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citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012. EMS-Bulgaria Transport OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di effettività — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio della neutralità fiscale. Causa C‑284/11."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 273, Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA, Articolo 325, paragrafo 1, TFUE, Obbligo di combattere contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea, Debiti IVA di una persona giuridica soggetto passivo, Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore non soggetto passivo della persona giuridica, Atti di disposizione compiuti in malafede dall’amministratore, Riduzione del patrimonio della persona giuridica comportante l’insolvenza, Mancato pagamento degli importi IVA dovuti dalla persona giuridica entro i termini impartiti, Interessi moratori, Proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Bene immobile, Ufficio, Impianto fotovoltaico, Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione, Comunicazione della decisione di destinazione, Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione, Principio di neutralità, Principio della certezza del diritto, Principi di equivalenza e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità indiretta – IVA – Sesta direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione – Acquisizioni intracomunitarie – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali.
Causa C-590/13 Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità indiretta — IVA — Sesta direttiva — Articoli 18 e 22 — Diritto alla detrazione — Acquisizioni intracomunitarie — Autoliquidazione — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Mancato rispetto di requisiti formali» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi – Diritto alla detrazione – Presupposti – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Rispetto delle formalità e degli obblighi contabili e di dichiarazione – Inosservanza – Sanzione – Perdita del diritto a detrazione – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, § 1, d), e 22] Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza non può determinare la perdita del diritto medesimo. A tal riguardo, si deve precisare che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’articolo 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a [detrazione]». Per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione, di cui agli articoli 18 e 22 della direttiva, disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema della tassa sul valore aggiunto, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. (v. punti 41, 42, 46 e dispositivo) Causa C-590/13 Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità indiretta — IVA — Sesta direttiva — Articoli 18 e 22 — Diritto alla detrazione — Acquisizioni intracomunitarie — Autoliquidazione — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Mancato rispetto di requisiti formali» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione — Presupposti — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Rispetto delle formalità e degli obblighi contabili e di dichiarazione — Inosservanza — Sanzione — Perdita del diritto a detrazione — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, § 1, d), e 22] Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza non può determinare la perdita del diritto medesimo. A tal riguardo, si deve precisare che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’articolo 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a [detrazione]». Per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione, di cui agli articoli 18 e 22 della direttiva, disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema della tassa sul valore aggiunto, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. (v. punti 41, 42, 46 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Direttiva 2006/112/CE, Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale, Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito, Inosservanza, Obbligo di versare l’IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale – Normativa nazionale che richiede l’introduzione fisica delle merci nel deposito – Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, art. 16, § 1)
2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio della neutralità fiscale – Inosservanza dell’obbligo relativo all’introduzione fisica delle merci nel deposito – Normativa nazionale che richiede il versamento dell’imposta sul valore aggiunto nonostante il suo precedente versamento mediante il meccanismo dell’inversione contabile – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18)
Massima
1. L’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/18, nella sua versione risultante dall’articolo 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.
Infatti, è giocoforza constatare che un siffatto obbligo, nonostante il suo carattere formale, è atto a permettere di conseguire efficacemente gli obiettivi perseguiti, vale a dire garantire un’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto nonché evitare l’evasione di tale imposta e, in quanto tale, non eccede quanto necessario per conseguire i suddetti obiettivi.
(v. punti 29, 30, dispositivo 1)
2. La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.
Sebbene sia certamente legittimo per uno Stato membro, al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione e di evitare l’evasione, prevedere nella propria normativa nazionale sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto dell’obbligo di introdurre fisicamente una merce importata nel deposito fiscale, siffatte sanzioni non devono tuttavia eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
A tal riguardo, siccome la merce importata non è stata fisicamente introdotta nel deposito fiscale, l’imposta sul valore aggiunto era dovuta al momento dell’importazione e, pertanto, il pagamento mediante il meccanismo dell’inversione contabile costituisce un pagamento tardivo di tale imposta sul valore aggiunto.
