Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 maggio 2017. Minister Finansów contro Posnania Investment SA. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Naczelny Sąd Administracyjny. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 14, paragrafo 1 – Operazioni imponibili – Nozione di “cessione di beni effettuata a titolo oneroso” – Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d’imposta – Esclusione. Causa C-36/16."

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), Articolo 14, paragrafo 1, Operazioni imponibili, Nozione di “cessione di beni effettuata a titolo oneroso”, Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d’imposta, Esclusione.
Causa C-36/16 Minister Finansów contro Posnania Investment SA (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 14, paragrafo 1 – Operazioni imponibili – Nozione di “cessione di beni effettuata a titolo oneroso” – Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d’imposta – Esclusione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 maggio 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Nozione di cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d’imposta – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1] L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene immobile, da parte di un soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto, a beneficio dell’erario di uno Stato membro o di un ente territoriale di tale Stato, disposto, come quello oggetto del procedimento principale, a titolo di pagamento di un arretrato d’imposta, non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’eventuale carattere oneroso dell’operazione di trasferimento della proprietà di un bene immobile ad un ente pubblico, nel caso di specie quella di un terreno ad un comune, a titolo di pagamento di un arretrato d’imposta, occorre rilevare che una cessione di beni è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, soltanto quando tra il cedente e l’acquirente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, e il prezzo riscosso dal cedente costituisce il controvalore effettivo del bene ceduto (sentenze del 27 aprile 1999, Kuwait Petroleum,C-48/97, EU:C:1999:203, punto 26, e del 21 novembre 2013, Dixons Retail,C-494/12, EU:C:2013:758, punto 32). Tuttavia, l’obbligo di pagamento in capo al contribuente, quale titolare di un debito d’imposta, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, quale creditore di tale debito, ha natura unilaterale, poiché il pagamento del tributo da parte di detto contribuente determina unicamente l’estinzione ex lege del debito, anche se effettuato, come nel caso di specie, attraverso la dazione di un bene immobile. Un tributo costituisce, infatti, un prelievo obbligatorio effettuato d’autorità dai pubblici poteri sulle risorse delle persone assoggettate alla competenza fiscale di questi ultimi. Detto prelievo è destinato ad essere devoluto, attraverso i bilanci pubblici, a servizi di interesse generale. Un siffatto prelievo, indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto una somma di denaro o, come nel caso di specie, un bene materiale, non dà luogo, da parte dell’autorità pubblica, ad alcuna prestazione né, quindi, ad alcuna controprestazione da parte del soggetto passivo d’imposta. (v. punti 31, 33, 34, 42 e dispositivo)