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citing "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013. BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione. Causa C‑224/11."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Applicabilità ratione temporis, Prestazioni sottoposte all’IVA, Prestazioni di servizi a titolo oneroso, Criteri, Relazione infra-gruppo, Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità, Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA, Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni sottoposte all’IVA, Esenzioni, Articolo 132, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni di cure mediche nel contesto dell’esercizio di professioni mediche e paramediche, Monitoraggio e consulenza nutrizionale, Attività sportive, di mantenimento e benessere, Nozioni di “prestazione complessa unica”, di “prestazione accessoria alla prestazione principale” e di “indipendenza delle prestazioni”, Criteri.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato, Qualificazione, Articoli 12 e 135, Nozione di “terreno edificabile”, Nozione di “fabbricato”, Valutazione della realtà economica e commerciale, Valutazione degli elementi oggettivi, Intenzione delle parti.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sulla cifra d’affari, Ambito di applicazione, Esenzione, Nozione di “operazioni di assicurazione”, Nozione di “prestazioni di servizi”, Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato.
Causa C-584/13 Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680] V. il testo della decisione.
(v. punti 31-33)
L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo.
Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni.
Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato.
Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.
(v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo) Causa C-584/13 Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680] V. il testo della decisione. (v. punti 31-33) L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni. Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato. Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti. (v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Cessione di beni o prestazione di servizi, Contratto di leasing, Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing, Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale”, Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile, Doppia imposizione, Prestazioni distinte, Principio della neutralità fiscale.
Causa C-209/14 NLB Leasing d.o.o. contro Republika Slovenija (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Leasing di un bene di investimento – Nozione – Conclusione di un contratto di affitto relativo a un immobile – Inclusione – Presupposti
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 14 e 24, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Soggetto passivo che ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, altra parte contrattuale che non è più debitrice, nei suoi confronti, del prezzo convenuto – Assenza di riduzione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Prestazione di leasing relativo a beni immobili e cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing – Imposizione distinta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento.
(v. punto 32, dispositivo 1)
L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto.
(v. punto 38, dispositivo 2)
Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio.
(v. punto 44, dispositivo 3) Causa C-209/14 NLB Leasing d.o.o. contro Republika Slovenija (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Leasing di un bene di investimento – Nozione – Conclusione di un contratto di affitto relativo a un immobile – Inclusione – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 14 e 24, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Soggetto passivo che ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, altra parte contrattuale che non è più debitrice, nei suoi confronti, del prezzo convenuto – Assenza di riduzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Prestazione di leasing relativo a beni immobili e cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing – Imposizione distinta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento. (v. punto 32, dispositivo 1) L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. (v. punto 38, dispositivo 2) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. (v. punto 44, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Locazione di un bene immobile – Fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché raccolta dei rifiuti – Contratti tra il locatore e i fornitori di tali beni e servizi – Prestazioni fornite al conduttore considerate come effettuate dal locatore – Oneri di locazione – Determinazione della base imponibile – Possibilità di includere gli oneri di locazione nella base imponibile dei servizi di locazione – Operazione costituita da un’unica prestazione o da più prestazioni indipendenti.
Causa C-42/14 Minister Finansów contro Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Locazione di un bene immobile — Fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché raccolta dei rifiuti — Contratti tra il locatore e i fornitori di tali beni e servizi — Prestazioni fornite al conduttore considerate come effettuate dal locatore — Oneri di locazione — Determinazione della base imponibile — Possibilità di includere gli oneri di locazione nella base imponibile dei servizi di locazione — Operazione costituita da un’unica prestazione o da più prestazioni indipendenti» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Prestazioni di servizi – Contratto di fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché di raccolta dei rifiuti concluso nell’ambito della locazione di un bene immobile – Prestazioni effettuate da operatori terzi a favore del conduttore – Prestazioni effettuate dal locatore
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 14, § 1, 15, § 1, e 24, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica – Criteri di determinazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Locazione di beni immobili – Prestazioni di servizi collegate alla locazione di beni immobili – Operazione unica costituita da prestazioni distinte – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112) Gli articoli 14, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore.
(v. punto 28, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 30, 31)
La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162, dev’essere interpretata nel senso che la locazione di un bene immobile e la fornitura di acqua, di elettricità, di riscaldamento nonché la raccolta dei rifiuti che accompagnano tale locazione devono, in linea di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, a meno che vi siano elementi dell’operazione, tra cui quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.
Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie valutazioni tenendo conto dell’insieme delle circostanze in cui si svolgono la locazione e le prestazioni che l’accompagnano e in particolare del contenuto del contratto stesso.
Infatti, al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più prestazioni indipendenti o una prestazione unica, occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.