Orbene, un versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto costituisce, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, solo una violazione formale che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo. Ad ogni modo, un siffatto versamento tardivo non può essere equiparato, di per sé, a una frode, la quale presuppone, da un lato, che l’operazione controversa, nonostante il rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la recepisce, abbia il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all’obiettivo perseguito da queste disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è il conseguimento di un vantaggio fiscale.
Di conseguenza, in considerazione del ruolo preponderante che il diritto a detrazione occupa nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, diretto a garantire la perfetta neutralità fiscale di tale imposta rispetto a tutte le attività economiche, poiché tale neutralità presuppone la facoltà per il soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche, una sanzione consistente in un diniego del diritto a detrazione non è conforme alla sesta direttiva nel caso in cui non fossero accertati nessuna frode o danno per il bilancio dello Stato.
(v. punti 33, 34, 38, 39, 41, 49, dispositivo 2) Causa C-272/13 Equoland Soc. coop. arl contro Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale — Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito — Inosservanza — Obbligo di versare l’IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale – Normativa nazionale che richiede l’introduzione fisica delle merci nel deposito – Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, art. 16, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio della neutralità fiscale – Inosservanza dell’obbligo relativo all’introduzione fisica delle merci nel deposito – Normativa nazionale che richiede il versamento dell’imposta sul valore aggiunto nonostante il suo precedente versamento mediante il meccanismo dell’inversione contabile – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18) L’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/18, nella sua versione risultante dall’articolo 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.
Infatti, è giocoforza constatare che un siffatto obbligo, nonostante il suo carattere formale, è atto a permettere di conseguire efficacemente gli obiettivi perseguiti, vale a dire garantire un’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto nonché evitare l’evasione di tale imposta e, in quanto tale, non eccede quanto necessario per conseguire i suddetti obiettivi.
(v. punti 29, 30, dispositivo 1)
La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.
Sebbene sia certamente legittimo per uno Stato membro, al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione e di evitare l’evasione, prevedere nella propria normativa nazionale sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto dell’obbligo di introdurre fisicamente una merce importata nel deposito fiscale, siffatte sanzioni non devono tuttavia eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
A tal riguardo, siccome la merce importata non è stata fisicamente introdotta nel deposito fiscale, l’imposta sul valore aggiunto era dovuta al momento dell’importazione e, pertanto, il pagamento mediante il meccanismo dell’inversione contabile costituisce un pagamento tardivo di tale imposta sul valore aggiunto.
Orbene, un versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto costituisce, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, solo una violazione formale che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo. Ad ogni modo, un siffatto versamento tardivo non può essere equiparato, di per sé, a una frode, la quale presuppone, da un lato, che l’operazione controversa, nonostante il rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la recepisce, abbia il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all’obiettivo perseguito da queste disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è il conseguimento di un vantaggio fiscale.
Di conseguenza, in considerazione del ruolo preponderante che il diritto a detrazione occupa nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, diretto a garantire la perfetta neutralità fiscale di tale imposta rispetto a tutte le attività economiche, poiché tale neutralità presuppone la facoltà per il soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche, una sanzione consistente in un diniego del diritto a detrazione non è conforme alla sesta direttiva nel caso in cui non fossero accertati nessuna frode o danno per il bilancio dello Stato.
(v. punti 33, 34, 38, 39, 41, 49, dispositivo 2)
Direttiva 79/1072/CEE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro, Modalità per il rimborso dell’IVA, Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione, Esclusione, Nozione di "soggetto passivo non residente all’interno del paese", Condizione dell’assenza di un centro di attività, Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi, Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 171.
