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citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016. Christine Nigl e a. contro Finanzamt Waldviertel. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafi 1 e 4 – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 9 e 11 – Nozione di “soggetto passivo” – Società semplici che commercializzano i loro prodotti con un marchio comune e con l’intermediazione di una società di capitali – Nozione di “imprese indipendenti” – Diniego della qualità di soggetto passivo – Retroattività – Sesta direttiva 77/388 – Articolo 25 – Direttiva 2006/112 – Articoli 272 e 296 – Regime forfettario per i produttori agricoli – Esclusione dal regime forfettario – Retroattività. Causa C-340/15."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 132, paragrafo 1, lettera b), Esenzioni, Ospedalizzazione e cure mediche, Enti ospedalieri, Prestazioni fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, Articoli 377 e 391, Deroghe, Possibilità di optare per la tassazione, Mantenimento della tassazione, Modifica delle condizioni di esercizio dell’attività.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 4, paragrafi 1 e 4, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 9 e 11, Nozione di “soggetto passivo”, Società semplici che commercializzano i loro prodotti con un marchio comune e con l’intermediazione di una società di capitali, Nozione di “imprese indipendenti”, Diniego della qualità di soggetto passivo, Retroattività, Sesta direttiva 77/388, Articolo 25, Direttiva 2006/112, Articoli 272 e 296, Regime forfettario per i produttori agricoli, Esclusione dal regime forfettario, Retroattività.
Causa C-340/15 Christine Nigl e altri contro Finanzamt Waldviertel (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 4, paragrafi 1 e 4 — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Nozione di “soggetto passivo” — Società semplici che commercializzano i loro prodotti con un marchio comune e con l’intermediazione di una società di capitali — Nozione di “imprese indipendenti” — Diniego della qualità di soggetto passivo — Retroattività — Sesta direttiva 77/388 — Articolo 25 — Direttiva 2006/112 — Articoli 272 e 296 — Regime forfettario per i produttori agricoli — Esclusione dal regime forfettario — Retroattività» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche svolte in modo indipendente ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 77/388 e dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Criteri di valutazione
(Direttive del Consiglio 77/388, art. 4, §§ 1 e 4, e 2006/112, art. 9, §§ 1 e 10)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regimi particolari – Regime forfettario applicabile ai produttori agricoli – Società semplici che costituiscono imprese indipendenti assoggettate all’imposta sul valore aggiunto – Esclusione dal suddetto regime di società siffatte che hanno collegamenti con una società di capitali o che formano un gruppo di persone caratterizzato da una dimensione amministrativa o da una forma giuridica che oltrepassano i limiti del suddetto regime forfettario – Ammissibilità – Presupposto
(Direttive del Consiglio 77/388, art. 25, e 2006/112, art. 296)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regimi particolari – Regime forfettario applicabile ai produttori agricoli – Messa in discussione con effetto retroattivo da parte dell’amministrazione fiscale dell’applicabilità del suddetto regime forfettario – Ammissibilità sotto il profilo del principio di certezza del diritto – Presupposto – Rispetto del termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione fiscale
(Direttive del Consiglio 77/388 e 2006/112) L’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 4, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, da un lato, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 10 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, dall’altro lato, devono essere interpretati nel senso che vanno considerate imprese indipendenti assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA) diverse società semplici, le quali si presentano in quanto tali autonomamente nei confronti dei loro fornitori, delle autorità pubbliche e, entro certi limiti, dei loro clienti, e ciascuna delle quali conduce la propria produzione utilizzando essenzialmente i propri strumenti di produzione, ma le quali commercializzano gran parte dei loro prodotti utilizzando un marchio comune attraverso l’intermediazione di una società di capitali, le cui quote sono detenute dai membri di tali società semplici nonché da altri membri della famiglia interessata.
A tal proposito, i termini utilizzati dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in particolare il termine «chiunque», danno una definizione ampia della nozione di «soggetto passivo», incentrata sull’indipendenza nell’esercizio di un’attività economica nel senso che tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, e anche gli enti privi di personalità giuridica, che obiettivamente soddisfino i criteri di cui a tale disposizione, devono essere considerate soggette all’IVA. Pertanto, per constatare l’indipendenza dell’esercizio di un’attività economica, occorre verificare se la persona interessata svolga le sue attività in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se essa si assuma il rischio economico legato all’esercizio di dette attività. In tale contesto, l’esistenza di una certa cooperazione fra tali società semplici e una società di capitali, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione dei loro prodotti con un marchio comune, non è sufficiente per rimettere in discussione l’indipendenza di tali società semplici nei confronti di quest’ultima società.
(v. punti 27, 28, 31, 34, dispositivo 1)
L’articolo 25 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, e l’articolo 296 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla possibilità di negare l’applicazione del regime comune forfettario per i produttori agricoli, previsto in tali articoli, a diverse società semplici, considerate come imprese indipendenti soggette all’imposta sul valore aggiunto (IVA) che cooperano tra loro, per il fatto che una società di capitali, un’associazione di persone costituita dai membri di tali società semplici o un’associazione di persone costituita da tale società di capitali e dai membri delle suddette società semplici non potrebbe essere assoggettata a tale regime, a causa delle dimensioni della sua azienda o della sua forma giuridica, anche qualora tali società semplici non facciano parte di una categoria di produttori esclusi da tale regime forfettario, a condizione che esse, a causa dei loro rapporti con tale società o con una di tali associazioni, siano materialmente in grado di affrontare gli oneri amministrativi che discendono dai compiti derivanti dall’applicazione del regime normale o del regime semplificato dell’IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 46, dispositivo 2)
Nel caso in cui il regime comune forfettario per i produttori agricoli dovesse essere escluso, in linea di principio, per società semplici che commercializzano i loro prodotti con un marchio comune e con l’intermediazione di una società di capitali, tale esclusione sarebbe applicabile al periodo precedente la data in cui è stata effettuata la valutazione sulla quale è fondata la suddetta esclusione, a condizione che la suddetta valutazione intervenga entro il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione fiscale e che i suoi effetti non retroagiscano a una data precedente rispetto a quella in cui si sono verificati gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la valutazione stessa.
Infatti, poiché il principio di certezza del diritto non osta a che l’amministrazione fiscale proceda, entro il termine di prescrizione, a una rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante l’imposta detratta o i servizi già prestati, i quali avrebbero dovuto essere assoggettati a tale imposta, una regola siffatta deve prevalere altresì qualora un regime, del quale beneficia un debitore dell’IVA, venga rimesso in discussione da parte dell’amministrazione fiscale, anche per un periodo precedente la data in cui è stata svolta una siffatta valutazione. Tuttavia, ciò vale soltanto a condizione che la suddetta valutazione intervenga entro il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione e che i suoi effetti non retroagiscano a una data precedente rispetto a quella in cui si sono verificati gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la valutazione stessa. Di conseguenza, il fatto che, in un primo momento, l’amministrazione fiscale abbia riconosciuto il beneficio del regime forfettario a diverse società semplici non può influire sulla suddetta messa in discussione, atteso che gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la nuova valutazione di tale amministrazione sono successivi rispetto a tale riconoscimento e si sono verificati entro il termine di prescrizione dell’azione di quest’ultima.
(v. punti 48-51, dispositivo 3)
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