Documents - 3
cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012. Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA. Causa C‑511/10."
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti, Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi, Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA.
Causa C-511/10 Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi – Detrazione prorata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. (v. punto 26 e dispositivo) Causa C-511/10 Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Detrazione prorata — Calcolo — Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari — Ammissibilità — Presupposto (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. (v. punto 26 e dispositivo)