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cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 giugno 2010. Stato belga contro Nathalie De Fruytier. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Cour de cassation - Belgio. Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. d) - Esenzioni a favore di attività di interesse generale - Cessioni di organi, di sangue e di latte umani - Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana effettuata, in qualità di indipendente, a favore di ospedali e di laboratori - Nozione di "cessione di beni" e di "prestazione di servizi" - Criteri distintivi. Causa C-237/09."
Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte A, n. 1, lett. d), Esenzioni a favore di attività di interesse generale, Cessioni di organi, di sangue e di latte umani, Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana effettuata, in qualità di indipendente, a favore di ospedali e di laboratori, Nozione di "cessione di beni" e di "prestazione di servizi", Criteri distintivi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della fornitura di organi, di sangue e di latte umani [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. d)] Massima L’art. 13, parte A, n. 1, lett. d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che esenta dall’imposta sul valore aggiunto la «fornitura di organi, di sangue e di latte umani», dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica ad un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana, svolta in qualità di indipendente, per conto di ospedali e di laboratori. Infatti, se tale attività consiste unicamente nel fatto, per il trasportatore, di spostare materialmente i prodotti di cui trattasi da un luogo ad un altro, per conto di vari ospedali e laboratori, un’attività del genere non può essere equiparata ad una «cessione di beni», ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta direttiva, poiché essa non autorizza l’altra parte a disporre di fatto dei prodotti in questione come se essa ne fosse la proprietaria. (v. punti 25, 29 e dispositivo)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva IVA, Attività di reprografia, Nozioni di "cessione di beni" e di "prestazione di servizi", Criteri distintivi.
Causa C-88/09 Graphic Procédé contro Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Attività di reprografia — Nozioni di “cessione di beni” e di “prestazione di servizi” — Criteri distintivi» Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 febbraio 2010 I ‐ 1051 Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessioni di beni – Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 1, e 6, n. 1) L’art. 5, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’attività di reprografia risponde alle caratteristiche di una cessione di beni laddove si limiti ad una semplice operazione di riproduzione di documenti su supporti, mentre il potere di disporre di questi ultimi viene trasferito dal reprografo al cliente che ha ordinato le copie dell’originale. Siffatta attività deve invece essere qualificata come «prestazione di servizi» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388, quando risulta che essa si accompagna a prestazioni di servizi complementari idonee, alla luce dell’importanza che rivestono per il destinatario, del tempo che la loro esecuzione richiede, del trattamento di cui i documenti originali necessitano e della parte del costo totale che tali prestazioni di servizi rappresentano, a rivestire carattere predominante rispetto all’operazione di cessione dei beni, in modo tale da costituire un fine a sé stante per il loro destinatario. (v. punto 33 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte A, n. 1, lett. j), Esenzione, Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario, Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo.
Causa C-473/08 Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz contro Finanzamt Dresden I (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht) «Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) — Esenzione — Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario — Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo» Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 I ‐ 910 Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. j)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 13, parte A, n. 1, lett. j)] L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di insegnamento fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato, ai partecipanti a corsi di formazione professionale, sanciti da un esame, che già possiedano almeno un diploma di livello universitario in architettura o in ingegneria o che dispongano di una formazione equivalente, possono costituire «lezioni (…) relative all’insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di tale disposizione. Parimenti, attività diverse da quella d’insegnamento propriamente detta possono costituire siffatte lezioni, purché tali attività siano svolte sostanzialmente nell’ambito della trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli scolari o gli studenti, riguardante l’insegnamento scolastico o universitario. Se necessario, spetta al giudice nazionale verificare se tutte le attività di cui trattasi, svolte dall’insegnante, costituiscano «lezioni» relative all’«insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di detta disposizione. (v. punto 38, dispositivo 1) L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che un soggetto autonomo, socio di una società di diritto civile, il quale fornisca prestazioni d’insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione professionale periodica proposti da un ente terzo, abbia impartito lezioni «a titolo personale», ai sensi di tale disposizione, in quanto è detto ente, e non l’insegnante di cui trattasi, il responsabile dell’istituto di formazione nel cui ambito quest’ultimo ha impartito lezioni e ha fornito prestazioni di formazione ai partecipanti ai corsi. Tale ultima circostanza, di per sé, è tale da escludere la possibilità di ritenere che l’insegnante — e quindi la società civile di cui è socio — abbia impartito lezioni «a titolo personale» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva. A tal riguardo, il semplice fatto di svolgere «in modo indipendente» un’attività economica e di soddisfare gli altri criteri enunciati all’art. 4 della sesta direttiva per poter essere considerato soggetto all'imposta sul valore aggiunto non può senz’altro indurre a ritenere che un insegnante, il quale non è legato da un contratto di lavoro o da un vincolo di subordinazione analogo a quello risultante da un siffatto contratto, svolga le proprie attività economiche «a titolo personale» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), di tale direttiva. (v. punti 48, 52-53, 55, dispositivo 2)