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citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013. Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr contro Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. Sesta direttiva IVA — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 — Nozione di “attività economiche” — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo — Cessione in rete — Remunerazione — Produzione di energia elettrica inferiore al consumo. Causa C‑219/12."
Sesta direttiva IVA, Articolo 4, paragrafi 1 e 2, Nozione di “attività economiche”, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo, Cessione in rete, Remunerazione, Produzione di energia elettrica inferiore al consumo.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo che consente la cessione di energia elettrica in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, §§ 1 e 2)
Massima
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo.
(v. punto 37 e dispositivo) Causa C-219/12 Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr contro Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 — Nozione di “attività economiche” — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo — Cessione in rete — Remunerazione — Produzione di energia elettrica inferiore al consumo» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo che consente la cessione di energia elettrica in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità – Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, §§ 1 e 2) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo. (v. punto 37 e dispositivo)
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