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Inadempimento di uno Stato, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 13 e 132, Enti di diritto pubblico, Qualità di autorità pubbliche, Attività, Mancato assoggettamento, Esenzioni, Settori socioculturale, sanitario e dell’educazione, “Euroregioni”, Promozione della mobilità nel lavoro, Messa a disposizione di personale, Onere della prova.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 – Commissione / Paesi Bassi (causa C‑79/09) «Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 13 e 132 – Enti di diritto pubblico – Qualità di autorità pubbliche – Attività – Mancato assoggettamento – Esenzioni – Settori socio-culturale, sanitario e dell’insegnamento – “Euroregioni” – Promozione della mobilità nel lavoro – Messa a disposizione di personale – Onere della prova» 1.                     Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Oggetto (Art. 226 CE) (v. punti 21‑24) 2.                     Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, n. 1, lett. b), g) e i), e 134] (v. punti 54, 60‑64) 3.                     Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Enti di diritto pubblico – Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche autorità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 13, nn. 1, primo comma e 2) (v. punti 79, 82‑84, 89, 91‑95) Oggetto Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1, lett. c), 13, 24, n. 1 e 132 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) – Messa a disposizione di personale nel settore sanitario, dell’insegnamento e socio-culturale – Promozione della mobilità nel lavoro – Euroregione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte A, n. 1, lett. j), Esenzione, Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario, Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo.
Causa C-473/08 Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz contro Finanzamt Dresden I (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht) «Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) — Esenzione — Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario — Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo» Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 I ‐ 910 Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. j)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 13, parte A, n. 1, lett. j)] L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di insegnamento fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato, ai partecipanti a corsi di formazione professionale, sanciti da un esame, che già possiedano almeno un diploma di livello universitario in architettura o in ingegneria o che dispongano di una formazione equivalente, possono costituire «lezioni (…) relative all’insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di tale disposizione. Parimenti, attività diverse da quella d’insegnamento propriamente detta possono costituire siffatte lezioni, purché tali attività siano svolte sostanzialmente nell’ambito della trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli scolari o gli studenti, riguardante l’insegnamento scolastico o universitario. Se necessario, spetta al giudice nazionale verificare se tutte le attività di cui trattasi, svolte dall’insegnante, costituiscano «lezioni» relative all’«insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di detta disposizione. (v. punto 38, dispositivo 1) L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che un soggetto autonomo, socio di una società di diritto civile, il quale fornisca prestazioni d’insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione professionale periodica proposti da un ente terzo, abbia impartito lezioni «a titolo personale», ai sensi di tale disposizione, in quanto è detto ente, e non l’insegnante di cui trattasi, il responsabile dell’istituto di formazione nel cui ambito quest’ultimo ha impartito lezioni e ha fornito prestazioni di formazione ai partecipanti ai corsi. Tale ultima circostanza, di per sé, è tale da escludere la possibilità di ritenere che l’insegnante — e quindi la società civile di cui è socio — abbia impartito lezioni «a titolo personale» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva. A tal riguardo, il semplice fatto di svolgere «in modo indipendente» un’attività economica e di soddisfare gli altri criteri enunciati all’art. 4 della sesta direttiva per poter essere considerato soggetto all'imposta sul valore aggiunto non può senz’altro indurre a ritenere che un insegnante, il quale non è legato da un contratto di lavoro o da un vincolo di subordinazione analogo a quello risultante da un siffatto contratto, svolga le proprie attività economiche «a titolo personale» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), di tale direttiva. (v. punti 48, 52-53, 55, dispositivo 2)