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citing "Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015. Gmina Wrocław contro Minister Finansów. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1 – Soggetti passivi – Interpretazione dei termini “in modo indipendente” – Ente comunale – Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità – Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE. Causa C-276/14."
Rinvio pregiudiziale, Potere di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea, Articolo 291, paragrafo 2, TFUE, Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 28 e 397, Soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi, Fornitore di servizi tramite mezzi elettronici, Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, Articolo 9 bis, Presunzione, Validità.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 9, paragrafo 1, Articolo 13, paragrafo 1, Soggetti passivi, Interpretazione dei termini “in modo indipendente”, Ente comunale, Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità, Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112, Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE.
Causa C-276/14 Gmina Wrocław contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 13, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Interpretazione dei termini “in modo indipendente” — Ente comunale — Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità — Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE» Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Interpretazione autonoma e uniforme
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Enti di diritto pubblico che non svolgono attività economiche in modo indipendente — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economiche svolte in modo indipendente ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 — Criteri di valutazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti
(Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione.
(v. punti 26, 27)
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto allorché non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione.
Unità iscritte al bilancio comunale che svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto di un comune, che non rispondono dei danni provocati da tali attività, dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente sul comune, e che non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività in parola, in quanto non dispongono di un proprio patrimonio, non generano entrate proprie e non si assumono i costi relativi alle attività in questione, dal momento che le entrate percepite sono versate al bilancio del comune e le spese sono imputate direttamente sul medesimo bilancio, non soddisfano il criterio di indipendenza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e non possono pertanto essere qualificate come soggetti passivi.
(v. punti 37, 38, 42 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 33, 34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 44-46) Causa C-276/14 Gmina Wrocław contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 13, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Interpretazione dei termini “in modo indipendente” — Ente comunale — Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità — Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE» Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Enti di diritto pubblico che non svolgono attività economiche in modo indipendente – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche svolte in modo indipendente ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti (Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione. (v. punti 26, 27) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto allorché non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione. Unità iscritte al bilancio comunale che svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto di un comune, che non rispondono dei danni provocati da tali attività, dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente sul comune, e che non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività in parola, in quanto non dispongono di un proprio patrimonio, non generano entrate proprie e non si assumono i costi relativi alle attività in questione, dal momento che le entrate percepite sono versate al bilancio del comune e le spese sono imputate direttamente sul medesimo bilancio, non soddisfano il criterio di indipendenza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e non possono pertanto essere qualificate come soggetti passivi. (v. punti 37, 38, 42 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33, 34) V. il testo della decisione. (v. punti 44-46)
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