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citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018. Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Gmina Ryjewo. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168 e 184 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica – Beni d’investimento immobiliari – Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA – Ente pubblico – Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile. Causa C-140/17."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Bene immobile, Ufficio, Impianto fotovoltaico, Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione, Comunicazione della decisione di destinazione, Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione, Principio di neutralità, Principio della certezza del diritto, Principi di equivalenza e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Ambito di applicazione, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, Esclusione dei servizi di media audiovisivi forniti ai telespettatori, finanziati con sovvenzioni pubbliche e non comportanti alcun corrispettivo a carico dei telespettatori, Articolo 168, Diritto alla detrazione, Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Beni d’investimento immobiliari, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica della detrazione operata inizialmente, Rettifica in un’unica soluzione dell’integralità di tale detrazione in seguito alla prima utilizzazione del bene di cui trattasi, Periodo di rettifica.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 167, 168 e 184, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica, Beni d’investimento immobiliari, Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA, Ente pubblico, Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile.
Causa C-140/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Gmina Ryjewo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168 e 184 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica – Beni d’investimento immobiliari – Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA – Ente pubblico – Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica delle detrazioni – Beni d’investimento immobiliari che possono per loro natura essere utilizzati sia per attività imponibili sia per attività non imponibili – Ente di diritto pubblico che utilizza il bene, in un primo tempo, per attività non imponibili – Diritto alla rettifica – Presupposto – Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168 e 184) Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta in relazione a un bene d’investimento immobiliare in una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell’acquisto di tale bene, da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l’intenzione di destinare il suddetto bene a un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti dall’esame di tutte le circostanze di fatto, esame che spetta al giudice nazionale effettuare, che è soddisfatta la condizione prevista dall’articolo 168 della direttiva 2006/112, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto. (v. punto 59 e dispositivo)
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