Documents - 10 cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2010. Nidera Handelscompagnie BV contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės - Lituania. Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte - Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per beni rivenduti prima della registrazione del soggetto passivo ai fini dell’IVA. Causa C-385/09."

Parole chiave Massima Parole chiave 1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione (Art. 234 CE) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente (Direttiva del Consiglio 2006/112) Massima 1. Per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l’applicazione, da parte dell’organo, delle norme giuridiche, così come la sua indipendenza. Soddisfa questi requisiti la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (commissione tributaria lituana), che ha il compito di svolgere un esame imparziale dei ricorsi dei contribuenti in materia fiscale e di adottare decisioni conformi al diritto e motivate. (v. punti 35, 36, 40) 2. La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest’ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entro un termine ragionevole a decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto di beni, qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prima d’impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile. Difatti, in forza dell’art. 178, lett. a), della direttiva 2006/112, l’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 168, lett. a), di quest’ultima, relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, è subordinato ad un solo requisito formale attinente al possesso, da parte del soggetto passivo, di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e da 238 a 240 di tale direttiva. Certamente, i soggetti passivi hanno anche l’obbligo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività, conformemente ai provvedimenti adottati a tal fine dagli Stati membri, e ciò in forza dell’art. 213 della direttiva 2006/112. Tuttavia, una siffatta disposizione non autorizza affatto gli Stati membri, in mancanza della presentazione di una dichiarazione, a posticipare l’esercizio del diritto alla detrazione sino all’inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili, oppure a precludere al soggetto passivo l’esercizio di tale diritto. Inoltre, i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare, in forza dell’art. 273 della direttiva 2006/112, per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tali scopi e non devono rimettere in discussione la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, l’identificazione prevista dall’art. 214 della direttiva 2006/112, al pari degli obblighi di cui all’art. 213 di quest’ultima, non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione, che sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile, bensì rappresenta un obbligo formale a fini di controllo. Pertanto, non si può impedire ad una persona soggetta all’imposta sul valore aggiunto di esercitare il proprio diritto alla detrazione per il fatto che non si sia registrata ai fini di detta imposta prima di utilizzare i beni acquisiti nell’ambito della sua attività imponibile. (v. punti 47-51, 54 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Nuova normativa nazionale, Requisiti relativi al contenuto della fattura, Applicazione con effetto retroattivo, Perdita del diritto a detrazione.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168 e 178) Massima Gli artt. 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione retroattiva di una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime di inversione contabile, subordini la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per prestazione di servizi di costruzione alla rettifica delle fatture relative a tali operazioni ed al deposito di una dichiarazione complementare di rettifica, qualora l’autorità fiscale interessata disponga di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario delle operazioni in questione e per verificare l’importo dell’imposta detraibile. Invero, il fatto che un soggetto passivo opti per l’applicazione di una nuova legge nazionale sull’imposta sul valore aggiunto anziché di quella di una legge precedente non può, di per sé, pregiudicare il suo diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, che deriva direttamente dagli artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112. Il principio di neutralità fiscale esige inoltre che la detrazione della tassa a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi Di conseguenza, poiché l’amministrazione fiscale dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle operazioni di cui trattasi, è debitore dell’imposta sul valore aggiunto, gli artt. 167, 168 e 178, lett. f), della direttiva 2006/112 ostano ad una normativa che imponga, riguardo al diritto del suddetto soggetto passivo di detrarre l’imposta in questione, condizioni supplementari che possono avere l’effetto di vanificare l’esercizio dello stesso. Orbene, tale potrebbe essere il caso qualora i requisiti materiali posti dall’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112 per il riconoscimento del diritto a detrazione siano soddisfatti e, nel momento in cui l’autorità fiscale neghi al soggetto passivo il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, tale autorità disponga di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell’imposta. (v. punti 36, 39-40, 42-43, 46 e dispositivo)