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cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 luglio 2010. Astra Zeneca UK Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. Domanda di pronuncia pregiudiziale : VAT and Duties Tribunal, Manchester - Regno Unito. Sesta direttiva IVA - Art. 2, punto 1 - Nozione di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso" - Buoni acquisto forniti da una società ai propri dipendenti nell’ambito della retribuzione di questi ultimi. Causa C-40/09."
Sesta direttiva IVA, Art. 2, punto 1, Nozione di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso", Buoni acquisto forniti da una società ai propri dipendenti nell’ambito della retribuzione di questi ultimi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 2, punto 1) Massima L’art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di un buono acquisto, da parte di una società che ha acquistato tale buono ad un prezzo che include l’imposta sul valore aggiunto, ai propri dipendenti in cambio della rinuncia, da parte di questi ultimi, ad una quota della loro retribuzione in denaro costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione. Esiste infatti un nesso diretto fra la fornitura dei buoni acquisto in questione ai dipendenti e la quota di retribuzione in denaro alla quale questi ultimi devono rinunciare in cambio di tale fornitura, dal momento che, invece di percepire in contanti l’intera loro retribuzione, i dipendenti che hanno scelto di ricevere detti buoni devono rinunciare ad una parte di tale retribuzione in cambio dei buoni; tale operazione si traduce in un prelievo specifico dal fondo dei dipendenti che hanno optato in tal senso. Peraltro, il datore di lavoro riceve effettivamente un corrispettivo, espresso in denaro, per la fornitura dei buoni acquisto, dato che esso corrisponde ad una quota della retribuzione in denaro dei suoi dipendenti. Inoltre, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto attinente alla fornitura di tali buoni grava sui dipendenti che li ricevono, poiché il prelievo dalla retribuzione di detti dipendenti, cui tale fornitura dà luogo, comprende il prezzo dei buoni in questione nonché l’intera imposta sul valore aggiunto ad essi attinente. (v. punti 29-32, 35 e dispositivo)