Codice doganale comunitario, Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, Regime di transito esterno, Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Sesta direttiva IVA, Articolo 10, paragrafo 3, Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA, Nozione di operazioni imponibili.
Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Mancanza di un termine ragionevole – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Esclusione – Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci – Irrilevanza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci svincolate dai regimi doganali – Inclusione – Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento. A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92. Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. (v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato. (v. punti 43, 45, dispositivo 1) L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005. Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni. (v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2) Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Mancanza di un termine ragionevole — Esclusione
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)]
Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Esclusione — Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci — Irrilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci svincolate dai regimi doganali — Inclusione — Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 — Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento.
Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento.
A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92.
Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole.
(v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1)
L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione.
Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato.
(v. punti 43, 45, dispositivo 1)
L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005.
Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva.
Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni.
(v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2)
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Utilizzo fraudolento di una carta di credito.
Causa C-494/12 Dixons Retail plc contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal le First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Operazioni di trasferimento di un bene materiale a un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito quale strumento di pagamento – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 5, § 1, e 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Nozione – Operazioni di vendita tra un fornitore e un acquirente che utilizzi quale strumento di pagamento una carta di credito – Pagamento effettuato da un terzo emittente della carta, per conto dell’acquirente, in forza di una convenzione conclusa con il fornitore – Pagamento che costituisce un corrispettivo – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a), e 2006/112, art. 73] Gli articoli 2, punto 1, e 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una convenzione stipulata tra un terzo e il fornitore di un bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare a detto fornitore, deducendo una commissione, i beni dallo stesso venduti ad acquirenti che utilizzino una carta di credito come strumento di pagamento, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente tale carta di credito come strumento di pagamento costituisce una cessione di beni. La nozione di cessione di beni, infatti, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. La predetta nozione ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in esame o per tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni. In tal senso, l’utilizzo fraudolento di una carta di credito come strumento di pagamento nelle predette operazioni non incide sul fatto che queste ultime possano essere qualificate come cessioni di beni, poiché siffatto utilizzo non rientra nei criteri oggettivi sui quali è basata tale nozione, bensì si ricollega all’intenzione della persona che ha partecipato, come acquirente, alle operazioni in esame nonché alle operazioni volte a dare concreta attuazione a tale intenzione. Peraltro, una situazione siffatta deve essere distinta da quella di furto di merci, che non rientra nella nozione di cessione di beni, in quanto il furto di merci non produce l’effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stesse condizioni del loro proprietario. (v. punti 17, 20, 21, 26, 28, 29, 38 e dispositivo) Gli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto del trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento, ove tale trasferimento costituisce una cessione di beni, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un corrispettivo. Infatti, nel caso in cui un acquirente paghi la merce mediante carta di credito, ci si trova a fronte di due operazioni, vale a dire, da un lato, la vendita di tale bene da parte di un fornitore, il quale include nel calcolo del prezzo totale da lui preteso anche l’imposta sul valore aggiunto che dev’essere pagata dal predetto acquirente in quanto consumatore finale e percepita da tale fornitore per conto dell’Erario e, dall’altro, la prestazione di servizi da parte dell’emittente della carta nei confronti del fornitore. Al riguardo, la sesta direttiva e la direttiva 2006/112 non esigono, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, ai sensi degli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e 73 della direttiva 2006/112, il corrispettivo di una cessione di beni può essere versato non soltanto dall’acquirente, ma anche da un terzo, nel caso di specie l’emittente della carta. (v. punti 34, 35, 38 e dispositivo) Causa C-494/12 Dixons Retail plc contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal le First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Operazioni di trasferimento di un bene materiale a un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito quale strumento di pagamento — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 5, § 1, e 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Nozione — Operazioni di vendita tra un fornitore e un acquirente che utilizzi quale strumento di pagamento una carta di credito — Pagamento effettuato da un terzo emittente della carta, per conto dell’acquirente, in forza di una convenzione conclusa con il fornitore — Pagamento che costituisce un corrispettivo — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a), e 2006/112, art. 73] Gli articoli 2, punto 1, e 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una convenzione stipulata tra un terzo e il fornitore di un bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare a detto fornitore, deducendo una commissione, i beni dallo stesso venduti ad acquirenti che utilizzino una carta di credito come strumento di pagamento, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente tale carta di credito come strumento di pagamento costituisce una cessione di beni.
La nozione di cessione di beni, infatti, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.
La predetta nozione ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in esame o per tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni.
In tal senso, l’utilizzo fraudolento di una carta di credito come strumento di pagamento nelle predette operazioni non incide sul fatto che queste ultime possano essere qualificate come cessioni di beni, poiché siffatto utilizzo non rientra nei criteri oggettivi sui quali è basata tale nozione, bensì si ricollega all’intenzione della persona che ha partecipato, come acquirente, alle operazioni in esame nonché alle operazioni volte a dare concreta attuazione a tale intenzione.
Peraltro, una situazione siffatta deve essere distinta da quella di furto di merci, che non rientra nella nozione di cessione di beni, in quanto il furto di merci non produce l’effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stesse condizioni del loro proprietario.
(v. punti 17, 20, 21, 26, 28, 29, 38 e dispositivo)
Gli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto del trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento, ove tale trasferimento costituisce una cessione di beni, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un corrispettivo.
Infatti, nel caso in cui un acquirente paghi la merce mediante carta di credito, ci si trova a fronte di due operazioni, vale a dire, da un lato, la vendita di tale bene da parte di un fornitore, il quale include nel calcolo del prezzo totale da lui preteso anche l’imposta sul valore aggiunto che dev’essere pagata dal predetto acquirente in quanto consumatore finale e percepita da tale fornitore per conto dell’Erario e, dall’altro, la prestazione di servizi da parte dell’emittente della carta nei confronti del fornitore.
Al riguardo, la sesta direttiva e la direttiva 2006/112 non esigono, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, ai sensi degli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e 73 della direttiva 2006/112, il corrispettivo di una cessione di beni può essere versato non soltanto dall’acquirente, ma anche da un terzo, nel caso di specie l’emittente della carta.
(v. punti 34, 35, 38 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Applicazione, Codice doganale comunitario, Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro, Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale, Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni, Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale, Fatto generatore dell’IVA.
Causa C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky) «Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci vincolate a un regime doganale sospensivo – Inclusione – Limiti – Facoltà degli Stati membri di esentare siffatte operazioni – Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, 5, § 1, e 16, § 1, B e D) Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 67 e dispositivo) Causa C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky contro Profitube spol. s r.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky) «Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci vincolate a un regime doganale sospensivo — Inclusione — Limiti — Facoltà degli Stati membri di esentare siffatte operazioni — Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, 5, § 1, e 16, § 1, B e D) Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 67 e dispositivo)