Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013. AES-3C Maritza East 1 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv. Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168, lettera a), e 176 – Diritto a detrazione – Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale – Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo. Causa C‑124/12."

Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 168, lettera a), e 176, Diritto a detrazione, Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale, Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo.
Causa C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 – Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale – Normativa nazionale che non conferisce il diritto a detrazione al soggetto passivo, vincolato a un altro soggetto passivo da un contratto avente ad oggetto la messa a disposizione di lavoratori dipendenti, a causa della mancanza di un contratto di lavoro tra il soggetto passivo e tali dipendenti – Inammissibilità – Spese che possono essere considerate come aventi un nesso diretto e immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del soggetto passivo – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a), e 176, secondo comma] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale, adottata al momento dell’adesione all’Unione, che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione per i beni e servizi destinati a cessioni o a prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo – Mancanza di una siffatta normativa nazionale prima dell’adesione – Interpretazione della normativa nazionale da parte del giudice nazionale – Disapplicazione di quest’ultima normativa nel caso di un’incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, secondo comma) Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono poste a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, mentre invece tali spese possono essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo. (v. punto 39, dispositivo 1) L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi. Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in questione, quanto più possibile, conformemente al diritto dell’Unione. Nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punto 54, dispositivo 2) Causa C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Normativa nazionale che non conferisce il diritto a detrazione al soggetto passivo, vincolato a un altro soggetto passivo da un contratto avente ad oggetto la messa a disposizione di lavoratori dipendenti, a causa della mancanza di un contratto di lavoro tra il soggetto passivo e tali dipendenti — Inammissibilità — Spese che possono essere considerate come aventi un nesso diretto e immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del soggetto passivo — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a), e 176, secondo comma] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale, adottata al momento dell’adesione all’Unione, che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione per i beni e servizi destinati a cessioni o a prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo — Mancanza di una siffatta normativa nazionale prima dell’adesione — Interpretazione della normativa nazionale da parte del giudice nazionale — Disapplicazione di quest’ultima normativa nel caso di un’incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, secondo comma) Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono poste a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, mentre invece tali spese possono essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo. (v. punto 39, dispositivo 1) L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi. Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in questione, quanto più possibile, conformemente al diritto dell’Unione. Nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punto 54, dispositivo 2)