IVA, Regime speciale delle agenzie di viaggio, Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 28, paragrafo 3, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 370, Clausole di “standstill”, Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione.
Causa C-599/12 Jetair NV eBTW-eenheid BTWE Travel4you contro FOD Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge) «IVA — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 28, paragrafo 3 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 370 — Clausole di “standstill” — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte – Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione – Obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva – Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388, artt. 15, 26, § 3, e 28, §§ 3 e 4, e allegato E, e 2006/112, art. 370) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Normativa nazionale che non equipara tali prestazioni ad attività di intermediazione esenti – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte – Portata – Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Violazione del dirito dell’Unione – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370 e allegato X, parte A, punto 4) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Normativa nazionale che tratta le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari – Tassazione delle sole prestazioni delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, § 1, e 2006/112, art. 306) L’articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1o gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. Effettivamente, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa. Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, della sesta direttiva, letto in combinazione con l’articolo 15 e con l’allegato E della stessa, risulta che il legislatore dell’Unione ha concesso la facoltà di derogare all’obbligo di esentare le prestazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, di tale direttiva agli Stati membri la cui legislazione prevedeva l’imposizione di tali prestazioni prima del 1o gennaio 1978. Pertanto, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta tali prestazioni, potevano continuare a farlo dopo tale data. Dal momento che la sesta direttiva ha fissato espressamente tale data come punto di partenza per l’eventuale mantenimento di un’imposta, non si può ritenere che una normativa che preveda l’imposizione di tali prestazioni, adottata prima di tale data, in pendenza del termine per la trasposizione della direttiva, potesse compromettere gravemente il risultato prescritto dalla suddetta direttiva. (v. punti 31, 35, 37, 38, dispositivo 1) Uno Stato membro non viola l’articolo 309 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1o gennaio 1978. Infatti, l’articolo 370 della direttiva citata permette di derogare all’articolo 309 attribuendo agli Stati membri la facoltà di assoggettare a imposizione tali prestazioni se esse erano già imponibili alla data del 1o gennaio 1978. Se uno Stato membro soddisfa tale condizione, lo stesso non è obbligato ad applicare le disposizioni dell’articolo 309 della direttiva citata. (v. punti 41-43, dispositivo 2) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto insieme all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. È chiaro che, concedendo una tale facoltà agli Stati membri, l’articolo citato istituisce un regime diverso tra gli Stati membri che se ne avvalgono, assoggettando a imposizione le prestazioni in questione, e quelli che applicano le norme di cui all’articolo 309 della citata direttiva, esentando le medesime prestazioni. Tuttavia, si tratta di una facoltà concessa a titolo di deroga, purché sia soddisfatta la condizione prevista da tale articolo. A questo proposito, il mantenimento di tal regime derogatorio riflette il carattere progressivo e ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto. Ora, fintantoché il legislatore dell’Unione non abbia istituito un regime definitivo e gli Stati membri siano legittimati a mantenere in vigore la propria legislazione vigente, talune differenze tra gli Stati stessi possono sussistere, senza che tali differenze siano contrarie al diritto dell’Unione. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 3) Uno Stato membro non viola il diritto dell’Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. La nozione di agenzia di viaggio è intesa nella fattispecie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e dell’articolo 306 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Infatti, il principio della parità di trattamento, di cui il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione in materia di imposta sul valore aggiunto, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Ora, secondo il legislatore dell’Unione, queste due categorie di agenzie di viaggio non si trovavano in una situazione analoga. A questo proposito, l’elemento caratterizzante l’attività delle agenzie di viaggio di cui alla sesta direttiva è il fatto di essere operatori economici che organizzano in nome proprio viaggi e giri turistici e che, per fornire le prestazioni di servizi generalmente collegate a tale tipo di attività, ricorrono a terzi soggetti passivi. (v. punti 53, 55, 58, dispositivo 4) Causa C-599/12 Jetair NV eBTW-eenheid BTWE Travel4you contro FOD Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge) «IVA — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 28, paragrafo 3 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 370 — Clausole di “standstill” — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione — Obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva — Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Ammissibilità
(Direttive del Consiglio 77/388, artt. 15, 26, § 3, e 28, §§ 3 e 4, e allegato E, e 2006/112, art. 370)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Normativa nazionale che non equipara tali prestazioni ad attività di intermediazione esenti — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte — Portata — Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Violazione del dirito dell’Unione — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370 e allegato X, parte A, punto 4)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Normativa nazionale che tratta le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari — Tassazione delle sole prestazioni delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Ammissibilità
(Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, § 1, e 2006/112, art. 306) L’articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1o gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.
Effettivamente, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa.
Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, della sesta direttiva, letto in combinazione con l’articolo 15 e con l’allegato E della stessa, risulta che il legislatore dell’Unione ha concesso la facoltà di derogare all’obbligo di esentare le prestazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, di tale direttiva agli Stati membri la cui legislazione prevedeva l’imposizione di tali prestazioni prima del 1o gennaio 1978.
Pertanto, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta tali prestazioni, potevano continuare a farlo dopo tale data. Dal momento che la sesta direttiva ha fissato espressamente tale data come punto di partenza per l’eventuale mantenimento di un’imposta, non si può ritenere che una normativa che preveda l’imposizione di tali prestazioni, adottata prima di tale data, in pendenza del termine per la trasposizione della direttiva, potesse compromettere gravemente il risultato prescritto dalla suddetta direttiva.
(v. punti 31, 35, 37, 38, dispositivo 1)
Uno Stato membro non viola l’articolo 309 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1o gennaio 1978.
Infatti, l’articolo 370 della direttiva citata permette di derogare all’articolo 309 attribuendo agli Stati membri la facoltà di assoggettare a imposizione tali prestazioni se esse erano già imponibili alla data del 1o gennaio 1978.
Se uno Stato membro soddisfa tale condizione, lo stesso non è obbligato ad applicare le disposizioni dell’articolo 309 della direttiva citata.
(v. punti 41-43, dispositivo 2)
L’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto insieme all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.
È chiaro che, concedendo una tale facoltà agli Stati membri, l’articolo citato istituisce un regime diverso tra gli Stati membri che se ne avvalgono, assoggettando a imposizione le prestazioni in questione, e quelli che applicano le norme di cui all’articolo 309 della citata direttiva, esentando le medesime prestazioni.
Tuttavia, si tratta di una facoltà concessa a titolo di deroga, purché sia soddisfatta la condizione prevista da tale articolo.
A questo proposito, il mantenimento di tal regime derogatorio riflette il carattere progressivo e ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto.
Ora, fintantoché il legislatore dell’Unione non abbia istituito un regime definitivo e gli Stati membri siano legittimati a mantenere in vigore la propria legislazione vigente, talune differenze tra gli Stati stessi possono sussistere, senza che tali differenze siano contrarie al diritto dell’Unione.
(v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 3)
Uno Stato membro non viola il diritto dell’Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. La nozione di agenzia di viaggio è intesa nella fattispecie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e dell’articolo 306 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, il principio della parità di trattamento, di cui il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione in materia di imposta sul valore aggiunto, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
Ora, secondo il legislatore dell’Unione, queste due categorie di agenzie di viaggio non si trovavano in una situazione analoga. A questo proposito, l’elemento caratterizzante l’attività delle agenzie di viaggio di cui alla sesta direttiva è il fatto di essere operatori economici che organizzano in nome proprio viaggi e giri turistici e che, per fornire le prestazioni di servizi generalmente collegate a tale tipo di attività, ricorrono a terzi soggetti passivi.
(v. punti 53, 55, 58, dispositivo 4)