Causa C-323/12 E.ON Global Commodities SE contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 79/1072/CEE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro — Modalità per il rimborso dell’IVA — Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione — Esclusione — Nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del paese” — Condizione dell’assenza di un centro di attività — Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 171» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – “Centro di attività stabile” ai sensi della sesta direttiva – Nozione – Soggetto passivo non residente all’interno del paese – Nozione – Assenza di un centro di attività – Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio della neutralità fiscale – Diniego del diritto al rimborso o alla detrazione – Inammissibilità (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Soggetto passivo che ha effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro – Diritto per tale soggetto passivo al rimborso dell’imposta pagata a monte – Nomina di un rappresentante fiscale – Irrilevanza (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi. Ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, i soggetti passivi di cui all’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che hanno effettuato nello Stato membro interessato unicamente cessioni di beni per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell’imposta a norma dell’articolo 195 della direttiva 2006/112, sono anch’essi considerati, ai fini dell’applicazione dell’ottava direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro. Detto articolo 195 si applica in particolare a cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta e che sono destinatari delle cessioni dei beni alle condizioni previste dall’articolo 38 della direttiva 2006/112. Invero, l’identificazione di una società per il tramite di un rappresentante fiscale non può essere legittimamente considerata dall’ordinamento giuridico nazionale come prova del fatto che una tale società abbia effettivamente realizzato cessioni di beni o prestazioni di servizi in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva. Infatti, si evince chiaramente dal tenore letterale di tale articolo nonché dell’articolo 171 della direttiva 2006/112 che, ai fini dell’esclusione del diritto al rimborso nell’ambito dell’ottava direttiva, è necessario accertare non già la semplice capacità di realizzare operazioni imponibili nello Stato in cui viene presentata la domanda di rimborso, bensì la realizzazione effettiva di tali operazioni. (v. punti 46, 52, 53) V. il testo della decisione. (v. punto 55) Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato. (v. punto 57 e dispositivo) Causa C-323/12 E.ON Global Commodities SE contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 79/1072/CEE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro — Modalità per il rimborso dell’IVA — Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione — Esclusione — Nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del paese” — Condizione dell’assenza di un centro di attività — Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 171» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — “Centro di attività stabile” ai sensi della sesta direttiva — Nozione — Soggetto passivo non residente all’interno del paese — Nozione — Assenza di un centro di attività — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori
(Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Principio della neutralità fiscale — Diniego del diritto al rimborso o alla detrazione — Inammissibilità
(Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Soggetto passivo che ha effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro — Diritto per tale soggetto passivo al rimborso dell’imposta pagata a monte — Nomina di un rappresentante fiscale — Irrilevanza
(Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi.
Ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, i soggetti passivi di cui all’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che hanno effettuato nello Stato membro interessato unicamente cessioni di beni per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell’imposta a norma dell’articolo 195 della direttiva 2006/112, sono anch’essi considerati, ai fini dell’applicazione dell’ottava direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro. Detto articolo 195 si applica in particolare a cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta e che sono destinatari delle cessioni dei beni alle condizioni previste dall’articolo 38 della direttiva 2006/112.
Invero, l’identificazione di una società per il tramite di un rappresentante fiscale non può essere legittimamente considerata dall’ordinamento giuridico nazionale come prova del fatto che una tale società abbia effettivamente realizzato cessioni di beni o prestazioni di servizi in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva. Infatti, si evince chiaramente dal tenore letterale di tale articolo nonché dell’articolo 171 della direttiva 2006/112 che, ai fini dell’esclusione del diritto al rimborso nell’ambito dell’ottava direttiva, è necessario accertare non già la semplice capacità di realizzare operazioni imponibili nello Stato in cui viene presentata la domanda di rimborso, bensì la realizzazione effettiva di tali operazioni.
(v. punti 46, 52, 53)
V. il testo della decisione.
(v. punto 55)
Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato.
(v. punto 57 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 73 e 78, Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche, Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili, Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto, Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente, Conseguenze.
