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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky. Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA. Causa C‑165/11."
Sesta direttiva IVA, Applicazione, Codice doganale comunitario, Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro, Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale, Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni, Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale, Fatto generatore dell’IVA.
Causa C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky) «Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci vincolate a un regime doganale sospensivo – Inclusione – Limiti – Facoltà degli Stati membri di esentare siffatte operazioni – Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, 5, § 1, e 16, § 1, B e D) Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 67 e dispositivo) Causa C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky) «Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci vincolate a un regime doganale sospensivo — Inclusione — Limiti — Facoltà degli Stati membri di esentare siffatte operazioni — Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, 5, § 1, e 16, § 1, B e D) Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 67 e dispositivo)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena, Diniego dell’esenzione per mancata indicazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente.
Causa C-587/10 Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) contro Finanzamt Plauen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena — Diniego dell’esenzione per mancata indicazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 98/80, art. 28 quater, punto A, a), primo comma] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno della Comunità – Cessioni successive relative agli stessi beni e che danno luogo ad un’unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di beni – Imputazione di tale spedizione o di tale trasporto ad una delle due cessioni successive – Criteri – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 98/80, art. 28 quater, punto A, a), primo comma] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno della Comunità – Requisito della comunicazione, da parte del fornitore, del numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente – Ammissibilità – Presupposto [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 98/80, art. 28 quater, punto A, a), primo comma] V. il testo della decisione. (v. punti 29, 30) V. il testo della decisione. (v. punti 31-37) L’articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro subordini l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente, purché, tuttavia, il diniego dell’esenzione non sia opposto unicamente a motivo del fatto che detto obbligo non è stato rispettato, qualora il fornitore non possa, in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare tale numero d’identificazione e fornisca invece indicazioni idonee a dimostrare sufficientemente che l’acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell’ambito dell’operazione di cui trattasi. Eccezion fatta per i requisiti relativi allo status dei soggetti passivi, al trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario e allo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro ad un altro, nessun altro requisito può essere imposto per qualificare un’operazione come cessione o acquisto intracomunitari di beni. Per beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva, pertanto, non si può esigere dal fornitore di produrre elementi di prova relativi all’assoggettamento ad imposta dell’acquisto intracomunitario dei beni di cui trattasi. (v. punti 55, 58 e dispositivo) Causa C-587/10 Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) contro Finanzamt Plauen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena — Diniego dell’esenzione per mancata indicazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Nozione
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 98/80, art. 28 quater, punto A, a), primo comma]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Cessioni successive relative agli stessi beni e che danno luogo ad un’unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di beni — Imputazione di tale spedizione o di tale trasporto ad una delle due cessioni successive — Criteri — Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 98/80, art. 28 quater, punto A, a), primo comma]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Requisito della comunicazione, da parte del fornitore, del numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente — Ammissibilità — Presupposto
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 98/80, art. 28 quater, punto A, a), primo comma] V. il testo della decisione.
(v. punti 29, 30)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31-37)
L’articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro subordini l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente, purché, tuttavia, il diniego dell’esenzione non sia opposto unicamente a motivo del fatto che detto obbligo non è stato rispettato, qualora il fornitore non possa, in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare tale numero d’identificazione e fornisca invece indicazioni idonee a dimostrare sufficientemente che l’acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.
Eccezion fatta per i requisiti relativi allo status dei soggetti passivi, al trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario e allo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro ad un altro, nessun altro requisito può essere imposto per qualificare un’operazione come cessione o acquisto intracomunitari di beni. Per beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva, pertanto, non si può esigere dal fornitore di produrre elementi di prova relativi all’assoggettamento ad imposta dell’acquisto intracomunitario dei beni di cui trattasi.
(v. punti 55, 58 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Artt. 5 e 6, Qualificazione di un’attività commerciale come "cessione di beni" o "prestazione di servizi", Fornitura di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili, Fornitura in un cinema di popcorn e di "tortilla chips" (nachos) per il consumo immediato, Catering, Allegato H, categoria 1, Interpretazione dei termini "prodotti alimentari".
