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citing "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013. TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. contro Minister Finansów. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 66, lettere da a) a c) – Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione – Esigibilità – Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione – Emissione anteriore della fattura. Causa C‑169/12."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 66, primo comma, lettera b), Esigibilità dell’IVA, Incasso del prezzo, Articolo 167, Origine e portata del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte, Articolo 167 bis, Deroga, Contabilità di cassa, Locazione e sublocazione di un bene immobile destinato a un uso industriale o commerciale.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 17, paragrafo 2, lettera f), Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato.
Cause riunite C-606/12 e C-607/12 Dresser-Rand SA contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Genova) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) — Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessioni di beni – Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro – Esclusione di un trasferimento costituito dalla spedizione o dal trasporto di un bene tra due Stati membri – Presupposto – Rispedizione necessaria del bene al soggetto passivo nello Stato membro di origine [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale – Inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112 in assenza di rispedizione del bene nello Stato membro di origine [Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato. Infatti, il trasferimento di un bene in un altro Stato membro non deve essere qualificato come cessione intracomunitaria soltanto qualora esso venga effettuato non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine. Dunque, la rispedizione del bene al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato deve essere considerata come una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sopra citata. (v. punti 30-32 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33-38) Cause riunite C-606/12 e C-607/12 Dresser-Rand SA contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Genova) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) — Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessioni di beni — Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro — Esclusione di un trasferimento costituito dalla spedizione o dal trasporto di un bene tra due Stati membri — Presupposto — Rispedizione necessaria del bene al soggetto passivo nello Stato membro di origine
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)]
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale — Inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112 in assenza di rispedizione del bene nello Stato membro di origine
[Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.
Infatti, il trasferimento di un bene in un altro Stato membro non deve essere qualificato come cessione intracomunitaria soltanto qualora esso venga effettuato non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine.
Dunque, la rispedizione del bene al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato deve essere considerata come una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sopra citata.
(v. punti 30-32 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 33-38)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 66, lettere da a) a c), Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione, Esigibilità, Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione, Emissione anteriore della fattura.
Causa C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 66, lettere da a) a c) — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Esigibilità — Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Emissione anteriore della fattura» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione – Data dell’incasso del prezzo non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione – Inammissibilità, anche in caso di emissione anteriore della fattura (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 66) L’articolo 66 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato. (v. punto 36 e dispositivo) Causa C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 66, lettere da a) a c) — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Esigibilità — Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Emissione anteriore della fattura» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Data dell’incasso del prezzo non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Inammissibilità, anche in caso di emissione anteriore della fattura (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 66) L’articolo 66 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato. (v. punto 36 e dispositivo)
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