Cause riunite C-249/12 e C-250/12 Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Determinazione della base imponibile nel caso di un contratto stipulato per un prezzo che non menziona l’imposta sul valore aggiunto – Possibilità per il soggetto passivo di recuperare presso l’altro contraente l’imposta richiesta dall’amministrazione tributaria – Rilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obiettivi ed economia – Lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò non avverrebbe, invece, qualora il fornitore avesse, secondo il diritto nazionale, la possibilità di aggiungere al prezzo concordato un supplemento pari all’imposta applicabile all’operazione e di recuperare quest’ultimo presso l’acquirente del bene. (v. punti 37, 43 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 41, 42) Cause riunite C-249/12 e C-250/12 Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Determinazione della base imponibile nel caso di un contratto stipulato per un prezzo che non menziona l’imposta sul valore aggiunto — Possibilità per il soggetto passivo di recuperare presso l’altro contraente l’imposta richiesta dall’amministrazione tributaria — Rilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 78)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obiettivi ed economia — Lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi — Rispetto del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Ciò non avverrebbe, invece, qualora il fornitore avesse, secondo il diritto nazionale, la possibilità di aggiungere al prezzo concordato un supplemento pari all’imposta applicabile all’operazione e di recuperare quest’ultimo presso l’acquirente del bene.
(v. punti 37, 43 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 41, 42)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura, Regolarizzazione dell’inadempimento, Pagamento dell’imposta, Bilancio dello Stato, Assenza di pregiudizio, Sanzione amministrativa.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale
(Art. 267 TFUE)
2. Stati membri — Competenze che si sono riservati — Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto — Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali
3. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Portata — Penalità di mora prevista da uno Stato membro nei confronti del soggetto passivo che non abbia osservato l’obbligo di contabilizzazione — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Ammissibilità — Valutazione di determinate circostanze da parte del giudice nazionale alla luce degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112 nonché alla luce del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 242 e 273)
Massima
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 27)
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
3. Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode.
Infatti, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme dell’Unione. Si deve tuttavia sottolineare che un versamento tardivo dell’imposta non può essere assimilato, di per sé, ad una frode.
(v. punti 41-43 e dispositivo) Causa C-259/12 Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Plovdiv contro Rodopi-M 91 OOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Bilancio dello Stato — Assenza di pregiudizio — Sanzione amministrativa» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale
(Art. 267 TFUE)
Stati membri – Competenze che si sono riservati – Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata – Penalità di mora prevista da uno Stato membro nei confronti del soggetto passivo che non abbia osservato l’obbligo di contabilizzazione – Regolarizzazione dell’inadempimento – Pagamento dell’imposta – Ammissibilità – Valutazione di determinate circostanze da parte del giudice nazionale alla luce degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112 nonché alla luce del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 242 e 273) V. il testo della decisione.
(v. punto 27)
V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode.
Infatti, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme dell’Unione. Si deve tuttavia sottolineare che un versamento tardivo dell’imposta non può essere assimilato, di per sé, ad una frode.
(v. punti 41-43 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 183, Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA, Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.
Causa C-525/11 Mednis SIA contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA — Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Restituzione dell’eccedenza – Rimborso di una parte dell’eccedenza riportato fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obiettivi ed impianto generale – Lotta contro eventuali evasioni, elusioni o abusi – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo (Art. 267 TFUE) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza l’amministrazione tributaria di uno Stato membro a riportare, senza procedere ad alcuna verifica specifica e basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, il rimborso di una parte di un’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto emersa nel corso di un periodo d’imposta di un mese fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo da parte di tale amministrazione. Infatti, le modalità di rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto. Esse devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto. Ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. È pur vero che il riporto del rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto a vari periodi di imposta successivi a quello in cui detta eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112. Tuttavia, un termine di un anno, o anche più, nel corso del quale i soggetti passivi devono sopportare l’onere finanziario dell’imposta sul valore aggiunto, quando invece il periodo d’imposta è in linea di principio stabilito in un mese civile, non può essere considerato ragionevole. Anche se una simile normativa mira ad escludere il rischio di evasione o di elusione fiscale, è necessario rilevare che una siffatta applicazione preventiva e generalizzata, sulla base di una mera constatazione matematica, senza procedere ad una verifica specifica del caso di specie nell’ambito della quale il soggetto passivo interessato avrebbe la possibilità di dimostrare l’assenza di rischio di evasione o di elusione fiscale, contravviene al principio di proporzionalità. (v. punti 24-28, 33, 36, 38 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 31, 32) V. il testo della decisione. (v. punti 41-44) Causa C-525/11 Mednis SIA contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA — Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Restituzione dell’eccedenza — Rimborso di una parte dell’eccedenza riportato fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obiettivi ed impianto generale — Lotta contro eventuali evasioni, elusioni o abusi — Rispetto del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti — Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza — Criterio non decisivo
(Art. 267 TFUE) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza l’amministrazione tributaria di uno Stato membro a riportare, senza procedere ad alcuna verifica specifica e basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, il rimborso di una parte di un’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto emersa nel corso di un periodo d’imposta di un mese fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo da parte di tale amministrazione.
