Documents - 7 cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° marzo 2012. Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna contro Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9, 168, 169 e 178 — Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economica — Acquisto di un terreno da parte dei soci di una società — Fatture emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione. Causa C‑280/10."

IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 9, 168, 169 e 178, Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economica, Acquisto di un terreno da parte dei soci di una società, Fatture emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione.
Causa C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna contro Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9, 168, 169 e 178 — Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economica — Acquisto di un terreno da parte dei soci di una società — Fatture emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Spese di investimento sostenute da alcuni soci per la creazione e ai fini di una società non ancora registrata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, 168 e 169) Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 178, a)] Gli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non consenta né ai soci di una società né alla società stessa di far valere un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte su spese di investimento sostenute dai soci medesimi prima della costituzione e registrazione di detta società, ai fini ed in funzione dell’attività economica della stessa. Tali soci possono infatti essere considerati soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e sono pertanto, in linea di principio, legittimati ad avvalersi della detraibilità dell’imposta versata a monte. Qualora detti soci, in applicazione della legislazione nazionale, siano impossibilitati a valersi delle operazioni imponibili effettuate dalla società al fine di sgravarsi dal costo dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni d’investimento effettuate ai fini ed in funzione dell’attività della società medesima, quest’ultima, al fine di poter garantire la neutralità dell’onere fiscale, deve avere la possibilità di prendere in considerazione tali operazioni d’investimento al momento della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 31, 35, 38, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale l’imposta sul valore aggiunto versata a monte non può essere detratta da parte di una società qualora la fattura, emessa prima della registrazione e dell’identificazione di tale società ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia stata intestata ai suoi soci, quando sussistano le condizioni sostanziali, previste al suddetto articolo 168, lettera a), affinché, in particolare, tale società possa beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e quando siano noti i dati necessari per garantire la riscossione affidabile ed efficace dell’imposta. Dal momento che l’impossibilità per una società siffatta di esercitare il proprio diritto alla detrazione deriva dal fatto che, alla data di emissione della fattura, tale società non era ancora registrata né identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che la fattura è stata pertanto intestata ai soci, laddove sussista identità di persone tra coloro che hanno dovuto versare l’imposta sul valore aggiunto a monte e coloro che compongono la società in questione, tale impossibilità dev’essere considerata risultante da un obbligo puramente formale. Il rispetto di un siffatto obbligo non può essere imposto, dal momento che tale requisito avrebbe l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto a detrazione e pertanto di pregiudicare la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 44-46, 49-50, dispositivo 2) Causa C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna contro Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9, 168, 169 e 178 — Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economica — Acquisto di un terreno da parte dei soci di una società — Fatture emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Origine e portata del diritto a detrazione – Spese di investimento sostenute da alcuni soci per la creazione e ai fini di una società non ancora registrata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, 168 e 169) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Obblighi del contribuente – Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 178, a)] Gli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non consenta né ai soci di una società né alla società stessa di far valere un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte su spese di investimento sostenute dai soci medesimi prima della costituzione e registrazione di detta società, ai fini ed in funzione dell’attività economica della stessa. Tali soci possono infatti essere considerati soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e sono pertanto, in linea di principio, legittimati ad avvalersi della detraibilità dell’imposta versata a monte. Qualora detti soci, in applicazione della legislazione nazionale, siano impossibilitati a valersi delle operazioni imponibili effettuate dalla società al fine di sgravarsi dal costo dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni d’investimento effettuate ai fini ed in funzione dell’attività della società medesima, quest’ultima, al fine di poter garantire la neutralità dell’onere fiscale, deve avere la possibilità di prendere in considerazione tali operazioni d’investimento al momento della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 31, 35, 38, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale l’imposta sul valore aggiunto versata a monte non può essere detratta da parte di una società qualora la fattura, emessa prima della registrazione e dell’identificazione di tale società ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia stata intestata ai suoi soci, quando sussistano le condizioni sostanziali, previste al suddetto articolo 168, lettera a), affinché, in particolare, tale società possa beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e quando siano noti i dati necessari per garantire la riscossione affidabile ed efficace dell’imposta. Dal momento che l’impossibilità per una società siffatta di esercitare il proprio diritto alla detrazione deriva dal fatto che, alla data di emissione della fattura, tale società non era ancora registrata né identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che la fattura è stata pertanto intestata ai soci, laddove sussista identità di persone tra coloro che hanno dovuto versare l’imposta sul valore aggiunto a monte e coloro che compongono la società in questione, tale impossibilità dev’essere considerata risultante da un obbligo puramente formale. Il rispetto di un siffatto obbligo non può essere imposto, dal momento che tale requisito avrebbe l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto a detrazione e pertanto di pregiudicare la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 44-46, 49-50, dispositivo 2)
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione (Art. 234 CE) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente (Direttiva del Consiglio 2006/112) Massima 1. Per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l’applicazione, da parte dell’organo, delle norme giuridiche, così come la sua indipendenza. Soddisfa questi requisiti la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (commissione tributaria lituana), che ha il compito di svolgere un esame imparziale dei ricorsi dei contribuenti in materia fiscale e di adottare decisioni conformi al diritto e motivate. (v. punti 35, 36, 40) 2. La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest’ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entro un termine ragionevole a decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto di beni, qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prima d’impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile. Difatti, in forza dell’art. 178, lett. a), della direttiva 2006/112, l’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 168, lett. a), di quest’ultima, relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, è subordinato ad un solo requisito formale attinente al possesso, da parte del soggetto passivo, di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e da 238 a 240 di tale direttiva. Certamente, i soggetti passivi hanno anche l’obbligo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività, conformemente ai provvedimenti adottati a tal fine dagli Stati membri, e ciò in forza dell’art. 213 della direttiva 2006/112. Tuttavia, una siffatta disposizione non autorizza affatto gli Stati membri, in mancanza della presentazione di una dichiarazione, a posticipare l’esercizio del diritto alla detrazione sino all’inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili, oppure a precludere al soggetto passivo l’esercizio di tale diritto. Inoltre, i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare, in forza dell’art. 273 della direttiva 2006/112, per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tali scopi e non devono rimettere in discussione la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, l’identificazione prevista dall’art. 214 della direttiva 2006/112, al pari degli obblighi di cui all’art. 213 di quest’ultima, non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione, che sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile, bensì rappresenta un obbligo formale a fini di controllo. Pertanto, non si può impedire ad una persona soggetta all’imposta sul valore aggiunto di esercitare il proprio diritto alla detrazione per il fatto che non si sia registrata ai fini di detta imposta prima di utilizzare i beni acquisiti nell’ambito della sua attività imponibile. (v. punti 47-51, 54 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte, Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226] Massima Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’importo dell’imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione di servizi è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale. Infatti, soltanto le indicazioni menzionate all’art. 226 della direttiva 2006/112 devono figurare obbligatoriamente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sulle fatture emesse in applicazione dell’art. 220 di tale direttiva. Ne consegue che gli Stati membri non possono condizionare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto delle fatture che non siano espressamente previste dalle disposizioni di detta direttiva. (v. punti 40-41, 45 e dispositivo)