Documents - 3 cited in "Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2011. Finanzamt Deggendorf contro Markus Stoppelkamp. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Bundesfinanzhof - Germania. IVA - Sesta direttiva - Art. 21, n. 1, lett. b) - Determinazione del luogo di riferimento fiscale - Servizi svolti da un prestatore residente nello stesso paese del destinatario ma che ha stabilito la sede della propria attività economica in un altro paese - Nozione di "soggetto passivo residente all’estero". Causa C-421/10."

IVA, Sesta direttiva, Art. 21, n. 1, lett. b), Determinazione del luogo di riferimento fiscale, Servizi svolti da un prestatore residente nello stesso paese del destinatario ma che ha stabilito la sede della propria attività economica in un altro paese, Nozione di "soggetto passivo residente all’estero".
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 21, n. 1, lett. b)] Massima L’art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2000/65, deve essere interpretato nel senso che, per essere considerato un soggetto passivo non residente all’interno del paese, è sufficiente che il soggetto passivo in questione abbia stabilito la sede della propria attività economica al di fuori di tale paese. In particolare, in una situazione caratterizzata, da un lato, dal fatto che la sede dell’attività economica del soggetto passivo è nota e si trova all’esterno del paese del destinatario e, dall’altro, dalla circostanza che non è contestato che si tratta della sede effettiva e reale e non di una sede o di un insediamento fittizi, non si può tener conto di un’eventuale residenza privata del soggetto passivo all’interno di tale paese. La presunzione che i servizi siano forniti da un soggetto passivo non residente all’interno del paese allorché la sede dell’attività economica di detto soggetto passivo è situata al di fuori di tale paese, indipendentemente dal luogo in cui si trova la sua residenza privata, consente di evitare al destinatario residente in un paese, il quale è consapevole del fatto che il prestatore ha la sede della propria attività economica al di fuori di tale paese, di dover intraprendere ricerche relative alla residenza privata di detto prestatore e contribuisce pertanto a garantire una riscossione affidabile e corretta dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 28, 34-36 e dispositivo)