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citing "Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 luglio 2017. «Toridas» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Qualificazione di un’operazione quale cessione intracomunitaria – Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni – Intenzione dell’acquirente di rivendere i beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro – Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione. Causa C-386/16."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 138, paragrafo 1, Qualificazione di un’operazione quale cessione intracomunitaria, Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni, Intenzione dell’acquirente di rivendere i beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro, Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione.
Causa C-386/16 «Toridas» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Qualificazione di un’operazione quale cessione intracomunitaria – Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni – Intenzione dell’acquirente di rivendere i beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro – Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 luglio 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie–Esenzioni delle cessioni dei beni–Cessioni consecutive che vertono sugli stessi beni e danno luogo a un’unica spedizione o a un unico trasporto intracomunitari di beni–Imputazione di tale spedizione o di tale trasporto a una delle due spedizioni consecutive–Intenzione del primo acquirente di rivendere i beni acquistati a un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro–Esclusione dell’esenzione della prima cessione–Presupposti–Identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del primo acquirente–Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie–Esenzioni delle cessioni dei beni–Cessioni consecutive che vertono sugli stessi beni e danno luogo a un’unica spedizione o a un unico trasporto intracomunitari di beni–Imputazione di tale spedizione o di tale trasporto a una delle due spedizioni consecutive–Intenzione del primo acquirente di rivendere i beni acquistati a un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro–Esclusione dell’esenzione della prima cessione–Trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione verso lo Stato membro dell’acquirente finale–Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall’imposta sul valore aggiunto in base alla suddetta disposizione nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l’acquirente, identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in un secondo Stato membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, prima di farli uscire dal primo Stato membro e trasportarli a destinazione presso tale terzo soggetto passivo, purché tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro a destinazione dello Stato membro del terzo soggetto passivo. L’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del primo acquirente in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del luogo dell’acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un’operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un’operazione.
Nel caso di operazioni, quali quelle oggetto del procedimento principale, che formano una catena di due cessioni successive che ha dato luogo ad un solo trasporto intracomunitario, emerge dalla giurisprudenza della Corte, da un lato, che tale trasporto intracomunitario può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà, pertanto, l’unica esentata ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2006, EMAG Handel Eder, C-245/04, EU:C:2006:232, punto 45).
Dall’altro lato, per determinare a quale delle due cessioni debba essere imputato il trasporto intracomunitario, occorre procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2010, Euro Tyre Holding, C-430/09, EU:C:2010:786, punto 27, e del 27 settembre 2012, VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, punto 32).
Nell’ambito di tale valutazione, è necessario, segnatamente, determinare in quale momento sia avvenuto, in favore dell’acquirente finale, il secondo trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario. Infatti, nell’ipotesi in cui il secondo trasferimento del suddetto potere, vale a dire la seconda cessione, abbia avuto luogo prima che fosse effettuato il trasporto intracomunitario, quest’ultimo non può essere imputato alla prima cessione in favore del primo acquirente (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, VSTR, C-587/10, EU:C:2012:592, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di due cessioni successive che abbiano dato luogo ad un solo trasporto intracomunitario, al fine di determinare a quale delle due cessioni il suddetto trasporto debba essere imputato, si deve stabilire se quest’ultimo sia avvenuto dopo la seconda cessione. In tale eventualità, solo la seconda cessione dovrebbe essere qualificata quale cessione intracomunitaria e beneficiare, eventualmente, dell’esenzione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.
(v. punti 34-37, 44, dispositivo 1)
Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell’acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell’acquirente finale, non incide sulle condizioni dell’eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione.
(v. punto 49, dispositivo 2)
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