Gli elementi che riflettono gli interessi delle parti contraenti, quali, ad esempio, le modalità di tariffazione e fatturazione, possono essere presi in considerazione per determinare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Occorre in particolare verificare se, ai sensi del contratto, il conduttore e il locatore cerchino innanzitutto, rispettivamente, di ottenere e di offrire la locazione di un bene immobile, e non cerchino, se non in via sussidiaria, rispettivamente di ottenere e di offrire ulteriori prestazioni, anche se queste sono necessarie al godimento del bene.
Occorre pertanto tener conto delle seguenti circostanze, che permettono di distinguere due fattispecie principali.
In primo luogo, se il conduttore ha la facoltà di scegliere il prestatore del servizio e/o le modalità di utilizzo dei beni o servizi di cui si tratta, le prestazioni relative a detti beni o servizi possono, in linea di principio, essere considerate distinte dalla locazione. In particolare, se il conduttore può decidere dei propri consumi di acqua, di elettricità o di riscaldamento, i quali possono essere verificati attraverso la posa di contatori individuali e fatturati in funzione di detti consumi, le prestazioni relative a questi beni o servizi possono, in linea di principio, essere considerate distinte dalla locazione. Nel caso di servizi, quali la pulizia delle parti comuni di un immobile in condominio, occorre considerarli distinti dalla locazione se possono essere organizzati individualmente da ciascun conduttore o collettivamente da tutti i conduttori e se, in tutti i casi, le fatture indirizzate al conduttore menzionano la fornitura di tali beni e servizi in poste distinte dal canone.
In questa fattispecie, la sola circostanza che il mancato pagamento degli oneri di locazione consenta al locatore di risolvere il contratto di locazione non impedisce in alcun modo che le prestazioni a cui tali oneri si riferiscono costituiscano prestazioni distinte dalla locazione.
Inoltre, il fatto che il conduttore abbia la facoltà di ottenere queste prestazioni da un fornitore di sua scelta non è neanch’esso in sé determinante, dato che la possibilità che gli elementi di una prestazione unica siano, in altre circostanze, forniti separatamente è intrinseca al concetto di operazione unica composita.
In secondo luogo, se un bene immobile offerto in locazione appare obiettivamente, dal punto di vista economico, formare un tutt’uno con le prestazioni che lo accompagnano, queste ultime possono essere considerate costitutive di una prestazione unica con la locazione. Ciò può accadere, in particolare, nella locazione di uffici chiavi in mano, pronti ad entrare in funzione con la fornitura delle utenze e di talune altre prestazioni, e nella locazione di beni immobili per periodi brevi, in particolare per le vacanze o per ragioni professionali, offerta con tali prestazioni senza che queste ultime ne possano essere separate.
Peraltro, se il locatore non dispone a sua volta della facoltà di scegliere liberamente e indipendentemente, in particolare indipendentemente da altri locatori, i prestatori e le modalità di utilizzo dei beni o servizi che accompagnano la locazione, le prestazioni di cui si tratta non sono in genere scindibili dalla locazione e possono anche in tal caso essere considerate come formanti un tutt’uno, e in tal modo un’unica prestazione, con quest’ultima. Ciò accade, in particolare, quando il locatore, proprietario di una parte di un immobile collettivo, è tenuto a ricorrere ai fornitori designati dall’insieme dei condomini e a pagare una quota degli oneri collettivi relativi a tali prestazioni, il cui costo egli successivamente trasferisce al conduttore.
In questa seconda fattispecie, valutare la fornitura delle prestazioni separatamente dalla locazione, per quanto concerne il loro assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, costituirebbe una scomposizione artificiosa di un’operazione economica unica.
