Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013. Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Plovdiv contro Rodopi-M 91 OOD. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv. Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Bilancio dello Stato — Assenza di pregiudizio — Sanzione amministrativa. Causa C‑259/12."

Rinvio pregiudiziale, Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione, Principi di equivalenza e di effettività, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Sistema dell’inversione contabile, Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), Applicazione soltanto in caso di beni immobili, Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato, Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria.
Causa C-564/15 Tibor Farkas contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság) «Rinvio pregiudiziale – Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione – Principi di equivalenza e di effettività – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte – Sistema dell’inversione contabile – Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) – Applicazione soltanto in caso di beni immobili – Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato – Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 aprile 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Obblighi dei debitori–Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112–Ambito di applicazione–Portata [Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, art. 199, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Procedura di inversione contabile–Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi–Assenza di diritto a detrazione in caso di versamento indebito dell’imposta da parte dell’acquirente di un bene al venditore sulla base di una fattura redatta in modo errato–Ammissibilità–Presupposti–Possibilità di rimborso all’acquirente dell’imposta indebitamente fatturata dal venditore o dall’autorità tributaria (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Procedura di inversione contabile–Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario dei beni o dei servizi–Versamento indebito dell’imposta da parte dell’acquirente di un bene al venditore sulla base di una fattura redatta in modo errato–Assenza di perdita di gettito tributario e mancanza di indizi di frode fiscale–Imposizione di una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta–Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45) L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario. (v. dispositivo 1) Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto, benché l’operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all’Erario. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all’acquirente, dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, che l’acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria. Dal momento che spetta in via di principio agli Stati membri determinare le condizioni in cui l’IVA indebitamente fatturata può essere regolarizzata, la Corte ha riconosciuto che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA può chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente di tale bene può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività. Tale sistema, infatti, consente a detto acquirente, gravato dell’imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, se il rimborso dell’IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, il principio di effettività può imporre che l’acquirente del bene di cui trattasi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie. Gli Stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41). (v. punti 51, 53, 57, dispositivo 2) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell’inversione contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto che egli è tenuto a versare all’amministrazione tributaria, qualora quest’ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Occorre ricordare che, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 7 dicembre 2000, de Andrade, C-213/99, EU:C:2000:678, punto 20, e del 6 febbraio 2014, Fatorie, C-424/12, EU:C:2014:50, punto 50). Pertanto, siffatte sanzioni non devono eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode. Al fine di valutare se una simile sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C-96/07, EU:C:2008:267, punti da 65 a 67, nonché del 20 giugno 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, EU:C:2013:414, punto 38). (v. punti 59, 60, 67, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Inversione contabile, Diritto alla detrazione, Versamento dell’imposta al prestatore di servizi, Omissione di indicazioni obbligatorie, Versamento di IVA non dovuta, Perdita del diritto a detrazione, Principio della neutralità fiscale, Principio della certezza del diritto.
Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi – Diritto alla detrazione – Presupposti – Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato – Ammissibilità – Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora – Principio della certezza del diritto – Ammissibilità – Limiti – Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione. (v. punto 25) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore. Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato. Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale. (v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1) Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora. È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto. Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2) Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione — Presupposti — Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato — Ammissibilità — Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora — Principio della certezza del diritto — Ammissibilità — Limiti — Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione. (v. punto 25) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore. Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato. Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale. (v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1) Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora. È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto. Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura, Regolarizzazione dell’inadempimento, Pagamento dell’imposta, Bilancio dello Stato, Assenza di pregiudizio, Sanzione amministrativa.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale (Art. 267 TFUE) 2. Stati membri — Competenze che si sono riservati — Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto — Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali 3. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Portata — Penalità di mora prevista da uno Stato membro nei confronti del soggetto passivo che non abbia osservato l’obbligo di contabilizzazione — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Ammissibilità — Valutazione di determinate circostanze da parte del giudice nazionale alla luce degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112 nonché alla luce del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 242 e 273) Massima 1. V. il testo della decisione. (v. punto 27) 2. V. il testo della decisione. (v. punto 31) 3. Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode. Infatti, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme dell’Unione. Si deve tuttavia sottolineare che un versamento tardivo dell’imposta non può essere assimilato, di per sé, ad una frode. (v. punti 41-43 e dispositivo) Causa C-259/12 Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Plovdiv contro Rodopi-M 91 OOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Bilancio dello Stato — Assenza di pregiudizio — Sanzione amministrativa» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale (Art. 267 TFUE) Stati membri – Competenze che si sono riservati – Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata – Penalità di mora prevista da uno Stato membro nei confronti del soggetto passivo che non abbia osservato l’obbligo di contabilizzazione – Regolarizzazione dell’inadempimento – Pagamento dell’imposta – Ammissibilità – Valutazione di determinate circostanze da parte del giudice nazionale alla luce degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112 nonché alla luce del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 242 e 273) V. il testo della decisione. (v. punto 27) V. il testo della decisione. (v. punto 31) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode. Infatti, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme dell’Unione. Si deve tuttavia sottolineare che un versamento tardivo dell’imposta non può essere assimilato, di per sé, ad una frode. (v. punti 41-43 e dispositivo)