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessioni di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 6) 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 12, n. 3, lett. a), e allegato H] Massima 1. L’art. 5 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di vivande o di cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili o nei foyer dei cinema, costituisce una cessione di beni ai sensi di tale articolo qualora, da un esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso, emerga che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la cessione dei cibi non sono preponderanti. A tale riguardo, poiché la preparazione del prodotto finale caldo in stand o chioschi-bar mobili si limita, essenzialmente, ad azioni sommarie e standardizzate che quasi sempre non avvengono su ordinazione di un particolare cliente, ma in modo costante o regolare, in funzione della domanda in generale prevedibile, essa non costituisce l’elemento preponderante dell’operazione di cui trattasi e non può, di per sé, conferire il carattere di prestazione di servizi a siffatta operazione. Peraltro, la semplice presenza di mobilio nei foyer dei cinema destinato, in modo non esclusivo, a facilitare eventualmente il consumo di siffatti alimenti non può considerarsi un elemento di prestazione di servizi idoneo a conferire all’operazione nel suo insieme la qualificazione di prestazione di servizi. (v. punti 68, 73, 81, dispositivo 1) 2. L’art. 6 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che fatto salvo il caso in cui un operatore di catering si limiti a fornire piatti pronti standardizzati senza altri elementi supplementari di prestazione di servizi o salvo qualora altre particolari circostanze dimostrino che la fornitura delle vivande rappresenta l’elemento predominante di un’operazione, le attività di catering costituiscono prestazioni di servizi ai sensi del citato articolo. Infatti, a differenza dei pasti venduti negli stand, nei chioschi-bar mobili e nei cinema, i pasti forniti a domicilio da un operatore di catering non sono in generale il risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma contengono una componente di prestazioni di servizi nettamente più importante e richiedono un lavoro e un know-how superiori. (v. punti 77, 81, dispositivo 1) 3. Ai sensi dell’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi indicate nell’allegato H di tale direttiva. Nel caso di cessioni di beni, la nozione di «prodotti alimentari» figurante all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le vivande e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato. Infatti, la disposizione di cui trattasi contempla i prodotti alimentari in generale e non opera alcuna distinzione o restrizione qualsivoglia in funzione del tipo di negozio, delle modalità di vendita, del condizionamento, della preparazione o della temperatura. (v. punti 84-85, 88, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Base imponibile, Sistema di promozione delle vendite, Programma di fidelizzazione che permette ai clienti di ricevere punti presso i rivenditori e di convertirli in premi di fedeltà, Pagamenti effettuati dal gestore del programma ai fornitori che cedono i premi di fedeltà, Pagamenti effettuati dal rivenditore al gestore del programma che cede i premi di fedeltà.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Imposta dovuta o assolta per i beni forniti e per i servizi resi al soggetto passivo [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, 6, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 17, n. 2] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Imposta dovuta o assolta per i beni forniti e per i servizi resi al soggetto passivo [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, 6, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 17, n. 2] Massima 1. Nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela, in cui il gestore del programma stipula contratti con fornitori di premi di fedeltà in forza dei quali, quando questi ultimi cedono premi di fedeltà ai clienti dei commercianti in cambio di punti, il gestore corrisponde loro un importo prestabilito per detti punti, gli artt. 5, 6, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 17, n. 2, nella formulazione risultante dall’art. 28 septies, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che i pagamenti effettuati dal gestore del programma in questione ai fornitori che cedono premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati come il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti o, eventualmente, di una prestazione di servizi fornita ai medesimi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali pagamenti includano anche il corrispettivo di una prestazione di servizi corrispondente a una prestazione distinta. Difatti, sebbene tale programma di fidelizzazione sia ideato per incentivare i clienti ad effettuare i loro acquisti presso determinati commercianti e, a tal fine, il gestore fornisca un certo numero di servizi relativi alla gestione di tale programma, la realtà