Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2017. Euro Tyre BV contro Autoridade Tributária e Aduaneira. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa). Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 131 e 138 – Presupposti per l’esenzione di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES) – Mancata iscrizione dell’acquirente – Diniego del beneficio dell’esenzione – Ammissibilità. Causa C-21/16."

Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 131 e 138, Presupposti per l’esenzione di una cessione intracomunitaria, Sistema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES), Mancata iscrizione dell’acquirente, Diniego del beneficio dell’esenzione, Ammissibilità.
Causa C-21/16 Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal contro Autoridade Tributária e Aduaneira [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)] «Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 131 e 138 – Presupposti per l’esenzione di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES) – Mancata iscrizione dell’acquirente – Diniego del beneficio dell’esenzione – Ammissibilità» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Diniego dell’esenzione al venditore per il solo motivo della non iscrizione dell’acquirente nel sistema VIES e del non assoggettamento ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari – Assenza di un serio indizio che lasci supporre l’esistenza di una frode, mentre ricorrono le condizioni sostanziali dell’esenzione – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 138, § 1) L’articolo 131 e l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l’acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione di imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al sistema VIES e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l’esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell’esenzione. In tal caso, l’articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva, interpretato alla luce del principio di proporzionalità, osta del pari a tale diniego qualora il venditore fosse a conoscenza delle circostanze che caratterizzavano la situazione dell’acquirente con riferimento all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e fosse persuaso che, in un momento successivo, l’acquirente sarebbe stato registrato in quanto operatore intracomunitario con effetto retroattivo. Pertanto, non costituiscono condizioni sostanziali per l’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria né l’ottenimento da parte dell’acquirente di un numero di identificazione IVA valido ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie, né la sua iscrizione al sistema VIES. Si tratta soltanto di requisiti formali, che non possono porre in discussione il diritto del venditore all’esenzione dall’IVA allorché ricorrono le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria (v., per analogia, sentenze del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona,C-273/11, EU:C:2012:547, punto 60; del 27 settembre 2012, VSTR,C-587/10, EU:C:2012:592, punto 51, e del 20 ottobre 2016, Plöckl,C-24/15, EU:C:2016:791, punto 40). (v. punti 32, 44 e dispositivo)