Documents - 7 cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012. Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė e Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Causa C-250/11."

Causa C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės) «Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di “veicolo stradale a motore” — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Presa in considerazione del sistema e della finalità della regolamentazione controversa Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione restrittiva Unione doganale – Tariffa doganale comune – Franchigia dai dazi all’importazione – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di talune importazioni definitive di beni – Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore – Ambito di applicazione – Autoveicoli commerciali – Nozione – Locomotive – Esclusione [Regolamenti del Consiglio n. 918/83, art. 112, § 1, a), come modificato dal regolamento n. 1315/88, e n. 1186/2009, art. 107, § 1, a); direttive del Consiglio 83/181, art. 82, § 1, a), come modificata dalla direttiva 88/331, e 2009/132, art. 84, § 1, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento n. 1315/88, 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive. Per quanto attiene ad un’eventuale differenza di trattamento tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale, le diverse modalità di trasporto non sono, in generale, intercambiabili e la situazione delle imprese operanti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è pertanto paragonabile. Inoltre, rispetto all’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione di dette disposizioni, consistente da un lato, nel rendere agevole il superamento delle frontiere esterne dell’Unione da parte dei privati e, dall’altro, nell’alleggerire i controlli doganali e fiscali che devono essere effettuati dalle autorità competenti, le locomotive non si trovano in una situazione comparabile a quella nella quale si trovano i veicoli stradali. Pertanto il principio della parità di trattamento non impone di interpretare le disposizioni considerate come applicabili anche alle locomotive. (v. punti 36-37, 46-49 e dispositivo) Causa C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės) «Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di “veicolo stradale a motore” — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Presa in considerazione del sistema e della finalità della regolamentazione controversa Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione restrittiva Unione doganale — Tariffa doganale comune — Franchigia dai dazi all’importazione — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di talune importazioni definitive di beni — Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore — Ambito di applicazione — Autoveicoli commerciali — Nozione — Locomotive — Esclusione [Regolamenti del Consiglio n. 918/83, art. 112, § 1, a), come modificato dal regolamento n. 1315/88, e n. 1186/2009, art. 107, § 1, a); direttive del Consiglio 83/181, art. 82, § 1, a), come modificata dalla direttiva 88/331, e 2009/132, art. 84, § 1, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento n. 1315/88, 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive. Per quanto attiene ad un’eventuale differenza di trattamento tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale, le diverse modalità di trasporto non sono, in generale, intercambiabili e la situazione delle imprese operanti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è pertanto paragonabile. Inoltre, rispetto all’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione di dette disposizioni, consistente da un lato, nel rendere agevole il superamento delle frontiere esterne dell’Unione da parte dei privati e, dall’altro, nell’alleggerire i controlli doganali e fiscali che devono essere effettuati dalle autorità competenti, le locomotive non si trovano in una situazione comparabile a quella nella quale si trovano i veicoli stradali. Pertanto il principio della parità di trattamento non impone di interpretare le disposizioni considerate come applicabili anche alle locomotive. (v. punti 36-37, 46-49 e dispositivo)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Art. 13, parte B, lett. f), Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro, Principio della neutralità fiscale, Bingo meccanici con vincite versate in contanti ("mechanised cash bingo"), Slot machines, Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative, Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza ("due diligence").
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Disparità di trattamento di due prestazioni identiche o simili dal punto di vista del consumatore — Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 4. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 5. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] Massima 1. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest’ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige quindi che sia dimostrata anche l’effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento. (v. punto 36, dispositivo 1) 2. In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d’azzardo per quanto riguarda la concessione di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che non occorre tenere conto del fatto che i due giochi rientrano in categorie di licenza diverse e sono assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione. Tale disposizione ha lasciato un ampio margine discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali può essere subordinato il beneficio di tale esenzione, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale. Ai fini della valutazione della comparabilità dei due giochi d’azzardo, la cui disparità di trattamento può comportare una violazione del principio di neutralità fiscale, sono irrilevanti elementi quali la liceità o illiceità della gestione dei giochi di azzardo, l’identità di coloro che gestiscono tali giochi e apparecchi e la forma giuridica sotto la quale essi svolgono le loro attività. Lo stesso dicasi per le differenze esistenti tra, da un lato, i pub/bar e le sale da gioco e, dall’altro, i casinò autorizzati per quanto riguarda il contesto nel quale i giochi d’azzardo sono in essi offerti, in particolare l’accessibilità da un punto di vista geografico e di orari nonché l’ambiente. Infine, nemmeno la circostanza che solo uno dei due tipi di gioco sia assoggettato ad un’imposta non armonizzata è idonea a giustificare la conclusione che detti tipi di gioco non siano comparabili. (v. punti 40-41, 45-48, 51, dispositivo 2) 3. Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l’utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest’ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita. (v. punto 58, dispositivo 3) 4. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, benché un’amministrazione pubblica che segue una prassi generale possa essere vincolata da quest’ultima, resta pur sempre il fatto che il principio di parità di trattamento, il quale si estrinseca in materia d’imposta sul valore aggiunto nel principio di neutralità fiscale, deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Ne consegue che un soggetto passivo non può pretendere che una determinata prestazione debba essere assoggettata al medesimo trattamento fiscale di un’altra prestazione, laddove quest’ultimo trattamento non sia conforme alla normativa nazionale pertinente. (v. punti 61-64, dispositivo 4) 5. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ed abbia esentato dall’imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d’azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all’apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri. L’effetto diretto di una disposizione di una direttiva, quale l’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, non dipende né dall’esistenza di un errore intenzionale o di una negligenza commessi dallo Stato membro interessato all’atto della trasposizione della direttiva di cui trattasi né dall’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Pertanto, detta disposizione può essere invocata da un gestore di giochi o di apparecchi per giochi d’azzardo dinanzi ai giudici nazionali affinché siano disapplicate le norme di diritto interno incompatibili con tale disposizione. (v. punti 69-70, 74, dispositivo 5)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punto 5, Esenzioni, Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali, Operazioni relative a titoli.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni relative a titoli considerate dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5) [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione. (v. punto 38 e dispositivo)