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cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013. Commissione europea contro Regno di Svezia. Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 11 - Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA. Causa C-480/10."
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 11, Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA.
Causa C-480/10 Commissione europea contro Regno di Svezia «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Nuove censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale – Mancata coincidenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare persone strettamente vincolate come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo – Inadempimento – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) V. il testo della decisione. (v. punti 15, 16, 18, 19) Il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione, in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazione, che incidono su operatori economici che non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti. Orbene, il principio della parità di trattamento in materia tributaria non coincide con il principio di neutralità fiscale. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva 2006/112, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, vuoi a fini di semplificazione amministrativa, vuoi al fine di evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un particolare regime. Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente parimenti agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali. In tal senso, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, è consentito agli Stati membri restringere l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 stesso a fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali. Orbene, la Commissione non ha dimostrato in termini convincenti che, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, tale misura non era fondata. (v. punti 37-40) Causa C-480/10 Commissione europea contro Regno di Svezia «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Nuove censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio — Inammissibilità
(Art. 258 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della parità di trattamento — Principio della neutralità fiscale — Mancata coincidenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Interpretazione autonoma e uniforme
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Facoltà per gli Stati membri di considerare persone strettamente vincolate come un unico soggetto passivo — Normativa nazionale che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo — Inadempimento — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) V. il testo della decisione.
(v. punti 15, 16, 18, 19)
Il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione, in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazione, che incidono su operatori economici che non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti. Orbene, il principio della parità di trattamento in materia tributaria non coincide con il principio di neutralità fiscale.
(v. punti 17, 18)
V. il testo della decisione.
(v. punto 34)
Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva 2006/112, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, vuoi a fini di semplificazione amministrativa, vuoi al fine di evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un particolare regime.
Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente parimenti agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali. In tal senso, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, è consentito agli Stati membri restringere l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 stesso a fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali.
Orbene, la Commissione non ha dimostrato in termini convincenti che, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, tale misura non era fondata.
(v. punti 37-40)
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 9 e 11, Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA.
Causa C-85/11 Commissione europea contro Irlanda «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo – Inadempimento – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/78, art. 1) (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che autorizza l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto. Non è possibile dedurre dai termini «come un unico soggetto passivo» che lo scopo dell’articolo 11 della direttiva sia unicamente quello di permettere di trattare più soggetti passivi come un’unica entità, poiché tali termini non si riferiscono a una condizione di applicazione di tale articolo, bensì al suo risultato consistente nel considerare più persone come un unico soggetto passivo. La formulazione del suddetto articolo non consente neppure di considerare che esso rappresenterebbe un’eccezione alla regola generale che dispone che ogni soggetto passivo debba essere trattato come entità distinta, sicché occorrerebbe interpretare questo stesso articolo in modo restrittivo, né che il concetto di gruppo implicherebbe che le persone che ne fanno parte appartengano tutte alla stessa categoria, poiché il termine «gruppo» non vi ricorre. Per quanto riguarda, peraltro, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva, il legislatore dell’Unione ha voluto consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente la qualità di soggetto passivo alla nozione di indipendenza puramente giuridica, per esigenze di semplificazione amministrativa o per evitare determinati abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi allo scopo di beneficiare di un regime specifico. Orbene, non sembra essere in contrasto con i suddetti obiettivi la possibilità, per gli Stati membri, di considerare come soggetto passivo unico un gruppo di soggetti comprendenti uno o più elementi che individualmente non potrebbero avere la qualità di soggetto passivo. Non si può invece escludere che, la presenza, nell’ambito di un gruppo IVA, di siffatti soggetti contribuisca ad una semplificazione amministrativa tanto per il suddetto gruppo quanto per l’amministrazione finanziaria e consenta di evitare taluni abusi, poiché la suddetta presenza può essere persino indispensabile a tali fini, qualora da sola crei il vincolo stretto che deve sussistere sul piano finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti che compongono questo stesso gruppo per essere considerati come un unico soggetto passivo. (v. punti 40, 47, 48) Causa C-85/11 Commissione europea contro Irlanda «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo — Inadempimento — Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/78, art. 1) (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che autorizza l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto. Non è possibile dedurre dai termini «come un unico soggetto passivo» che lo scopo dell’articolo 11 della direttiva sia unicamente quello di permettere di trattare più soggetti passivi come un’unica entità, poiché tali termini non si riferiscono a una condizione di applicazione di tale articolo, bensì al suo risultato consistente nel considerare più persone come un unico soggetto passivo. La formulazione del suddetto articolo non consente neppure di considerare che esso rappresenterebbe un’eccezione alla regola generale che dispone che ogni soggetto passivo debba essere trattato come entità distinta, sicché occorrerebbe interpretare questo stesso articolo in modo restrittivo, né che il concetto di gruppo implicherebbe che le persone che ne fanno parte appartengano tutte alla stessa categoria, poiché il termine «gruppo» non vi ricorre. Per quanto riguarda, peraltro, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva, il legislatore dell’Unione ha voluto consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente la qualità di soggetto passivo alla nozione di indipendenza puramente giuridica, per esigenze di semplificazione amministrativa o per evitare determinati abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi allo scopo di beneficiare di un regime specifico. Orbene, non sembra essere in contrasto con i suddetti obiettivi la possibilità, per gli Stati membri, di considerare come soggetto passivo unico un gruppo di soggetti comprendenti uno o più elementi che individualmente non potrebbero avere la qualità di soggetto passivo. Non si può invece escludere che, la presenza, nell’ambito di un gruppo IVA, di siffatti soggetti contribuisca ad una semplificazione amministrativa tanto per il suddetto gruppo quanto per l’amministrazione finanziaria e consenta di evitare taluni abusi, poiché la suddetta presenza può essere persino indispensabile a tali fini, qualora da sola crei il vincolo stretto che deve sussistere sul piano finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti che compongono questo stesso gruppo per essere considerati come un unico soggetto passivo. (v. punti 40, 47, 48)