un’operazione, le attività di catering costituiscono prestazioni di servizi ai sensi del citato articolo. Infatti, a differenza dei pasti venduti negli stand, nei chioschi-bar mobili e nei cinema, i pasti forniti a domicilio da un operatore di catering non sono in generale il risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma contengono una componente di prestazioni di servizi nettamente più importante e richiedono un lavoro e un know-how superiori. (v. punti 77, 81, dispositivo 1) 3. Ai sensi dell’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi indicate nell’allegato H di tale direttiva. Nel caso di cessioni di beni, la nozione di «prodotti alimentari» figurante all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le vivande e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato. Infatti, la disposizione di cui trattasi contempla i prodotti alimentari in generale e non opera alcuna distinzione o restrizione qualsivoglia in funzione del tipo di negozio, delle modalità di vendita, del condizionamento, della preparazione o della temperatura. (v. punti 84-85, 88, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5, Base imponibile, Misure di semplificazione, Tabacchi lavorati, Fascette fiscali, Prelievo unico dell’IVA alla fonte, Fornitore intermedio, Mancato pagamento totale o parziale del prezzo, Diniego di rimborso dell’IVA.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Provvedimenti nazionali in deroga (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5) Massima Gli artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/7, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale, prevedendo, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di lottare contro la frode o l’evasione fiscale connesse ai tabacchi lavorati, la riscossione di tale imposta mediante fascette fiscali in un’unica soluzione e alla fonte presso il fabbricante o l’importatore di tali prodotti, esclude il diritto, per i fornitori intermedi che intervengono successivamente nella catena delle ulteriori cessioni, di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo dei suddetti prodotti da parte dell’acquirente. Infatti, l’art. 27, n. 1, della sesta direttiva osta soltanto alle misure idonee ad avere effetti non trascurabili sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Orbene, sebbene in alcune circostanze, quali la perdita dei prodotti, la loro svendita o la loro vendita irregolare ad un prezzo diverso da quello al dettaglio indicato sulle fascette fiscali, il produttore o l’importatore, nell’ambito del regime derogatorio menzionato, potrebbe essere tenuto a versare un importo a titolo di detta imposta superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del sistema armonizzato di diritto comune di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, la mera eventualità che siffatte circostanze si producano non è tuttavia sufficiente per considerare che tale regime potrebbe avere effetti non trascurabili sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Infatti, una misura di semplificazione implica, per sua natura, un approccio più generale rispetto a quello della regola che essa sostituisce, e non corrisponde quindi necessariamente all’esatta situazione di ogni soggetto passivo. Inoltre, poiché i fornitori intermedi non sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di tabacchi lavorati, essi non possono chiederne il rimborso, in forza dell’art. 11, parte C, n. 1, della sesta direttiva, in caso di mancato pagamento del prezzo di tali cessioni da parte dell’acquirente. A tal proposito, il fatto che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto versato alla fonte dal fabbricante o dall’importatore mediante fascette fiscali sia compreso, da un punto di vista economico, nel prezzo delle cessioni effettuate a tali fornitori, è irrilevante. Infatti, una simile circostanza non rimette in discussione sotto alcun profilo il fatto che i suddetti fornitori non abbiano alcun debito fiscale sulla base delle norme relative all’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, dal momento che, nell’ambito di un siffatto regime di riscossione semplificata dell’imposta sul valore aggiunto, l’importo dell’imposta assolta dal fabbricante o dall’importatore mediante fascette fiscali non è legato al corrispettivo realmente ricevuto da ogni fornitore, bensì al prezzo dei prodotti allo stadio del consumo finale, il fatto che un fornitore intermedio perda il proprio credito nei confronti della sua controparte contrattuale non determina alcuna riduzione della base imponibile. Infine, nell’ambito di un siffatto regime di semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentire ad un fornitore intermedio di ottenere il rimborso parziale, o addirittura totale, di tale imposta, quando l’acquirente non paga il prezzo delle cessioni, rischierebbe non solo di complicare significativamente la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ma anche di favorire gli abusi e le frodi, mentre la semplificazione della riscossione di tale imposta e la prevenzione di siffatti abusi e frodi costituiscono proprio gli obiettivi perseguiti da tale regime, conformemente all’art. 27, n. 1, della sesta direttiva. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto per un fornitore intermedio in caso di mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente di tabacchi lavorati ceduti a quest’ultimo costituisce una conseguenza inerente a un siffatto regime, che ha come scopo ed effetto, conformemente ai criteri di cui all’art. 27, n. 1, della sesta direttiva, di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di lottare contro la frode o l’evasione fiscale connesse a tali prodotti. (v. punti 30, 31, 38-40, 43, 45, 46 e dispositivo)