Infatti, le modalità di rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto. Esse devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto. Ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo.
È pur vero che il riporto del rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto a vari periodi di imposta successivi a quello in cui detta eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112. Tuttavia, un termine di un anno, o anche più, nel corso del quale i soggetti passivi devono sopportare l’onere finanziario dell’imposta sul valore aggiunto, quando invece il periodo d’imposta è in linea di principio stabilito in un mese civile, non può essere considerato ragionevole.
Anche se una simile normativa mira ad escludere il rischio di evasione o di elusione fiscale, è necessario rilevare che una siffatta applicazione preventiva e generalizzata, sulla base di una mera constatazione matematica, senza procedere ad una verifica specifica del caso di specie nell’ambito della quale il soggetto passivo interessato avrebbe la possibilità di dimostrare l’assenza di rischio di evasione o di elusione fiscale, contravviene al principio di proporzionalità.
(v. punti 24-28, 33, 36, 38 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31, 32)
V. il testo della decisione.
(v. punti 41-44)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Nozione di “attività economica”, Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta, Regime di inversione contabile, Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta, Ammenda, Principio di proporzionalità.
Causa C-263/11 Ainārs Rēdlihs contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di “attività economica” — Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta — Regime di inversione contabile — Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta — Ammenda — Principio di proporzionalità» Massime della sentenza Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sfruttamento di un bene materiale – Nozione – Vendita di legname proveniente da un bosco privato – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma) Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Nozione – Cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore – Presupposto per l’inclusione – Esercizio dell’attività al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma) Stati membri – Competenze che si sono riservati – Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di dichiarare l’inizio di attività in qualità di soggetto passivo – Normativa nazionale che consente di infliggere un’ammenda ad un singolo che non abbia adempiuto l’obbligo di farsi iscrivere al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non sia debitore di tale imposta – Ammenda equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo (Art. 267 TFUE) La vendita dei frutti di un bene materiale, quale la vendita di legname proveniente da un bosco privato, dev’essere considerata uno «sfruttamento» di tale bene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138. (v. punto 31) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell’ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev’essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, allorché le suddette cessioni sono effettuate per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità. Il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità. Per contro, se un bene può, per sua natura, essere utilizzato a fini sia economici sia privati, sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze nelle quali il bene viene sfruttato, al fine di determinare se l’utilizzo sia volto a realizzare introiti aventi effettivamente carattere di stabilità. In quest’ultimo caso il raffronto tra, da un lato, le circostanze nelle quali l’interessato sfrutta effettivamente il bene e, dall’altro, quelle in cui viene di solito esercitata l’attività economica corrispondente può costituire uno dei metodi che consentono di verificare se l’attività considerata sia svolta al fine di realizzare introiti aventi carattere di stabilità. In tal senso, qualora l’interessato intraprenda iniziative di gestione forestale mobilitando mezzi analoghi a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, l’attività di cui trattasi dev’essere qualificata come «attività economica» ai sensi di tale disposizione. Inoltre, il fatto che le cessioni di legname di cui trattasi siano state effettuate per rimediare a effetti causati da forza maggiore non può di per sé far concludere che tali cessioni sono state effettuate occasionalmente e non «per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. (v. punti 34-37, 40, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 44-46) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente inflitta e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un’elusione della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata. (v. punto 55, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 57-63) Causa C-263/11 Ainārs Rēdlihs contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di “attività economica” — Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta — Regime di inversione contabile — Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta — Ammenda — Principio di proporzionalità» Massime della sentenza Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sfruttamento di un bene materiale — Nozione — Vendita di legname proveniente da un bosco privato — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma)
Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 — Nozione — Cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore — Presupposto per l’inclusione — Esercizio dell’attività al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma)
Stati membri — Competenze che si sono riservati — Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto — Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali
Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Obbligo di dichiarare l’inizio di attività in qualità di soggetto passivo — Normativa nazionale che consente di infliggere un’ammenda ad un singolo che non abbia adempiuto l’obbligo di farsi iscrivere al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non sia debitore di tale imposta — Ammenda equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138)
Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti — Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza — Criterio non decisivo
(Art. 267 TFUE) La vendita dei frutti di un bene materiale, quale la vendita di legname proveniente da un bosco privato, dev’essere considerata uno «sfruttamento» di tale bene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138.
