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citing "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2013. Promociones y Construcciones BJ 200 SL. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada - Spagna. IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) - Procedura concorsuale a carattere volontario - Debitore dell’imposta - Soggetto passivo destinatario di talune operazioni - Nozione di "vendita giudiziale al pubblico incanto". Causa C-125/12."
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), Procedura concorsuale a carattere volontario, Debitore dell’imposta, Soggetto passivo destinatario di talune operazioni, Nozione di "vendita giudiziale al pubblico incanto".
Parole chiave
Massima
Parole chiave
1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura — Controllo non spettante alla Corte
2. Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessità e della rilevanza delle questioni sollevate
(Art. 267 TFUE)
3. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione del sistema e della finalità della normativa controversa
4. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica — Deroga a una norma generale — Interpretazione restrittiva — Limite — Effetto utile della deroga
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 199, § 1, g)]
5. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Vendita giudiziale al pubblico incanto — Nozione — Vendita di un bene immobile eseguita nell’ambito di una procedura di liquidazione — Procedura concorsuale che interviene prima di una procedura di liquidazione — Inclusione — Presupposto
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 199, § 1, g)]
Massima
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 14)
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 15)
3. V. il testo della decisione.
(v. punto 22)
4. V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
5. L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di quest’ultimo, ma anche nell’ambito di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta procedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività economica o professionale di detto debitore.
(v. punto 32 e dispositivo) Causa C-125/12 Promociones y Construcciones BJ 200 SL (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) — Procedura concorsuale a carattere volontario — Debitore dell’imposta — Soggetto passivo destinatario di talune operazioni — Nozione di “vendita giudiziale al pubblico incanto”» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2013 Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura – Controllo non spettante alla Corte
Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della necessità e della rilevanza delle questioni sollevate
(Art. 267 TFUE)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione del sistema e della finalità della normativa controversa
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Deroga a una norma generale – Interpretazione restrittiva – Limite – Effetto utile della deroga
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 199, § 1, g)]
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Vendita giudiziale al pubblico incanto – Nozione – Vendita di un bene immobile eseguita nell’ambito di una procedura di liquidazione – Procedura concorsuale che interviene prima di una procedura di liquidazione – Inclusione – Presupposto
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 199, § 1, g)] V. il testo della decisione.
(v. punto 14)
V. il testo della decisione.
(v. punto 15)
V. il testo della decisione.
(v. punto 22)
V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di quest’ultimo, ma anche nell’ambito di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta procedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività economica o professionale di detto debitore.
(v. punto 32 e dispositivo)
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