Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014. Minister van Financiën contro X BV. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Codice doganale comunitario – Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Regime di transito esterno – Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo – Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione – Sesta direttiva IVA – Articolo 10, paragrafo 3 – Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA – Nozione di operazioni imponibili. Causa C‑480/12."

Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 94, paragrafo 1, e 96, Regime del transito comunitario esterno, Responsabilità dell’obbligato principale, Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione al controllo doganale, Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale, Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore, Articolo 213, Pagamento in solido dell’obbligazione doganale, Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71, Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta, Articoli 201, 202 e 205, Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione, Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato.
Causa C-154/16 «Latvijas Dzelzceļš» VAS contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments) «Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 94, paragrafo 1, e 96 – Regime del transito comunitario esterno – Responsabilità dell’obbligato principale – Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 – Nascita dell’obbligazione doganale – Sottrazione al controllo doganale – Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale – Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore – Articolo 213 – Pagamento in solido dell’obbligazione doganale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Articoli 201, 202 e 205 – Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta – Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione – Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 203, § 1) Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di uno degli obblighi collegati al regime del transito esterno–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Inclusione–Presupposti–Assenza di forza maggiore o caso fortuito–Verifica incombente al giudice nazionale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 204, § 1, a), e 206, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Distruzione totale o perdita irrimediabile di una parte di una merce vincolata al regime del transito comunitario–Assimilazione allo svincolo della merce da tale regime–Insussistenza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, d), 70 e 71] Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dello spedizioniere–Obbligato principale responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2 e 204, §§ 1, a), e 3] Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dell’obbligato principale e dello spedizioniere delle merci–Obbligato principale e spedizioniere parallelamente responsabili dell’obbligazione doganale–Obbligo dell’autorità doganale di uno Stato membro di attivare la responsabilità in solido dello spedizioniere–Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2, 204, § 1, e 213] L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non sia stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale è giustificata quando la scomparsa della merce presenta un rischio che la stessa sia immessa, senza essere sdoganata, nel circuito economico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Honeywell Aerospace, C-300/03, EU:C:2005:43, punto 20, nonché del 15 maggio 2014, X, C-480/12, EU:C:2014:329, punti 35 e 36). Orbene, tali ipotesi non ricorre nel caso della scomparsa di una merce dovuta alla sua distruzione totale o alla sua perdita irrimediabile, definita, quest’ultima, ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale, come l’impossibilità per chiunque di utilizzare la merce, in caso di perdita di un liquido, quale il solvente del procedimento principale, da una cisterna durante il trasporto dello stesso. Infatti, una merce non più esistente o inutilizzabile da chiunque non può, per questo solo motivo, essere immessa nel circuito economico dell’Unione. (v. punti 48-50, dispositivo 1) L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, detta situazione, che costituisce inadempienza di uno degli obblighi collegati a tale regime, ossia quello di presentare una merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, fa sorgere, in linea di principio, un’obbligazione doganale all’importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio. Spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito», ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell’ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest’ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell’ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l’obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente. (v. punto 65, dispositivo 2) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché gli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che tale imposta non è dovuta per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno. Da tali disposizioni risulta che la distruzione totale o la perdita irrimediabile di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno possono far sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA soltanto quando possono essere assimilate allo svincolo di una tale merce da detto regime. A tal riguardo, si deve osservare che l’IVA, essendo per sua natura un’imposta sul consumo, si applica ai beni e ai servizi che entrano nel circuito economico dell’Unione e possono essere oggetto di consumo (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, Tulică e Plavoşin, C-249/12 e C-250/12, EU:C:2013:722, punto 35, nonché del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65). Pertanto, lo svincolo di una merce dal regime del transito comunitario esterno, che fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA, deve essere inteso come finalizzato all’immissione di tale merce nel circuito economico dell’Unione, il che è escluso nel caso di una merce inesistente o inutilizzabile per chiunque (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik, C-230/08, EU:C:2010:231, punti 93 e 96). Di conseguenza, una merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa mentre era vincolata al regime del transito comunitario esterno, poiché non può essere ammessa nel circuito economico dell’Unione e, pertanto, svincolata da tale regime, non può essere considerata «importata», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, né può essere assoggettata all’IVA a tale titolo. (v. punti 68-72, dispositivo 3) Il combinato disposto dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che l’obbligato principale è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale sorta relativamente a una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù dell’articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento, segnatamente quella di presentare tale merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato. (v. punto 82, dispositivo 4) L’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, nonché l’articolo 213 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere che, parallelamente all’obbligato principale, deve essere considerato responsabile dell’obbligazione doganale. A tal riguardo, la Corte ha precisato che il meccanismo della solidarietà previsto all’articolo 213 di tale codice costituisce uno strumento giuridico supplementare messo a disposizione delle autorità nazionali al fine di rafforzare l’efficacia della loro azione in materia di recupero dell’obbligazione doganale e di tutela delle risorse proprie dell’Unione (sentenza del 17 febbraio 2011, Berel e a., C-78/10, EU:C:2011:93, punto 48). (v. punti 88, 91, dispositivo 5)
Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 203 e 204, Regolamento (CEE) n. 2454/93, Articolo 859, Regime di transito esterno, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione o meno al controllo doganale, Inadempimento di un’obbligazione, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale, Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, lettera e), Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore.
