Documents - 15 cited in "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2010. X contro Skatteverket. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Regeringsrätten - Svezia. IVA - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1 - Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova - Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale - Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione - Durata massima del trasporto - Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione. Causa C-84/09."

IVA, Direttiva 2006/112/CE, Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1, Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova, Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale, Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione, Durata massima del trasporto, Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, n. 1, lett. b), ii), 20, primo comma, e 138, n. 1] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, n. 2, lett. b)] Massima 1. Gli artt. 20, primo comma, e 138, n. 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un’operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dal rispetto di un qualsivoglia termine entro il quale debba aver inizio o concludersi il trasporto del bene di cui trattasi a partire dallo Stato membro di cessione verso lo Stato membro di destinazione. Tuttavia, affinché possa operarsi una simile qualificazione e possa determinarsi il luogo di acquisto, occorre stabilire un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene e il trasporto dello stesso, nonché una continuità nello svolgimento dell’operazione. Nel caso particolare dell’acquisto di un mezzo di trasporto nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), ii), di tale direttiva, la determinazione del carattere intracomunitario dell’operazione deve essere effettuata mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive nonché dell’intenzione dell’acquirente, purché essa sia suffragata da elementi oggettivi che consentano di identificare lo Stato membro nel quale è previsto che abbia luogo l’utilizzazione finale del bene di cui trattasi. A tal riguardo, fra gli elementi che possono presentare sicura rilevanza figurano, oltre alla durata nel tempo del trasporto del bene in questione, in particolare, il luogo di immatricolazione e di utilizzo abituale dello stesso, il luogo del domicilio dell’acquirente, nonché la presenza o l’assenza di legami che l’acquirente abbia con lo Stato membro di cessione o con un altro Stato membro. Nell’ipotesi specifica dell’acquisto di una barca a vela, possono altresì avere rilevanza lo Stato membro di bandiera nonché il luogo in cui la barca a vela sarà normalmente stazionata o ancorata e quello del suo svernamento. Tuttavia, nell’ambito di un acquisto intracomunitario non può esigersi che il trasporto di un mezzo di trasporto sia effettuato immediatamente dopo la sua cessione, che esso avvenga in modo ininterrotto e che il bene di cui trattasi non venga in alcun modo utilizzato prima o durante tale trasporto. Ciò che rileva è stabilire in quale Stato membro avrà luogo l’utilizzazione finale e duratura del mezzo di trasporto interessato. A tale riguardo, l’utilizzazione dello stesso nel corso del trasporto, anche a scopo ricreativo, rappresenta solo un periodo del tutto trascurabile rispetto alla durata della vita, in via generale, di un mezzo di trasporto. (v. punti 33, 45-46, 48, 50-51, dispositivo 1) 2. Per verificare se un mezzo di trasporto oggetto di un acquisto intracomunitario sia nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, occorre riferirsi al momento della cessione del bene di cui trattasi dal venditore all’acquirente, ossia al momento in cui il diritto di disporre di tale bene come proprietario è trasferito dal venditore all’acquirente. (v. punti 55, 57, dispositivo 2)