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cited in "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 luglio 2012. DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione. Causa C‑259/11."
Sesta direttiva IVA, Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5, Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie, Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società, Esenzione.
Causa C-259/11 DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Operazioni riguardanti i titoli di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 – Operazioni riguardanti azioni di società che comportano il trasferimento dei beni immobili di dette società – Inclusione – Presupposto – Stato membro che non ha esercitato il proprio diritto di considerare beni materiali le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, § 3, c), e 13 parte B, d), punto 5] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile. (v. punto 42 e dispositivo) Causa C-259/11 DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni riguardanti i titoli di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 — Operazioni riguardanti azioni di società che comportano il trasferimento dei beni immobili di dette società — Inclusione — Presupposto — Stato membro che non ha esercitato il proprio diritto di considerare beni materiali le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, § 3, c), e 13 parte B, d), punto 5] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile. (v. punto 42 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punto 5, Esenzioni, Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali, Operazioni relative a titoli.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni relative a titoli considerate dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5) [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione. (v. punto 38 e dispositivo)