Documents - 4 cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2011. Finanzamt Essen-NordOst contro GFKL Financial Services AG. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Bundesfinanzhof - Germania. Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, e 4 - Ambito di applicazione - Nozioni di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso" e di "attività economica" - Cessione di crediti in sofferenza - Prezzo della cessione inferiore al valore nominale dei crediti - Accollo da parte del cessionario delle azioni di recupero dei crediti e del rischio di insolvenza dei debitori. Causa C-93/10."

Sesta direttiva IVA, Artt. 2, punto 1, e 4, Ambito di applicazione, Nozioni di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso" e di "attività economica", Cessione di crediti in sofferenza, Prezzo della cessione inferiore al valore nominale dei crediti, Accollo da parte del cessionario delle azioni di recupero dei crediti e del rischio di insolvenza dei debitori.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 4) Massima Gli artt. 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un’attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione. Infatti, in simili circostanze, il cessionario dei crediti non riceve alcun corrispettivo da parte del cedente, dato che la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il prezzo di acquisto dei medesimi riflette il valore economico effettivo di tali crediti al momento della loro cessione, su cui incide lo stato di sofferenza dei crediti stessi e l’accresciuto rischio di insolvenza dei debitori. (v. punti 22, 25-26 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Art. 2, punto 1, Nozione di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso", Buoni acquisto forniti da una società ai propri dipendenti nell’ambito della retribuzione di questi ultimi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 2, punto 1) Massima L’art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di un buono acquisto, da parte di una società che ha acquistato tale buono ad un prezzo che include l’imposta sul valore aggiunto, ai propri dipendenti in cambio della rinuncia, da parte di questi ultimi, ad una quota della loro retribuzione in denaro costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione. Esiste infatti un nesso diretto fra la fornitura dei buoni acquisto in questione ai dipendenti e la quota di retribuzione in denaro alla quale questi ultimi devono rinunciare in cambio di tale fornitura, dal momento che, invece di percepire in contanti l’intera loro retribuzione, i dipendenti che hanno scelto di ricevere detti buoni devono rinunciare ad una parte di tale retribuzione in cambio dei buoni; tale operazione si traduce in un prelievo specifico dal fondo dei dipendenti che hanno optato in tal senso. Peraltro, il datore di lavoro riceve effettivamente un corrispettivo, espresso in denaro, per la fornitura dei buoni acquisto, dato che esso corrisponde ad una quota della retribuzione in denaro dei suoi dipendenti. Inoltre, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto attinente alla fornitura di tali buoni grava sui dipendenti che li ricevono, poiché il prelievo dalla retribuzione di detti dipendenti, cui tale fornitura dà luogo, comprende il prezzo dei buoni in questione nonché l’intera imposta sul valore aggiunto ad essi attinente. (v. punti 29-32, 35 e dispositivo)