economica consiste nondimeno nel fatto che, nell’ambito di tale programma, il fornitore cede ai clienti premi di fedeltà, che possono essere costituiti sia da beni che da prestazioni di servizi. Peraltro tale operazione, consistente nella cessione di premi di fedeltà, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, dal momento che è effettuata a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Certamente, la vendita di beni e le prestazioni di servizi che danno luogo all’attribuzione di punti ai clienti, da un lato, e la cessione dei premi di fedeltà in cambio di tali punti, dall’altro, costituiscono due operazioni distinte. Tuttavia, la sesta direttiva non esige, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della medesima, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di quest'ultima. Infatti, l’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva prevede che il corrispettivo possa essere versato da un terzo. A tale riguardo, dal momento che alla conversione di punti dei clienti presso i fornitori consegue un pagamento del gestore del programma di fidelizzazione a questi ultimi e che tale pagamento si calcola sommando le commissioni dovute dal gestore, che rappresentano un importo fisso per ogni punto convertito in cambio di una parte o dell’intero prezzo del premio di fedeltà, tale pagamento corrisponde al corrispettivo della cessione dei premi di fedeltà. (v. punti 41-43, 47, 55-57, 65 e dispositivo) 2. Nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela, in cui il gestore del programma che acquista scorte di premi di fedeltà, e ne è così proprietario, commercializza il menzionato programma e distribuisce tali premi ai clienti dei commercianti sponsor in cambio di punti di fedeltà, gli artt. 5, 6, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 17, n. 2, nella formulazione risultante dall’art. 28 septies, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che i pagamenti effettuati da uno sponsor al gestore del programma in questione che cede premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati come, in parte, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a tali clienti e, in parte, il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dal gestore del programma in questione in favore di tale sponsor. Difatti, sebbene il programma di fidelizzazione in questione sia ideato per incentivare i clienti ad effettuare i loro acquisti presso determinati commercianti e, a tal fine, il gestore fornisca un certo numero di servizi relativi alla gestione di detto programma, la realtà economica consiste nondimeno nel fatto che, nell’ambito di tale programma, il fornitore cede ai clienti premi di fedeltà che sono costituiti da beni. Peraltro tale operazione, consistente nella cessione di premi di fedeltà, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, dal momento che è effettuata a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Certamente, la vendita di beni e le prestazioni di servizi che danno luogo all’attribuzione di punti ai clienti, da un lato, e la cessione dei premi di fedeltà in cambio di tali punti, dall’altro, costituiscono due operazioni distinte. Tuttavia, la sesta direttiva non esige, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della medesima, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, l’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva prevede che il corrispettivo possa essere versato da un terzo. A tal riguardo, dal momento che i premi di fedeltà sono fatturati dal gestore del programma allo sponsor al prezzo di vendita al dettaglio con l’aggiunta delle spese postali al momento dell’ordine, in cui avvengono il trasferimento della proprietà e la conversione dei punti, fatta detrazione del margine del gestore rappresentato dalla differenza tra l’importo del prezzo di vendita al dettaglio dei premi di fedeltà e l’importo del prezzo di acquisto al quale il gestore si procura detti premi, il pagamento effettuato dallo sponsor al gestore costituisce il corrispettivo della cessione dei suddetti premi. Tuttavia, dal momento che i pagamenti effettuati dallo sponsor al gestore del programma corrispondono all’importo del prezzo di vendita al dettaglio dei premi di fedeltà con l’aggiunta delle spese di imballaggio e di spedizione e che, pertanto, il gestore consegue un margine costituito dalla differenza tra l’importo del prezzo di vendita al dettaglio dei premi di fedeltà e l’importo del prezzo di acquisto al quale il gestore si procura detti premi, il pagamento può essere suddiviso in due parti, ciascuna corrispondente ad una prestazione distinta. Di conseguenza, l'importo del prezzo di acquisto costituisce il corrispettivo della cessione di premi di fedeltà ai clienti, mentre la differenza tra l’importo del prezzo di vendita al dettaglio, pagato dallo sponsor, e l’importo del prezzo di acquisto versato dal gestore per procurarsi premi di fedeltà, vale a dire il margine, rappresenta il corrispettivo dei servizi che il gestore fornisce allo sponsor. (v. punti 22, 41-43, 48, 55, 56, 58, 61-63, 65 e dispositivo)