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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012. International Bingo Technology SA contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile. Causa C‑377/11."
Sesta direttiva IVA, Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, Organizzazione di giochi di bingo, Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori, Calcolo della base imponibile.
Causa C-377/11 International Bingo Technology SA contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) «Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Vendita di cartelle di bingo – Esclusione della parte del prezzo di vendita prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Calcolo – Cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione – Parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte A, § 1, a), 17, § 5, e 19, § 1] L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori. Poiché la parte del prezzo di vendita delle cartelle che è distribuita come premio ai giocatori è fissata in anticipo ed è obbligatoria, essa non può essere considerata come facente parte del corrispettivo ottenuto dall’organizzatore del gioco per la prestazione da lui fornita, corrispettivo che costituisce la base imponibile. (v. punti 25, 28, 33, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1. Infatti, in primo luogo, uno Stato membro non può, in linea di principio, applicare a determinate operazioni una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, la suddetta parte non dev’essere inserita nella base imponibile e, pertanto, non può essere considerata come facente parte della cifra d’affari dell’organizzatore del gioco. (v. punti 37-39, dispositivo 2) Causa C-377/11 International Bingo Technology SA contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) «Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Vendita di cartelle di bingo — Esclusione della parte del prezzo di vendita prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Calcolo — Cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione — Parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio — Esclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte A, § 1, a), 17, § 5, e 19, § 1] L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori.
Poiché la parte del prezzo di vendita delle cartelle che è distribuita come premio ai giocatori è fissata in anticipo ed è obbligatoria, essa non può essere considerata come facente parte del corrispettivo ottenuto dall’organizzatore del gioco per la prestazione da lui fornita, corrispettivo che costituisce la base imponibile.
(v. punti 25, 28, 33, dispositivo 1)
Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1.
Infatti, in primo luogo, uno Stato membro non può, in linea di principio, applicare a determinate operazioni una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, la suddetta parte non dev’essere inserita nella base imponibile e, pertanto, non può essere considerata come facente parte della cifra d’affari dell’organizzatore del gioco.
(v. punti 37-39, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Artt. 11, parte A, n. 1, e 27, Base imponibile, Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Provvedimenti nazionali in deroga [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 6, 6, n. 2, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 27] Massima La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi, alle operazioni effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l’applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all’utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l’uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all’art. 27 di tale medesima direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale. (v. punto 40 e dispositivo)