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citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2013. Galin Kostov contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna. Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di “soggetto passivo” — Persona fisica — Prestazione di servizi imponibile — Prestazione occasionale — Assenza di connessione con un’attività professionale registrata e soggetta ad IVA — Ufficiale giudiziario autonomo. Causa C‑62/12."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti, Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti, Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice.
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 9, paragrafo 1, Nozione di “soggetto passivo”, Persona fisica, Prestazione di servizi imponibile, Prestazione occasionale, Assenza di connessione con un’attività professionale registrata e soggetta ad IVA, Ufficiale giudiziario autonomo.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa
(Art. 267 TFUE)
2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Persona fisica già soggetta ad imposta per attività di ufficiale giudiziario autonomo — Qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale — Inclusione — Presupposto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Massima
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 25)
2. L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, già soggetta all’imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112.
(v. punto 31 e dispositivo) Causa C-62/12 Galin Kostov contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di “soggetto passivo” — Persona fisica — Prestazione di servizi imponibile — Prestazione occasionale — Assenza di connessione con un’attività professionale registrata e soggetta ad IVA — Ufficiale giudiziario autonomo» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2013 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Persona fisica già soggetta ad imposta per attività di ufficiale giudiziario autonomo – Qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale – Inclusione – Presupposto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) V. il testo della decisione.
(v. punto 25)
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, già soggetta all’imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112.
(v. punto 31 e dispositivo)
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