Documents - 2 citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012. Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs. [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal Tax Chamber]. Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE − Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto. Causa C‑310/11."

Fiscalità, IVA, Giochi d’azzardo con poste in denaro, Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate, Ammissibilità, Base imponibile, Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA.
Causa C-440/12 Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «Fiscalità — IVA — Giochi d’azzardo con poste in denaro — Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate — Ammissibilità — Base imponibile — Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste in denaro – Articolo 401 della direttiva 2006/112 – Ambito di applicazione – Imposta sul valore aggiunto e tributo nazionale speciale sui giochi di azzardo che possono essere riscossi in modo cumulativo – Ammissibilità – Presupposto [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 135, § 1, i), e 401] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Prestazione di servizi – Corrispettivo effettivamente percepito dal prestatore – Apparecchi automatici per giochi d’azzardo – Esclusione della percentuale fissa delle poste che viene obbligatoriamente distribuita come vincita ai giocatori Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Gestione di apparecchi da gioco con possibilità di vincita – Normativa o prassi nazionali che determinano la base imponibile in funzione dell’importo dei proventi di cassa alla scadenza di un determinato periodo – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1, § 2, prima frase, e 73) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Normativa nazionale che assoggetta la gestione degli apparecchi automatici per giochi d’azzardo con possibilità di vincita limitate cumulativamente all’imposta sul valore aggiunto e a un tributo speciale non impedendo la ripercussione di detta imposta sui consumatori finali Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Sistema nazionale che disciplina un’imposta non armonizzata – Imputazione a tale prima imposta dell’imposta sul valore aggiunto dovuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) L’articolo 401 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari. Per quanto riguarda i giochi d’azzardo con poste in denaro, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, che prevede un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, segnatamente, per tali giochi, «salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro», dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono di fissare condizioni e limiti all’esenzione da detta imposta prevista da tale disposizione consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro In proposito, è privo di pertinenza, con riferimento al principio di neutralità fiscale, il fatto che l’importo di un tributo non armonizzato sui giochi, di cui taluni organizzatori e gestori di giochi d’azzardo con poste in denaro soggetti a imposta sul valore aggiunto sono parimenti debitori, sia modulato in funzione di detta imposta dovuta a titolo di tale attività. (v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 40) Gli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, e 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. A questo riguardo, una prassi fiscale che consiste nel considerare come base imponibile, per le operazioni effettuate per mezzo di apparecchi da gioco, i proventi di cassa mensili che dipendono a loro volta dall’importo delle vincite e delle perdite dei diversi giocatori, non viola il diritto dell’Unione per il solo motivo che non esisterebbe alcuna relazione di proporzionalità tra l’imposta sul valore aggiunto esigibile e le poste, considerate individualmente, impegnate dai singoli giocatori. (v. punti 39, 44, dispositivo 2) Una normativa di uno Stato membro che limita le perdite degli utilizzatori delle slot machine con possibilità di vincita limitate non osta alla ripercussione dell’imposta sul valore aggiunto sui consumatori finali. Una tale normativa, infatti, considerando i proventi di cassa netti come base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, garantisce che tale base includa unicamente i proventi realmente ricavati dal gestore degli apparecchi da gioco e che, al contempo, tale imposta dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota di legge di tale imposta alla cassa netta quale base imponibile, sia stata parimenti e effettivamente pagata dai consumatori finali. (v. punti 48, 51, 52) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo. (v. punto 60, dispositivo 3) Causa C-440/12 Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «Fiscalità — IVA — Giochi d’azzardo con poste in denaro — Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate — Ammissibilità — Base imponibile — Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste in denaro — Articolo 401 della direttiva 2006/112 — Ambito di applicazione — Imposta sul valore aggiunto e tributo nazionale speciale sui giochi di azzardo che possono essere riscossi in modo cumulativo — Ammissibilità — Presupposto [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 135, § 1, i), e 401] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Prestazione di servizi — Corrispettivo effettivamente percepito dal prestatore — Apparecchi automatici per giochi d’azzardo — Esclusione della percentuale fissa delle poste che viene obbligatoriamente distribuita come vincita ai giocatori Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Gestione di apparecchi da gioco con possibilità di vincita — Normativa o prassi nazionali che determinano la base imponibile in funzione dell’importo dei proventi di cassa alla scadenza di un determinato periodo — Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1, § 2, prima frase, e 73) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Normativa nazionale che assoggetta la gestione degli apparecchi automatici per giochi d’azzardo con possibilità di vincita limitate cumulativamente all’imposta sul valore aggiunto e a un tributo speciale non impedendo la ripercussione di detta imposta sui consumatori finali Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Sistema nazionale che disciplina un’imposta non armonizzata — Imputazione a tale prima imposta dell’imposta sul valore aggiunto dovuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) L’articolo 401 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari. Per quanto riguarda i giochi d’azzardo con poste in denaro, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, che prevede un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, segnatamente, per tali giochi, «salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro», dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono di fissare condizioni e limiti all’esenzione da detta imposta prevista da tale disposizione consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro In proposito, è privo di pertinenza, con riferimento al principio di neutralità fiscale, il fatto che l’importo di un tributo non armonizzato sui giochi, di cui taluni organizzatori e gestori di giochi d’azzardo con poste in denaro soggetti a imposta sul valore aggiunto sono parimenti debitori, sia modulato in funzione di detta imposta dovuta a titolo di tale attività. (v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 40) Gli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, e 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. A questo riguardo, una prassi fiscale che consiste nel considerare come base imponibile, per le operazioni effettuate per mezzo di apparecchi da gioco, i proventi di cassa mensili che dipendono a loro volta dall’importo delle vincite e delle perdite dei diversi giocatori, non viola il diritto dell’Unione per il solo motivo che non esisterebbe alcuna relazione di proporzionalità tra l’imposta sul valore aggiunto esigibile e le poste, considerate individualmente, impegnate dai singoli giocatori. (v. punti 39, 44, dispositivo 2) Una normativa di uno Stato membro che limita le perdite degli utilizzatori delle slot machine con possibilità di vincita limitate non osta alla ripercussione dell’imposta sul valore aggiunto sui consumatori finali. Una tale normativa, infatti, considerando i proventi di cassa netti come base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, garantisce che tale base includa unicamente i proventi realmente ricavati dal gestore degli apparecchi da gioco e che, al contempo, tale imposta dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota di legge di tale imposta alla cassa netta quale base imponibile, sia stata parimenti e effettivamente pagata dai consumatori finali. (v. punti 48, 51, 52) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo. (v. punto 60, dispositivo 3)
Fiscalità, IVA, Seconda direttiva 67/228/CEE, Articolo 8, lettera a), Sesta direttiva 77/388/CEE − Cessione di beni, Base imponibile, Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, Acquisti effettuati da clienti terzi, Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta, Effetto diretto.
Causa C-310/11 Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttive 67/228 e 77/388 – Gradi di armonizzazione non equiparabili (Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessione di beni – Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate – Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 33) L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate. (v. punto 37 e dispositivo) Causa C-310/11 Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttive 67/228 e 77/388 — Gradi di armonizzazione non equiparabili (Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate — Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori — Insussistenza [Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 33) L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate. (v. punto 37 e dispositivo)