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Преюдициално запитване, Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), Принципи на данъчен неутралитет и на ефективност, Режим на обратно начисляване, Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка, Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя на стока.
Определение на Съда (десети състав) от 23 ноември 2017 г. —Джиосайкъл България (Дело C-314/17) ( 1 ) „Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Принципи на данъчен неутралитет и на ефективност — Режим на обратно начисляване — Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка — Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя на стока“ Хармонизация на данъчните законодателства—Обща система на данъка върху добавената стойност—Приспадане на данъка, платен за получена доставка—Процедура за обратно начисляване—Данъчнозадължено лице, платец на данък върху добавената стойност в качеството му на получател на стоки и услуги—Данък, недължимо фактуриран и начислен на доставчика на стоките или услугите—Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя—Липса на възможност за коригиране на недължимо фактурирания данък—Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне данъка върху добавената стойност по получени доставки—Нарушение на принципите на данъчен неутралитет и на ефективност (Директива 2006/112 на Съвета) (вж. т. 35 и диспозитива) Диспозитив Принципите на данъчен неутралитет и на ефективност на общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да откаже на получател по доставка правото да приспадне платения за получената доставка данък върху добавената стойност, когато за една и съща доставка данъкът върху добавената стойност е събран, веднъж от доставчика, при положение че същият го е посочил във фактурата, която е издал, и втори път от получателя, в случай че националното законодателство не предвижда възможност за коригиране на данъка върху добавената стойност при наличие на ревизионен акт. ( 1 ) ОВ C 256, 7.8.2017 г.
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Principio della neutralità fiscale – Persona debitrice dell’IVA – Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario – Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi – Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi.
Causa C-111/14 GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, artt. 193 e 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore situata nello stesso Stato membro – Destinatario che ha assolto l’imposta basandosi sulla supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato – Supposizione errata – Possibilità che l’amministrazione tributaria consideri debitore dell’imposta detto destinatario – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, art. 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di rifiutare al prestatore il rimborso dell’imposta assolta – Impossibilità per il prestatore di rettificare determinate fatture – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) L’articolo 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Infatti, in forza degli articoli 193 e 194 di tale direttiva, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di principio, debitore dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quando egli non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta e tale Stato abbia previsto che il debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione di servizi. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) L’articolo 194 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. Infatti, la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione è limitata, in forza dell’articolo 194 della direttiva, alla sola ipotesi in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta. (v. punti 27, 30, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 32-34, 37-40) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo. Tale prassi, infatti, equivale a far gravare l’onere fiscale di detta imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’imposta sul valore aggiunto superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse. (v. punti 41, 42, dispositivo 3) Causa C-111/14 GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, artt. 193 e 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore situata nello stesso Stato membro – Destinatario che ha assolto l’imposta basandosi sulla supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato – Supposizione errata – Possibilità che l’amministrazione tributaria consideri debitore dell’imposta detto destinatario – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, art. 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di rifiutare al prestatore il rimborso dell’imposta assolta – Impossibilità per il prestatore di rettificare determinate fatture – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) L’articolo 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Infatti, in forza degli articoli 193 e 194 di tale direttiva, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di principio, debitore dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quando egli non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta e tale Stato abbia previsto che il debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione di servizi. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) L’articolo 194 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. Infatti, la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione è limitata, in forza dell’articolo 194 della direttiva, alla sola ipotesi in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta. (v. punti 27, 30, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 32-34, 37-40) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo. Tale prassi, infatti, equivale a far gravare l’onere fiscale di detta imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’imposta sul valore aggiunto superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse. (v. punti 41, 42, dispositivo 3)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 203, Principio della neutralità fiscale, Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente.
Causa C-138/12 Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio della neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di versare l’imposta indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Imposta indebitamente fatturata – Diniego di rimborso dell’imposta da parte dell’amministrazione tributaria – Motivi di diniego – Mancata rettifica della fattura da parte del soggetto passivo, a seguito delle cessioni esenti – Impossibilità di una simile rettifica a causa del diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario della fattura – Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Atti delle istituzioni – Direttive – Applicazione da parte degli Stati membri – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale (Art. 288, § 3, TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Obbligo incondizionato e sufficientemente preciso a carico degli Stati membri – Possibilità per un soggetto passivo di opporsi a una disposizione di diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta fatturata per errore alla rettifica della fattura errata (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) V. il testo della decisione. (v. punto 23) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente con la motivazione che tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, sebbene l’amministrazione abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. Quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunta esige che l’imposta indebitamente fatturata possa essere rettificata, senza che gli Stati membri possano subordinare siffatta regolarizzazione alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Tale regolarizzazione non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria. (v. punti 27, 39, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punto 37) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, sebbene il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto sia stato definitivamente negato, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. (v. punti 40, 41, dispositivo 2) Causa C-138/12 Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio della neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Obbligo di versare l’imposta indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Imposta indebitamente fatturata — Diniego di rimborso dell’imposta da parte dell’amministrazione tributaria — Motivi di diniego — Mancata rettifica della fattura da parte del soggetto passivo, a seguito delle cessioni esenti — Impossibilità di una simile rettifica a causa del diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario della fattura — Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Atti delle istituzioni — Direttive — Applicazione da parte degli Stati membri — Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale (Art. 288, § 3, TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Obbligo incondizionato e sufficientemente preciso a carico degli Stati membri — Possibilità per un soggetto passivo di opporsi a una disposizione di diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta fatturata per errore alla rettifica della fattura errata (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) V. il testo della decisione. (v. punto 23) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente con la motivazione che tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, sebbene l’amministrazione abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. Quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunta esige che l’imposta indebitamente fatturata possa essere rettificata, senza che gli Stati membri possano subordinare siffatta regolarizzazione alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Tale regolarizzazione non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria. (v. punti 27, 39, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punto 37) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, sebbene il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto sia stato definitivamente negato, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. (v. punti 40, 41, dispositivo 2)