Documents - 8 cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2012. ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di “messa a disposizione di personale” — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi riguardo al prestatore e al destinatario. Causa C‑218/10."

IVA, Sesta direttiva, Articoli 9, 17 e 18, Individuazione del luogo di prestazione dei servizi, Nozione di “messa a disposizione di personale”, Lavoratori autonomi, Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi riguardo al prestatore e al destinatario.
Causa C-218/10 ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di “messa a disposizione di personale” — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi riguardo al prestatore e al destinatario» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – Messa a disposizione di personale – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 9, § 2, e), sesto trattino] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 77/388) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 1, 2, a), 3, a), e 18, § 1, a)] L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l’impresa prestatrice. Infatti, tale interpretazione, poiché riconduce ad un unico luogo il collegamento fiscale della prestazione di servizi de qua, consente appunto di evitare che tale prestazione sia soggetta a doppia imposizione ovvero che sfugga a qualsiasi imposizione dell’imposta sul valore aggiunto. Detta interpretazione è parimenti idonea ad agevolare l’attuazione della menzionata norma di conflitto, consentendo una gestione semplice, sul luogo di prestazione dei servizi, delle regole che presiedono alla riscossione dell’imposta ed alla prevenzione dell’evasione fiscale, atteso che il destinatario dei servizi non deve interrogarsi sulla natura giuridica delle relazioni che legano il prestatore al «personale» oggetto della messa a disposizione. Inoltre, tale interpretazione risulta conforme al principio della certezza del diritto in quanto, rendendo più prevedibile la determinazione del luogo di collegamento della prestazione dei servizi, semplifica l’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva e contribuisce a garantire una riscossione affidabile e corretta dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 29-32, dispositivo 1) In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ogni Stato membro, segnatamente, designare l’amministrazione competente e stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Per quanto attiene al principio di effettività, in assenza di norme specifiche nell’ordinamento processuale nazionale, il diritto del prestatore di servizi e quello del destinatario della prestazione, consistente nell’essere assoggettati a identico trattamento riguardo all’imponibilità di una stessa e unica prestazione e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla medesima, risulterebbero destituiti, in pratica, di qualsiasi effetto utile. (v. punti 35, 37) L’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l’imponibilità di una prestazione di servizi e l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e il rispetto del principio di neutralità fiscale. Infatti, ancorché l’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva non precisino concretamente il contenuto degli strumenti procedurali o di altra natura che devono essere istituiti per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e il rispetto del principio di neutralità fiscale, resta il fatto che tali disposizioni vincolano gli Stati membri per quanto attiene all’obiettivo da raggiungere, pur lasciando loro un margine di discrezionalità nella valutazione della necessità dell’adozione di misure di tal genere. Al riguardo, nel caso in cui dovesse emergere che, pur in assenza di questioni di interpretazione o di validità, o persino in caso di rifiuto da parte dei giudici competenti di adire la Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale di interpretazione o di giudizio di validità del diritto dell’Unione, amministrazioni e/o giudici diversi di uno Stato membro continuano ad adottare sistematicamente posizioni divergenti per quanto attiene al collegamento di una stessa ed unica prestazione di servizi rispetto al prestatore, da un lato, e al destinatario, dall’altro, in modo da pregiudicare, in particolare, il principio di neutralità fiscale, gli obblighi incombenti a detto Stato membro per effetto della sesta direttiva potrebbero risultare violati. (v. punti 43-45, dispositivo 2) Causa C-218/10 ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di “messa a disposizione di personale” — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi riguardo al prestatore e al destinatario» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — Messa a disposizione di personale — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 9, § 2, e), sesto trattino] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 77/388) Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 1, 2, a), 3, a), e 18, § 1, a)] L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l’impresa prestatrice. Infatti, tale interpretazione, poiché riconduce ad un unico luogo il collegamento fiscale della prestazione di servizi de qua, consente appunto di evitare che tale prestazione sia soggetta a doppia imposizione ovvero che sfugga a qualsiasi imposizione dell’imposta sul valore aggiunto. Detta interpretazione è parimenti idonea ad agevolare l’attuazione della menzionata norma di conflitto, consentendo una gestione semplice, sul luogo di prestazione dei servizi, delle regole che presiedono alla riscossione dell’imposta ed alla prevenzione dell’evasione fiscale, atteso che il destinatario dei servizi non deve interrogarsi sulla natura giuridica delle relazioni che legano il prestatore al «personale» oggetto della messa a