Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2013. Petroma Transports SA e altri contro Stato belga. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Cour d'appel de Mons - Belgio. Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Diritto alla detrazione dell’imposta a monte - Obblighi del soggetto passivo - Possesso di fatture irregolari o imprecise - Omissione di menzioni obbligatorie - Diniego del diritto alla detrazione - Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate - Fatture rettificative - Diritto al rimborso dell’IVA - Principio di neutralità. Causa C-271/12."

Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Costruzione di un complesso immobiliare da parte di un’associazione senza personalità giuridica, Contratto di associazione, Vendita degli appartamenti di detto complesso immobiliare da parte di taluni associati, Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione dell’IVA.
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Diritto alla detrazione dell’imposta a monte, Obblighi del soggetto passivo, Possesso di fatture irregolari o imprecise, Omissione di menzioni obbligatorie, Diniego del diritto alla detrazione, Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate, Fatture rettificative, Diritto al rimborso dell’IVA, Principio di neutralità.
Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione – Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata – Rispetto del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. (v. punti 34-36, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare. (v. punti 43, 44, dispositivo 2) Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione — Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata — Rispetto del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. (v. punti 34-36, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare. (v. punti 43, 44, dispositivo 2)