Documents - 9
cited in "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2011. Jarosław Słaby contro Minister Finansów (C-180/10) e Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10). Domande di pronuncia pregiudiziale : Naczelny Sąd Administracyjny - Polonia. Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Nozione di soggetto passivo - Vendita di terreni edificabili - Artt. 9, 12 e 16 - Assenza di detrazione dell’IVA a monte. Cause riunite C-180/10 e C-181/10."
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Nozione di soggetto passivo, Vendita di terreni edificabili, Artt. 9, 12 e 16, Assenza di detrazione dell’IVA a monte.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economiche ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2006/112 — Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, n. 1, 12, n. 1, e 295, n. 1, punto 3] Massima La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all’imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all’art. 12, n. 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare. Una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, tale persona deve essere considerata come esercente un’«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112 è al riguardo irrilevante. (v. punto 49 e dispositivo)