disposizione. Inoltre, tale interpretazione risulta conforme al principio della certezza del diritto in quanto, rendendo più prevedibile la determinazione del luogo di collegamento della prestazione dei servizi, semplifica l’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva e contribuisce a garantire una riscossione affidabile e corretta dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 29-32, dispositivo 1) In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ogni Stato membro, segnatamente, designare l’amministrazione competente e stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Per quanto attiene al principio di effettività, in assenza di norme specifiche nell’ordinamento processuale nazionale, il diritto del prestatore di servizi e quello del destinatario della prestazione, consistente nell’essere assoggettati a identico trattamento riguardo all’imponibilità di una stessa e unica prestazione e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla medesima, risulterebbero destituiti, in pratica, di qualsiasi effetto utile. (v. punti 35, 37) L’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l’imponibilità di una prestazione di servizi e l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e il rispetto del principio di neutralità fiscale. Infatti, ancorché l’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva non precisino concretamente il contenuto degli strumenti procedurali o di altra natura che devono essere istituiti per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e il rispetto del principio di neutralità fiscale, resta il fatto che tali disposizioni vincolano gli Stati membri per quanto attiene all’obiettivo da raggiungere, pur lasciando loro un margine di discrezionalità nella valutazione della necessità dell’adozione di misure di tal genere. Al riguardo, nel caso in cui dovesse emergere che, pur in assenza di questioni di interpretazione o di validità, o persino in caso di rifiuto da parte dei giudici competenti di adire la Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale di interpretazione o di giudizio di validità del diritto dell’Unione, amministrazioni e/o giudici diversi di uno Stato membro continuano ad adottare sistematicamente posizioni divergenti per quanto attiene al collegamento di una stessa ed unica prestazione di servizi rispetto al prestatore, da un lato, e al destinatario, dall’altro, in modo da pregiudicare, in particolare, il principio di neutralità fiscale, gli obblighi incombenti a detto Stato membro per effetto della sesta direttiva potrebbero risultare violati. (v. punti 43-45, dispositivo 2)
IVA, Sesta direttiva, Art. 21, n. 1, lett. b), Determinazione del luogo di riferimento fiscale, Servizi svolti da un prestatore residente nello stesso paese del destinatario ma che ha stabilito la sede della propria attività economica in un altro paese, Nozione di "soggetto passivo residente all’estero".
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 21, n. 1, lett. b)] Massima L’art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2000/65, deve essere interpretato nel senso che, per essere considerato un soggetto passivo non residente all’interno del paese, è sufficiente che il soggetto passivo in questione abbia stabilito la sede della propria attività economica al di fuori di tale paese. In particolare, in una situazione caratterizzata, da un lato, dal fatto che la sede dell’attività economica del soggetto passivo è nota e si trova all’esterno del paese del destinatario e, dall’altro, dalla circostanza che non è contestato che si tratta della sede effettiva e reale e non di una sede o di un insediamento fittizi, non si può tener conto di un’eventuale residenza privata del soggetto passivo all’interno di tale paese. La presunzione che i servizi siano forniti da un soggetto passivo non residente all’interno del paese allorché la sede dell’attività economica di detto soggetto passivo è situata al di fuori di tale paese, indipendentemente dal luogo in cui si trova la sua residenza privata, consente di evitare al destinatario residente in un paese, il quale è consapevole del fatto che il prestatore ha la sede della propria attività economica al di fuori di tale paese, di dover intraprendere ricerche relative alla residenza privata di detto prestatore e contribuisce pertanto a garantire una riscossione affidabile e corretta dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 28, 34-36 e dispositivo)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 18, n. 4, Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione triennale ai fini del rimborso delle eccedenze dell’IVA.
Causa C-472/08 Alstom Power Hydro contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts) «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 18, n. 4 — Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione triennale ai fini del rimborso delle eccedenze dell’IVA» Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 I ‐ 625 Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Restituzione dell’eccedenza (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 18, n. 4) L’art. 18, n. 4, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che preveda un termine di prescrizione triennale ai fini della proposizione delle domande di rimborso delle eccedenze dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente riscosse dall’amministrazione finanziaria di tale Stato. Un simile termine non può, di per sé, rendere l’esercizio del diritto a detrazione praticamente impossibile o eccessivamente difficile, posto che un termine di prescrizione triennale è, in linea di principio, idoneo a consentire a qualsiasi contribuente normalmente diligente di far valere validamente i diritti attribuitigli dall’ordinamento giuridico dell’Unione. (v. punti 20-22 e dispositivo)