Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012. Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė e Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Causa C-250/11."

Causa C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės) «Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di “veicolo stradale a motore” — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Presa in considerazione del sistema e della finalità della regolamentazione controversa Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione restrittiva Unione doganale – Tariffa doganale comune – Franchigia dai dazi all’importazione – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di talune importazioni definitive di beni – Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore – Ambito di applicazione – Autoveicoli commerciali – Nozione – Locomotive – Esclusione [Regolamenti del Consiglio n. 918/83, art. 112, § 1, a), come modificato dal regolamento n. 1315/88, e n. 1186/2009, art. 107, § 1, a); direttive del Consiglio 83/181, art. 82, § 1, a), come modificata dalla direttiva 88/331, e 2009/132, art. 84, § 1, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento n. 1315/88, 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive. Per quanto attiene ad un’eventuale differenza di trattamento tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale, le diverse modalità di trasporto non sono, in generale, intercambiabili e la situazione delle imprese operanti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è pertanto paragonabile. Inoltre, rispetto all’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione di dette disposizioni, consistente da un lato, nel rendere agevole il superamento delle frontiere esterne dell’Unione da parte dei privati e, dall’altro, nell’alleggerire i controlli doganali e fiscali che devono essere effettuati dalle autorità competenti, le locomotive non si trovano in una situazione comparabile a quella nella quale si trovano i veicoli stradali. Pertanto il principio della parità di trattamento non impone di interpretare le disposizioni considerate come applicabili anche alle locomotive. (v. punti 36-37, 46-49 e dispositivo) Causa C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės) «Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di “veicolo stradale a motore” — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Presa in considerazione del sistema e della finalità della regolamentazione controversa Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione restrittiva Unione doganale — Tariffa doganale comune — Franchigia dai dazi all’importazione — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di talune importazioni definitive di beni — Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore — Ambito di applicazione — Autoveicoli commerciali — Nozione — Locomotive — Esclusione [Regolamenti del Consiglio n. 918/83, art. 112, § 1, a), come modificato dal regolamento n. 1315/88, e n. 1186/2009, art. 107, § 1, a); direttive del Consiglio 83/181, art. 82, § 1, a), come modificata dalla direttiva 88/331, e 2009/132, art. 84, § 1, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento n. 1315/88, 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive. Per quanto attiene ad un’eventuale differenza di trattamento tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale, le diverse modalità di trasporto non sono, in generale, intercambiabili e la situazione delle imprese operanti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è pertanto paragonabile. Inoltre, rispetto all’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione di dette disposizioni, consistente da un lato, nel rendere agevole il superamento delle frontiere esterne dell’Unione da parte dei privati e, dall’altro, nell’alleggerire i controlli doganali e fiscali che devono essere effettuati dalle autorità competenti, le locomotive non si trovano in una situazione comparabile a quella nella quale si trovano i veicoli stradali. Pertanto il principio della parità di trattamento non impone di interpretare le disposizioni considerate come applicabili anche alle locomotive. (v. punti 36-37, 46-49 e dispositivo)