(v. punto 31)
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell’ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev’essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, allorché le suddette cessioni sono effettuate per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità.
Il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità. Per contro, se un bene può, per sua natura, essere utilizzato a fini sia economici sia privati, sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze nelle quali il bene viene sfruttato, al fine di determinare se l’utilizzo sia volto a realizzare introiti aventi effettivamente carattere di stabilità. In quest’ultimo caso il raffronto tra, da un lato, le circostanze nelle quali l’interessato sfrutta effettivamente il bene e, dall’altro, quelle in cui viene di solito esercitata l’attività economica corrispondente può costituire uno dei metodi che consentono di verificare se l’attività considerata sia svolta al fine di realizzare introiti aventi carattere di stabilità. In tal senso, qualora l’interessato intraprenda iniziative di gestione forestale mobilitando mezzi analoghi a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, l’attività di cui trattasi dev’essere qualificata come «attività economica» ai sensi di tale disposizione.
Inoltre, il fatto che le cessioni di legname di cui trattasi siano state effettuate per rimediare a effetti causati da forza maggiore non può di per sé far concludere che tali cessioni sono state effettuate occasionalmente e non «per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.
(v. punti 34-37, 40, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 44-46)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente inflitta e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un’elusione della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata.
(v. punto 55, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 57-63)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, Principio di effettività, Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA, Principio della neutralità fiscale.
Causa C-284/11 EMS-Bulgaria Transport OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di effettività — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio della neutralità fiscale» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Esercizio del diritto – Termine di decadenza – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio di effettività – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 179, primo comma, 180 e 273) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio della neutralità fiscale – Diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta – Inammissibilità – Versamento di interessi moratori – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Gli articoli 179, primo comma, 180 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di un termine di decadenza che limita l’esercizio del diritto a detrazione, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, del successivo intervento di una proroga considerevole del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che dev’essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione. (v. punto 64, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Infatti, sebbene gli Stati membri possano adottare sanzioni per l’ipotesi di inosservanza di obblighi miranti a garantire la corretta riscossione dell’imposta e ad evitare la frode, queste ultime non devono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. In considerazione del ruolo preponderante che il diritto alla detrazione occupa nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto a detrazione appare sproporzionata nel caso in cui non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato. (v. punti 67, 70, 77, dispositivo 2) Causa C-284/11 EMS-Bulgaria Transport OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di effettività — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio della neutralità fiscale» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Esercizio del diritto — Termine di decadenza — Ammissibilità — Presupposti — Rispetto del principio di effettività — Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 179, primo comma, 180 e 273)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Principio della neutralità fiscale — Diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta — Inammissibilità — Versamento di interessi moratori — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112) Gli articoli 179, primo comma, 180 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di un termine di decadenza che limita l’esercizio del diritto a detrazione, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, del successivo intervento di una proroga considerevole del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che dev’essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione.
(v. punto 64, dispositivo 1)
Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
Infatti, sebbene gli Stati membri possano adottare sanzioni per l’ipotesi di inosservanza di obblighi miranti a garantire la corretta riscossione dell’imposta e ad evitare la frode, queste ultime non devono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. In considerazione del ruolo preponderante che il diritto alla detrazione occupa nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto a detrazione appare sproporzionata nel caso in cui non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato.
(v. punti 67, 70, 77, dispositivo 2)
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