Documents - 4 citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013. Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali. Causa C‑424/11."

Rinvio pregiudiziale, Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni all’esportazione, Articolo 146, paragrafo 1, lettera b), Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato, Articolo 147, “Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” non stabiliti nell’Unione, Nozione, Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione, Prova, Diniego dell’esenzione all’esportazione, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, Frode.
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6, Fondi comuni d’investimento, Regimi pensionistici professionali, Gestione, Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti.
Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Ambito di applicazione – Fondi pensione – Presupposti [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione – Servizi di contabilità – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Operazioni bancarie – Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio. A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria. (v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108. Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno. Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione». Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo. Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati. (v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica. Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale. Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario. (v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3) Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Ambito di applicazione — Fondi pensione — Presupposti [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione — Servizi di contabilità — Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Operazioni bancarie — Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio. A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria. (v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108. Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno. Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione». Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo. Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati. (v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica. Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale. Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario. (v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3)
Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6, Esenzioni, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Fondi pensione, Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”.
Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti – Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo – Diritto alla detrazione – Presupposto – Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31) Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti — Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo — Diritto alla detrazione — Presupposto — Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento, Portata, Regimi di pensioni di vecchiaia professionali.
Causa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Gestione di un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia – Esclusione – Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6), e 2006/112, art. 135, § 1, g)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. (v. punto 29 e dispositivo) Causa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Gestione di un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia — Esclusione — Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6), e 2006/112, art. 135, § 1, g)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. (v. punto 29 e dispositivo)