Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013. État belge contro Medicom SPRL (C‑210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C‑211/11). Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio). Domanda di pronuncia pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) – Diritto alla detrazione – Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi – Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito. Cause riunite C‑210/11 e C‑211/11."

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni di servizi a titolo oneroso, Articolo 26, paragrafo 1, Operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso, Articolo 56, paragrafo 2, Determinazione del luogo di riferimento fiscale, Noleggio di mezzi di trasporto, Messa a disposizione di autovetture a taluni dipendenti.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 77/388/CEE – IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera b) – Nozione di “locazione di beni immobili esenti” – Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto.
Causa C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esente” — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Nozione – Concessione della disponibilità di uno stadio di calcio a titolo oneroso – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, b)] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esente” — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Nozione — Concessione della disponibilità di uno stadio di calcio a titolo oneroso — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto — Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, b)] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. (v. punto 39 e dispositivo)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), Diritto alla detrazione, Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi, Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito.
Cause riunite C-210/11 e C-211/11 État belge contro Medicom SPRL (C-210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Immobili appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato di questi ultimi – Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro – Inammissibilità – Considerazione di un beneficio in natura nel contesto della normativa nazionale in materia di imposta sul reddito – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Messa a disposizione totale o parziale, a favore dei suoi gestori, amministratori o soci, dell’immobile interamente destinato all’impresa – Nesso diretto di quest’ultima messa a disposizione con la gestione dell’impresa – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico del beneficiario, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte del beneficiario, del suo compito statutario o del suo contratto d’impiego. (v. punto 34, dispositivo 1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme. (v. punto 40, dispositivo 2) Cause riunite C-210/11 e C-211/11 État belge contro Medicom SPRL (C-210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Immobili appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro — Inammissibilità — Considerazione di un beneficio in natura nel contesto della normativa nazionale in materia di imposta sul reddito — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Messa a disposizione totale o parziale, a favore dei suoi gestori, amministratori o soci, dell’immobile interamente destinato all’impresa — Nesso diretto di quest’ultima messa a disposizione con la gestione dell’impresa — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico del beneficiario, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte del beneficiario, del suo compito statutario o del suo contratto d’impiego. (v. punto 34, dispositivo 1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme. (v. punto 40, dispositivo 2)