Causa C-187/14 Skatteministeriet contro DSV Road A/S (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 203 e 204 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 859 — Regime di transito esterno — Nascita dell’obbligazione doganale — Sottrazione o meno al controllo doganale — Inadempimento di un’obbligazione — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168, lettera e) — Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione — Portata — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Stesse merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Mancata nascita di un’obbligazione doganale — Identità delle suddette merci non dimostrata nell’ambito dei regimi di transito — Nascita della suddetta obbligazione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, artt. 92, § 2, 96, § 1, a), e 203] Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempimento di un obbligo connesso al regime di transito esterno — Portata — Merci, sottoposte a un primo regime di transito esterno, presentate tardivamente all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito — Nascita di un’obbligazione doganale — Eccezioni — Verifica incombente al giudice nazionale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, art. 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, artt. 356, paragrafo 3, e 859, secondo trattino e punto 2, a) e c)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione della suddetta imposta al trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto a tale imposta — Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, e)] L’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale non sorge in base a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all’ufficio doganale del luogo di destinazione né all’ufficio doganale del porto franco, se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata, in forza del suddetto articolo sorge un’obbligazione doganale. Infatti, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito sia stata dimostrata, tali merci sono state effettivamente presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro seconda spedizione. L’omessa presentazione delle suddette merci all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro prima spedizione e l’omessa presentazione delle medesime all’ufficio doganale del porto franco di partenza dopo la loro rispedizione, l’assoggettamento delle suddette merci al secondo regime di transito nonché la loro presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione non sono circostanze sufficienti, in quanto tali, a costituire una sottrazione al controllo doganale. Nell’ambito di un regime di transito il controllo doganale si esercita per natura a distanza. Esso concerne merci che non si trovano in un luogo determinato, ma che sono trasportate da un luogo all’altro, senza che le autorità doganali siano in grado di verificare la loro localizzazione esatta in qualsiasi momento del trasporto. Tale controllo esercitato a distanza non è ostacolato dalla mera circostanza che le merci di cui trattasi non sono state presentate agli uffici doganali del luogo di destinazione o di un porto franco se vengono rispettate tutte le altre condizioni inerenti al regime di transito. Infatti, in una situazione del genere, nonostante tali omissioni, le merci di cui trattasi sono sempre trasportate nell’ambito di una procedura di transito autorizzata ed accompagnate dai relativi documenti di transito, sicché le autorità doganali sono sempre in grado di accedere a tali merci e di controllarle. Per contro, nell’ipotesi in cui non possa essere dimostrata l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito, ricorrono i presupposti per la nascita di un’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale. Infatti, in tale ipotesi, non viene dimostrato che le merci sono state presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione, come richiesto dall’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale. Orbene, in una situazione del genere, all’autorità doganale competente è precluso l’accertamento, conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del codice doganale, che il regime di transito si è concluso correttamente. (v. punti 26-29, 32, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, quale modificato dal regolamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l’articolo 859 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 214/2007, deve essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione e nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un’obbligazione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 356, paragrafo 3 o 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. A tal riguardo, l’articolo 356, paragrafo 3, del regolamento di applicazione dispone che, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto di tale termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto. Per quanto riguarda la questione se risulti soddisfatta la condizione negativa prevista dall’articolo 204 del codice doganale che esclude la nascita di un’obbligazione doganale a norma del suddetto articolo quando le inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato, va ricordato che l’articolo 859 del regolamento di applicazione enumera in modo esaustivo le situazioni atte a soddisfare tale condizione. Per quanto riguarda, in primo luogo, il terzo trattino e il punto 2, lettera a), dell’articolo 859 del regolamento in parola, tali disposizioni richiedono che tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce vengano espletate a posteriori e che la merce sia stata effettivamente presentata intatta all’ufficio di destinazione. Nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e secondo regime di transito sia dimostrata e in cui tale secondo regime di transito sia stato regolarmente appurato, dette condizioni sono soddisfatte. In secondo luogo, quanto all’articolo 859, punto 2, lettera c), del suddetto regolamento di applicazione, quest’ultimo richiede che, qualora non sia stato rispettato il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento e non sia applicabile il paragrafo 3 del suddetto articolo, la merce debba comunque essere presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’articolo 859, secondo trattino, del medesimo regolamento, che sancisce la condizione secondo cui gli inadempimenti di cui trattasi non devono implicare una manifesta negligenza da parte dell’interessato, la nozione di manifesta negligenza deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della complessità delle disposizioni la cui inosservanza abbia fatto sorgere l’obbligazione doganale, dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore. (v. punti 39, 40, 42, 44-47, dispositivo 2) L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che escluda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto all’imposta sul valore aggiunto. Invero, poiché il valore delle merci trasportate non fa parte delle spese costitutive dei prezzi fatturati da un trasportatore la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro corrispettivo, le condizioni di applicazione dell’articolo 168, lettera e), della direttiva IVA non sono soddisfatte. (v. punti 50, 51, dispositivo 3)
Codice doganale comunitario, Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, Regime di transito esterno, Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Sesta direttiva IVA, Articolo 10, paragrafo 3, Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA, Nozione di operazioni imponibili.
Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Mancanza di un termine ragionevole – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Esclusione – Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci – Irrilevanza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci svincolate dai regimi doganali – Inclusione – Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento. A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92. Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. (v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato. (v. punti 43, 45, dispositivo 1) L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005. Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni. (v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2) Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Mancanza di un termine ragionevole — Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Esclusione — Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci — Irrilevanza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci svincolate dai regimi doganali — Inclusione — Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 — Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento. A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92. Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. (v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato. (v. punti 43, 45, dispositivo 1) L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005. Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni. (v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2)