(v. punti 32, 37-44, 47, dispositivo 2) Causa C-42/14 Minister Finansów contro Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Locazione di un bene immobile — Fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché raccolta dei rifiuti — Contratti tra il locatore e i fornitori di tali beni e servizi — Prestazioni fornite al conduttore considerate come effettuate dal locatore — Oneri di locazione — Determinazione della base imponibile — Possibilità di includere gli oneri di locazione nella base imponibile dei servizi di locazione — Operazione costituita da un’unica prestazione o da più prestazioni indipendenti» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Prestazioni di servizi – Contratto di fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché di raccolta dei rifiuti concluso nell’ambito della locazione di un bene immobile – Prestazioni effettuate da operatori terzi a favore del conduttore – Prestazioni effettuate dal locatore (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 14, § 1, 15, § 1, e 24, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica – Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Locazione di beni immobili – Prestazioni di servizi collegate alla locazione di beni immobili – Operazione unica costituita da prestazioni distinte – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Gli articoli 14, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore. (v. punto 28, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162, dev’essere interpretata nel senso che la locazione di un bene immobile e la fornitura di acqua, di elettricità, di riscaldamento nonché la raccolta dei rifiuti che accompagnano tale locazione devono, in linea di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, a meno che vi siano elementi dell’operazione, tra cui quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa. Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie valutazioni tenendo conto dell’insieme delle circostanze in cui si svolgono la locazione e le prestazioni che l’accompagnano e in particolare del contenuto del contratto stesso. Infatti, al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più prestazioni indipendenti o una prestazione unica, occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Gli elementi che riflettono gli interessi delle parti contraenti, quali, ad esempio, le modalità di tariffazione e fatturazione, possono essere presi in considerazione per determinare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Occorre in particolare verificare se, ai sensi del contratto, il conduttore e il locatore cerchino innanzitutto, rispettivamente, di ottenere e di offrire la locazione di un bene immobile, e non cerchino, se non in via sussidiaria, rispettivamente di ottenere e di offrire ulteriori prestazioni, anche se queste sono necessarie al godimento del bene. Occorre pertanto tener conto delle seguenti circostanze, che permettono di distinguere due fattispecie principali. In primo luogo, se il conduttore ha la facoltà di scegliere il prestatore del servizio e/o le modalità di utilizzo dei beni o servizi di cui si tratta, le prestazioni relative a detti beni o servizi possono, in linea di principio, essere considerate distinte dalla locazione. In particolare, se il conduttore può decidere dei propri consumi di acqua, di elettricità o di riscaldamento, i quali possono essere verificati attraverso la posa di contatori individuali e fatturati in funzione di detti consumi, le prestazioni relative a questi beni o servizi possono, in linea di principio, essere considerate distinte dalla locazione. Nel caso di servizi, quali la pulizia delle parti comuni di un immobile in condominio, occorre considerarli distinti dalla locazione se possono essere organizzati individualmente da ciascun conduttore o collettivamente da tutti i conduttori e se, in tutti i casi, le fatture indirizzate al conduttore menzionano la fornitura di tali beni e servizi in poste distinte dal canone. In questa fattispecie, la sola circostanza che il mancato pagamento degli oneri di locazione consenta al locatore di risolvere il contratto di locazione non impedisce in alcun modo che le prestazioni a cui tali oneri si riferiscono costituiscano prestazioni distinte dalla locazione. Inoltre, il fatto che il conduttore abbia la facoltà di ottenere queste prestazioni da un fornitore di sua scelta non è neanch’esso in sé determinante, dato che la possibilità che gli elementi di una prestazione unica siano, in altre circostanze, forniti separatamente è intrinseca al concetto di operazione unica composita. In secondo luogo, se un bene immobile offerto in locazione appare obiettivamente, dal punto di vista economico, formare un tutt’uno con le prestazioni che lo accompagnano, queste ultime possono essere considerate costitutive di una prestazione unica con la locazione. Ciò può accadere, in particolare, nella locazione di uffici chiavi in mano, pronti ad entrare in funzione con la fornitura delle utenze e di talune altre prestazioni, e nella locazione di beni immobili per periodi brevi, in particolare per le vacanze o per ragioni professionali, offerta con tali prestazioni senza che queste ultime ne possano essere separate. Peraltro, se il locatore non dispone a sua volta della facoltà di scegliere liberamente e indipendentemente, in particolare indipendentemente da altri locatori, i prestatori e le modalità di utilizzo dei beni o servizi che accompagnano la locazione, le prestazioni di cui si tratta non sono in genere scindibili dalla locazione e possono anche in tal caso essere considerate come formanti un tutt’uno, e in tal modo un’unica prestazione, con quest’ultima. Ciò accade, in particolare, quando il locatore, proprietario di una parte di un immobile collettivo, è tenuto a ricorrere ai fornitori designati dall’insieme dei condomini e a pagare una quota degli oneri collettivi relativi a tali prestazioni, il cui costo egli successivamente trasferisce al conduttore. In questa seconda fattispecie, valutare la fornitura delle prestazioni separatamente dalla locazione, per quanto concerne il loro assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, costituirebbe una scomposizione artificiosa di un’operazione economica unica. (v. punti 32, 37-44, 47, dispositivo 2)
IVA, Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore, Qualificazione, Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte, Esenzione, Operazione di assicurazione.
Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing – Operazione unica composta da due prestazioni distinte – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Concedente che assicura il bene oggetto del leasing – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2) Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing — Operazione unica composta da due prestazioni distinte — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78)
Armonizzazione delle normative fiscali — Imposta sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Nozione — Concedente che assicura il bene oggetto del leasing — Inclusione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni.
(v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1)
Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta.
Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 62, 70, dispositivo 2)
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