Documents - 2 citing "Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018. Kreuzmayr GmbH contro Finanzamt Linz. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Cessioni successive relative agli stessi beni – Luogo della seconda cessione – Informazione del primo fornitore – Numero di partita IVA – Diritto a detrazione – Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione. Causa C-628/16."

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Cessioni successive relative agli stessi beni, Luogo della seconda cessione, Informazione del primo fornitore, Numero di partita IVA, Diritto a detrazione, Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione.
Causa C-628/16 Kreuzmayr GmbH contro Finanzamt Linz (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Cessioni successive relative agli stessi beni – Luogo della seconda cessione – Informazione del primo fornitore – Numero di partita IVA – Diritto a detrazione – Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Cessioni di beni–Determinazione del luogo della cessione di beni in caso di spedizione o di trasporto–Articolo 32, comma 1, della direttiva 2006/112–Ambito di applicazione–Due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario–Prima cessione–Esclusione–Seconda cessione–Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 32, comma 1) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Cessione intracomunitaria di beni–Qualificazione erronea di tale cessione–Acquirente di detti beni che si avvale a torto di un diritto a detrazione–Insussistenza del diritto a detrazione–Principio della tutela del legittimo affidamento–Irrilevanza In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario. (v. punto 38, dispositivo 1) Qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento dev’essere interpretato nel senso che l’acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l’imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall’operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un’erronea qualificazione. L’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA è infatti limitato alle sole imposte dovute e non può essere esteso all’IVA indebitamente versata a monte (v., per analogia, sentenza del 14 giugno 2017, Compass Contract Services, C-38/16, EU:C:2017:454, punti 35 e 36). Ne consegue che tale esercizio non si estende all’IVA dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1989, Genius, C-342/87, EU:C:1989:635, punto 19, nonché del 6 novembre 2003, Karageorgou e a., da C-78/02 a C-80/02, EU:C:2003:604, punto 51). A tal riguardo, va sottolineato che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454, punto 44 nonché la giurisprudenza ivi citata). (v. punti 43, 46, 49, dispositivo 2)