Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014. E.ON Global Commodities SE contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București - Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Curtea de Apel Bucureşti - Romania. Direttiva 79/1072/CEE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro - Modalità per il rimborso dell’IVA - Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione - Esclusione - Nozione di "soggetto passivo non residente all’interno del paese" - Condizione dell’assenza di un centro di attività - Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi - Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 171. Causa C-323/12."

Direttiva 79/1072/CEE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro, Modalità per il rimborso dell’IVA, Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione, Esclusione, Nozione di "soggetto passivo non residente all’interno del paese", Condizione dell’assenza di un centro di attività, Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi, Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 171.
Causa C-323/12 E.ON Global Commodities SE contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 79/1072/CEE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro — Modalità per il rimborso dell’IVA — Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione — Esclusione — Nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del paese” — Condizione dell’assenza di un centro di attività — Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 171» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – “Centro di attività stabile” ai sensi della sesta direttiva – Nozione – Soggetto passivo non residente all’interno del paese – Nozione – Assenza di un centro di attività – Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio della neutralità fiscale – Diniego del diritto al rimborso o alla detrazione – Inammissibilità (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Soggetto passivo che ha effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro – Diritto per tale soggetto passivo al rimborso dell’imposta pagata a monte – Nomina di un rappresentante fiscale – Irrilevanza (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi. Ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, i soggetti passivi di cui all’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che hanno effettuato nello Stato membro interessato unicamente cessioni di beni per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell’imposta a norma dell’articolo 195 della direttiva 2006/112, sono anch’essi considerati, ai fini dell’applicazione dell’ottava direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro. Detto articolo 195 si applica in particolare a cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta e che sono destinatari delle cessioni dei beni alle condizioni previste dall’articolo 38 della direttiva 2006/112. Invero, l’identificazione di una società per il tramite di un rappresentante fiscale non può essere legittimamente considerata dall’ordinamento giuridico nazionale come prova del fatto che una tale società abbia effettivamente realizzato cessioni di beni o prestazioni di servizi in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva. Infatti, si evince chiaramente dal tenore letterale di tale articolo nonché dell’articolo 171 della direttiva 2006/112 che, ai fini dell’esclusione del diritto al rimborso nell’ambito dell’ottava direttiva, è necessario accertare non già la semplice capacità di realizzare operazioni imponibili nello Stato in cui viene presentata la domanda di rimborso, bensì la realizzazione effettiva di tali operazioni. (v. punti 46, 52, 53) V. il testo della decisione. (v. punto 55) Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato. (v. punto 57 e dispositivo) Causa C-323/12 E.ON Global Commodities SE contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 79/1072/CEE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro — Modalità per il rimborso dell’IVA — Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione — Esclusione — Nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del paese” — Condizione dell’assenza di un centro di attività — Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 171» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — “Centro di attività stabile” ai sensi della sesta direttiva — Nozione — Soggetto passivo non residente all’interno del paese — Nozione — Assenza di un centro di attività — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Principio della neutralità fiscale — Diniego del diritto al rimborso o alla detrazione — Inammissibilità (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Soggetto passivo che ha effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro — Diritto per tale soggetto passivo al rimborso dell’imposta pagata a monte — Nomina di un rappresentante fiscale — Irrilevanza (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi. Ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, i soggetti passivi di cui all’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che hanno effettuato nello Stato membro interessato unicamente cessioni di beni per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell’imposta a norma dell’articolo 195 della direttiva 2006/112, sono anch’essi considerati, ai fini dell’applicazione dell’ottava direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro. Detto articolo 195 si applica in particolare a cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta e che sono destinatari delle cessioni dei beni alle condizioni previste dall’articolo 38 della direttiva 2006/112. Invero, l’identificazione di una società per il tramite di un rappresentante fiscale non può essere legittimamente considerata dall’ordinamento giuridico nazionale come prova del fatto che una tale società abbia effettivamente realizzato cessioni di beni o prestazioni di servizi in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva. Infatti, si evince chiaramente dal tenore letterale di tale articolo nonché dell’articolo 171 della direttiva 2006/112 che, ai fini dell’esclusione del diritto al rimborso nell’ambito dell’ottava direttiva, è necessario accertare non già la semplice capacità di realizzare operazioni imponibili nello Stato in cui viene presentata la domanda di rimborso, bensì la realizzazione effettiva di tali operazioni. (v. punti 46, 52, 53) V. il testo della decisione. (v. punto 55) Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato. (v. punto 57 e dispositivo)