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citing "Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro Elsacom NV. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Ottava direttiva IVA — Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Termine per la presentazione della domanda di rimborso — Termine di decadenza. Causa C‑294/11."
Rinvio pregiudiziale, Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, Ottava direttiva 79/1072/CEE, Articoli 3, 6 e 7, Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), Soggetti passivi non residenti all’interno del paese, Diniego di rimborso dell’IVA versata, Documenti giustificativi del diritto al rimborso, Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti.
Ottava direttiva IVA, Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, Termine per la presentazione della domanda di rimborso, Termine di decadenza.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Natura giuridica del termine previsto per la presentazione di un’istanza di rimborso — Termine di decadenza
(Direttiva del Consiglio 79/1072, art. 7, § 1, primo comma)
Massima
Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza.
(v. punto 34 e dispositivo) Causa C-294/11 Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro Elsacom NV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Ottava direttiva IVA — Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Termine per la presentazione della domanda di rimborso — Termine di decadenza» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Natura giuridica del termine previsto per la presentazione di un’istanza di rimborso – Termine di decadenza (Direttiva del Consiglio 79/1072, art. 7, § 1, primo comma) Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza. (v. punto 34 e dispositivo)
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