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citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2014. Finanzamt Dortmund-West contro Klinikum Dortmund gGmbH. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera b) – Cessione di beni – Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali – Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi – Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c) – Prestazione di cure – Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale – Operazioni strettamente connesse – Prestazioni accessorie alla prestazione di cure – Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili. Causa C‑366/12."
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico, Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche, Operazioni strettamente connesse, Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, Attività autonoma, Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici, Istituto della stessa natura.
Causa C-334/14 État belge contro Nathalie De Fruytier (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico — Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche — Operazioni strettamente connesse — Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche — Attività autonoma — Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici — Istituto della stessa natura» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Trasporto da parte di un terzo indipendente di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche – Esclusione – Operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche – Istituto della stessa natura – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, b) e c)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. Da un lato, infatti, tale attività manifestamente non costituisce «cure mediche» o «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva, dal momento che essa non rientra tra le prestazioni mediche che hanno direttamente come scopo effettivo quello di diagnosticare, di curare e di guarire malattie o problemi di salute, o che perseguono effettivamente la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute. Dall’altro lato, un trasportatore autonomo, a differenza in particolare di un laboratorio di diritto privato che effettua analisi mediche diagnostiche a scopo terapeutico, non è un ente individualizzato che svolge lo stesso tipo di particolare funzione assolta dagli istituti ospedalieri o dai centri medici e diagnostici. (v. punti 23, 25, 36, 39 e dispositivo) Causa C-334/14 État belge contro Nathalie De Fruytier (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico — Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche — Operazioni strettamente connesse — Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche — Attività autonoma — Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici — Istituto della stessa natura» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Trasporto da parte di un terzo indipendente di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche – Esclusione – Operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche – Istituto della stessa natura – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, b) e c)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. Da un lato, infatti, tale attività manifestamente non costituisce «cure mediche» o «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva, dal momento che essa non rientra tra le prestazioni mediche che hanno direttamente come scopo effettivo quello di diagnosticare, di curare e di guarire malattie o problemi di salute, o che perseguono effettivamente la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute. Dall’altro lato, un trasportatore autonomo, a differenza in particolare di un laboratorio di diritto privato che effettua analisi mediche diagnostiche a scopo terapeutico, non è un ente individualizzato che svolge lo stesso tipo di particolare funzione assolta dagli istituti ospedalieri o dai centri medici e diagnostici. (v. punti 23, 25, 36, 39 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera b), Cessione di beni, Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali, Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi, Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), Prestazione di cure, Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale, Operazioni strettamente connesse, Prestazioni accessorie alla prestazione di cure, Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili.
Causa C-366/12 Finanzamt Dortmund-West contro Klinikum Dortmund gGmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera b) — Cessione di beni — Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali — Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi — Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c) — Prestazione di cure — Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale — Operazioni strettamente connesse — Prestazioni accessorie alla prestazione di cure — Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Portata – Cessione di beni prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno un ospedale – Esclusione – Limiti – Cessione materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di cure mediche [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, c)] Una cessione di beni, come i medicinali citostatici prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno di un ospedale, non può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2005/92, a meno che tale cessione sia materialmente ed economicamente inscindibile dalla prestazione di cure mediche principale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Certo, le prestazioni di natura medica effettuate allo scopo di proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone beneficiano dell’esenzione prevista all’articolo 13, A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva. Tuttavia, le esenzioni di cui a tale articolo devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. In proposito, per quanto riguarda la possibilità di esentare una cessione di beni in forza di tale disposizione, eccettuate le piccole forniture che sono strettamente necessarie al momento delle prestazioni mediche, la cessione dei medicinali e degli altri beni è materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di servizi e non può pertanto essere esentata in forza di tale articolo. Nondimeno, è innegabile che le prestazioni mediche effettuate nell’ambito dell’esercizio di una professione medica, ai sensi di tale disposizione, da una parte, e la fornitura di medicinali citostatici, dall’altra, si inscrivono in una continuità terapeutica. La fornitura di medicinali, come i citostatici, è infatti indispensabile al momento della prestazione medica nel trattamento ambulatoriale del cancro, poiché, altrimenti, siffatta prestazione sarebbe priva di oggetto. Ciononostante, malgrado detta continuità terapeutica, tale trattamento implica un succedersi di operazioni e di tappe che, anche se collegate fra loro, sono individualmente distinte. Così, se il paziente beneficia di diverse operazioni, ossia la prestazione medica da parte del medico, da un lato, e la fornitura dei medicinali da parte della farmacia dell’ospedale, dall’altro, sarebbe difficile considerare tali operazioni come materialmente ed economicamente inscindibili, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. (v. punti 26, 30, 33, 35, 36, 41 e dispositivo) Causa C-366/12 Finanzamt Dortmund-West contro Klinikum Dortmund gGmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera b) — Cessione di beni — Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali — Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi — Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c) — Prestazione di cure — Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale — Operazioni strettamente connesse — Prestazioni accessorie alla prestazione di cure — Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Portata — Cessione di beni prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno un ospedale — Esclusione — Limiti — Cessione materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di cure mediche [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, c)] Una cessione di beni, come i medicinali citostatici prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno di un ospedale, non può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2005/92, a meno che tale cessione sia materialmente ed economicamente inscindibile dalla prestazione di cure mediche principale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Certo, le prestazioni di natura medica effettuate allo scopo di proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone beneficiano dell’esenzione prevista all’articolo 13, A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva. Tuttavia, le esenzioni di cui a tale articolo devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. In proposito, per quanto riguarda la possibilità di esentare una cessione di beni in forza di tale disposizione, eccettuate le piccole forniture che sono strettamente necessarie al momento delle prestazioni mediche, la cessione dei medicinali e degli altri beni è materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di servizi e non può pertanto essere esentata in forza di tale articolo. Nondimeno, è innegabile che le prestazioni mediche effettuate nell’ambito dell’esercizio di una professione medica, ai sensi di tale disposizione, da una parte, e la fornitura di medicinali citostatici, dall’altra, si inscrivono in una continuità terapeutica. La fornitura di medicinali, come i citostatici, è infatti indispensabile al momento della prestazione medica nel trattamento ambulatoriale del cancro, poiché, altrimenti, siffatta prestazione sarebbe priva di oggetto. Ciononostante, malgrado detta continuità terapeutica, tale trattamento implica un succedersi di operazioni e di tappe che, anche se collegate fra loro, sono individualmente distinte. Così, se il paziente beneficia di diverse operazioni, ossia la prestazione medica da parte del medico, da un lato, e la fornitura dei medicinali da parte della farmacia dell’ospedale, dall’altro, sarebbe difficile considerare tali operazioni come materialmente ed economicamente inscindibili, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. (v. punti 26, 30, 33, 35, 36, 41 e dispositivo)
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