Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013. Minister Finansów contro RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 44 e 47 — Luogo in cui si considerano fornite le operazioni imponibili — Collegamento fiscale — Nozione di “prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile” — Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci. Causa C‑155/12."

Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Cessione di beni o prestazione di servizi, Contratto di leasing, Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing, Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale”, Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile, Doppia imposizione, Prestazioni distinte, Principio della neutralità fiscale.
Causa C-209/14 NLB Leasing d.o.o. contro Republika Slovenija (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Leasing di un bene di investimento – Nozione – Conclusione di un contratto di affitto relativo a un immobile – Inclusione – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 14 e 24, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Soggetto passivo che ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, altra parte contrattuale che non è più debitrice, nei suoi confronti, del prezzo convenuto – Assenza di riduzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Prestazione di leasing relativo a beni immobili e cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing – Imposizione distinta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento. (v. punto 32, dispositivo 1) L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. (v. punto 38, dispositivo 2) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. (v. punto 44, dispositivo 3) Causa C-209/14 NLB Leasing d.o.o. contro Republika Slovenija (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Leasing di un bene di investimento – Nozione – Conclusione di un contratto di affitto relativo a un immobile – Inclusione – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 14 e 24, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Soggetto passivo che ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, altra parte contrattuale che non è più debitrice, nei suoi confronti, del prezzo convenuto – Assenza di riduzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Prestazione di leasing relativo a beni immobili e cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing – Imposizione distinta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento. (v. punto 32, dispositivo 1) L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. (v. punto 38, dispositivo 2) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. (v. punto 44, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 77/388/CEE – IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera b) – Nozione di “locazione di beni immobili esenti” – Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto.
Causa C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esente” — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Nozione – Concessione della disponibilità di uno stadio di calcio a titolo oneroso – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, b)] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esente” — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Nozione — Concessione della disponibilità di uno stadio di calcio a titolo oneroso — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto — Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, b)] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. (v. punto 39 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 44 e 47, Luogo in cui si considerano fornite le operazioni imponibili, Collegamento fiscale, Nozione di “prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile”, Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica (Direttiva del Consiglio 2006/112) 2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — Prestazione di stoccaggio — Esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 47 della direttiva 2006/112 — Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 47) Massima 1. V. il testo della decisione. (v. punti 20-22) 2. L’articolo 47 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato. Al riguardo, siccome un ampio numero di servizi si riferisce in un modo o nell’altro a un bene immobile, è necessario che il bene immobile sia l’oggetto stesso della prestazione di servizi. Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile. (v. punti 35, 39 e dispositivo) Causa C-155/12 Minister Finansów contro RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 44 e 47 — Luogo in cui si considerano fornite le operazioni imponibili — Collegamento fiscale — Nozione di “prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile” — Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – Prestazione di stoccaggio – Esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 47 della direttiva 2006/112 – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 47) V. il testo della decisione. (v. punti 20-22) L’articolo 47 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato. Al riguardo, siccome un ampio numero di servizi si riferisce in un modo o nell’altro a un bene immobile, è necessario che il bene immobile sia l’oggetto stesso della prestazione di servizi. Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile. (v. punti 35, 39 e dispositivo)