Documents - 14 citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 febbraio 2012. Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna. IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro. Causa C‑118/11."

Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Bene immobile, Ufficio, Impianto fotovoltaico, Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione, Comunicazione della decisione di destinazione, Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione, Principio di neutralità, Principio della certezza del diritto, Principi di equivalenza e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Cessione di beni o prestazione di servizi, Contratto di leasing, Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing, Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale”, Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile, Doppia imposizione, Prestazioni distinte, Principio della neutralità fiscale.
Causa C-209/14 NLB Leasing d.o.o. contro Republika Slovenija (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Leasing di un bene di investimento – Nozione – Conclusione di un contratto di affitto relativo a un immobile – Inclusione – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 14 e 24, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Soggetto passivo che ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, altra parte contrattuale che non è più debitrice, nei suoi confronti, del prezzo convenuto – Assenza di riduzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Prestazione di leasing relativo a beni immobili e cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing – Imposizione distinta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento. (v. punto 32, dispositivo 1) L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. (v. punto 38, dispositivo 2) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. (v. punto 44, dispositivo 3) Causa C-209/14 NLB Leasing d.o.o. contro Republika Slovenija (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Leasing di un bene di investimento – Nozione – Conclusione di un contratto di affitto relativo a un immobile – Inclusione – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 14 e 24, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Soggetto passivo che ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, altra parte contrattuale che non è più debitrice, nei suoi confronti, del prezzo convenuto – Assenza di riduzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Prestazione di leasing relativo a beni immobili e cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing – Imposizione distinta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento. (v. punto 32, dispositivo 1) L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. (v. punto 38, dispositivo 2) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. (v. punto 44, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 203 e 204, Regolamento (CEE) n. 2454/93, Articolo 859, Regime di transito esterno, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione o meno al controllo doganale, Inadempimento di un’obbligazione, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale, Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, lettera e), Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore.
Causa C-187/14 Skatteministeriet contro DSV Road A/S (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 203 e 204 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 859 — Regime di transito esterno — Nascita dell’obbligazione doganale — Sottrazione o meno al controllo doganale — Inadempimento di un’obbligazione — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168, lettera e) — Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione — Portata — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Stesse merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Mancata nascita di un’obbligazione doganale — Identità delle suddette merci non dimostrata nell’ambito dei regimi di transito — Nascita della suddetta obbligazione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, artt. 92, § 2, 96, § 1, a), e 203] Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempimento di un obbligo connesso al regime di transito esterno — Portata — Merci, sottoposte a un primo regime di transito esterno, presentate tardivamente all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito — Nascita di un’obbligazione doganale — Eccezioni — Verifica incombente al giudice nazionale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, art. 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, artt. 356, paragrafo 3, e 859, secondo trattino e punto 2, a) e c)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione della suddetta imposta al trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto a tale imposta — Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, e)] L’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale non sorge in base a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all’ufficio doganale del luogo di destinazione né all’ufficio doganale del porto franco, se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata, in forza del suddetto articolo sorge un’obbligazione doganale. Infatti, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito sia stata dimostrata, tali merci sono state effettivamente presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro seconda spedizione. L’omessa presentazione delle suddette merci all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro prima spedizione e l’omessa presentazione delle medesime all’ufficio doganale del porto franco di partenza dopo la loro rispedizione, l’assoggettamento delle suddette merci al secondo regime di transito nonché la loro presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione non sono circostanze sufficienti, in quanto tali, a costituire una sottrazione al controllo doganale. Nell’ambito di un regime di transito il controllo doganale si esercita per natura a distanza. Esso concerne merci che non si trovano in un luogo determinato, ma che sono trasportate da un luogo all’altro, senza che le autorità doganali siano in grado di verificare la loro localizzazione esatta in qualsiasi momento del trasporto. Tale controllo esercitato a distanza non è ostacolato dalla mera circostanza che le merci di cui trattasi non sono state presentate agli uffici doganali del luogo di destinazione o di un porto franco se vengono rispettate tutte le altre condizioni inerenti al regime di transito. Infatti, in una situazione del genere, nonostante tali omissioni, le merci di cui trattasi sono sempre trasportate nell’ambito di una procedura di transito autorizzata ed accompagnate dai relativi documenti di transito, sicché le autorità doganali sono sempre in grado di accedere a tali merci e di controllarle. Per contro, nell’ipotesi in cui non possa essere dimostrata l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito, ricorrono i presupposti per la nascita di un’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale. Infatti, in tale ipotesi, non viene dimostrato che le merci sono state presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione, come richiesto dall’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale. Orbene, in una situazione del genere, all’autorità doganale competente è precluso l’accertamento, conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del codice doganale, che il regime di transito si è concluso correttamente. (v. punti 26-29, 32, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, quale modificato dal regolamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l’articolo 859 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 214/2007, deve essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione e nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un’obbligazione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 356, paragrafo 3 o 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. A tal riguardo, l’articolo 356, paragrafo 3, del regolamento di applicazione dispone che, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto di tale termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto. Per quanto riguarda la questione se risulti soddisfatta la condizione negativa prevista dall’articolo 204 del codice doganale che esclude la nascita di un’obbligazione doganale a norma del suddetto articolo quando le inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato, va ricordato che l’articolo 859 del regolamento di applicazione enumera in modo esaustivo le situazioni atte a soddisfare tale condizione. Per quanto riguarda, in primo luogo, il terzo trattino e il punto 2, lettera a), dell’articolo 859 del regolamento in parola, tali disposizioni richiedono che tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce vengano espletate a posteriori e che la merce sia stata effettivamente presentata intatta all’ufficio di destinazione. Nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e secondo regime di transito sia dimostrata e in cui tale secondo regime di transito sia stato regolarmente appurato, dette condizioni sono soddisfatte. In secondo luogo, quanto all’articolo 859, punto 2, lettera c), del suddetto regolamento di applicazione, quest’ultimo richiede che, qualora non sia stato rispettato il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento e non sia applicabile il paragrafo 3 del suddetto articolo, la merce debba comunque essere presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’articolo 859, secondo trattino, del medesimo regolamento, che sancisce la condizione secondo cui gli inadempimenti di cui trattasi non devono implicare una manifesta negligenza da parte dell’interessato, la nozione di manifesta negligenza deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della complessità delle disposizioni la cui inosservanza abbia fatto sorgere l’obbligazione doganale, dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore. (v. punti 39, 40, 42, 44-47, dispositivo 2) L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che escluda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto all’imposta sul valore aggiunto. Invero, poiché il valore delle merci trasportate non fa parte delle spese costitutive dei prezzi fatturati da un trasportatore la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro corrispettivo, le condizioni di applicazione dell’articolo 168, lettera e), della direttiva IVA non sono soddisfatte. (v. punti 50, 51, dispositivo 3)
Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6, Esenzioni, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Fondi pensione, Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”.
Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti – Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo – Diritto alla detrazione – Presupposto – Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31) Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti — Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo — Diritto alla detrazione — Presupposto — Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 168, lettera a), e 176, Diritto a detrazione, Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale, Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo.
Causa C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 – Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale – Normativa nazionale che non conferisce il diritto a detrazione al soggetto passivo, vincolato a un altro soggetto passivo da un contratto avente ad oggetto la messa a disposizione di lavoratori dipendenti, a causa della mancanza di un contratto di lavoro tra il soggetto passivo e tali dipendenti – Inammissibilità – Spese che possono essere considerate come aventi un nesso diretto e immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del soggetto passivo – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a), e 176, secondo comma] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale, adottata al momento dell’adesione all’Unione, che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione per i beni e servizi destinati a cessioni o a prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo – Mancanza di una siffatta normativa nazionale prima dell’adesione – Interpretazione della normativa nazionale da parte del giudice nazionale – Disapplicazione di quest’ultima normativa nel caso di un’incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, secondo comma) Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono poste a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, mentre invece tali spese possono essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo. (v. punto 39, dispositivo 1) L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi. Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in questione, quanto più possibile, conformemente al diritto dell’Unione. Nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punto 54, dispositivo 2) Causa C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Normativa nazionale che non conferisce il diritto a detrazione al soggetto passivo, vincolato a un altro soggetto passivo da un contratto avente ad oggetto la messa a disposizione di lavoratori dipendenti, a causa della mancanza di un contratto di lavoro tra il soggetto passivo e tali dipendenti — Inammissibilità — Spese che possono essere considerate come aventi un nesso diretto e immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del soggetto passivo — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a), e 176, secondo comma] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale, adottata al momento dell’adesione all’Unione, che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione per i beni e servizi destinati a cessioni o a prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo — Mancanza di una siffatta normativa nazionale prima dell’adesione — Interpretazione della normativa nazionale da parte del giudice nazionale — Disapplicazione di quest’ultima normativa nel caso di un’incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, secondo comma) Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono poste a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, mentre invece tali spese possono essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo. (v. punto 39, dispositivo 1) L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi. Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in questione, quanto più possibile, conformemente al diritto dell’Unione. Nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punto 54, dispositivo 2)
IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 5, paragrafo 8, Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA.
Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni – Nozione – Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta – Esclusione – Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti – Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo) Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni — Nozione — Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta — Esclusione — Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti — Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo)
IVA, Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore, Qualificazione, Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte, Esenzione, Operazione di assicurazione.
Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing – Operazione unica composta da due prestazioni distinte – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Concedente che assicura il bene oggetto del leasing – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2) Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing — Operazione unica composta da due prestazioni distinte — Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali — Imposta sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Nozione — Concedente che assicura il bene oggetto del leasing — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2)
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Articoli 167, 168 e 185, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno.
Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale – Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati – Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati – Obbligo di rettifica – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione. (v. punti 24-27) Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno. Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. (v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 39) L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata. (v. punti 41, 42, dispositivo 2) Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Attività economiche preparatorie — Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale — Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati — Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati — Obbligo di rettifica — Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione. (v. punti 24-27) Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno. Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. (v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 39) L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata. (v. punti 41, 42, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Operazioni imponibili, Impiego, per i bisogni dell’impresa, di beni ottenuti “nel quadro di detta impresa”, Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso, Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo.
Causa C-299/11 Staatssecretaris van Financiën contro Gemeente Vlaardingen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego, per i bisogni dell’impresa, di beni ottenuti “nel quadro di detta impresa” — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa – Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Obiettivo – Bene prodotto, costruito, estratto o lavorato nel quadro dell’impresa – Nozione [Direttive del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 5, § 7, a), e 2006/112, art. 18] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa – Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo, destinati ai bisogni di un’attività economica esente – Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Presupposti – Base imponibile [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 95/7, artt. 5, § 7, a), 11, A, § 1, b), e 13, B, h)] L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, consente agli Stati membri di adeguare la propria normativa tributaria in modo tale che le imprese che non possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata al momento dell’acquisto dei beni aziendali, in quanto esercenti un’attività esente dall’imposta, non siano svantaggiate rispetto alle imprese concorrenti che esercitano la medesima attività mediante beni che hanno ottenuto senza versare l’imposta producendoli in proprio o, più in generale, ottenendoli «nel quadro della [loro] impresa». Affinché tali concorrenti siano assoggettati alla stessa imposizione fiscale gravante sulle imprese che hanno acquistato i loro beni presso un terzo, l’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva riconosce la facoltà agli Stati membri di assimilare l’impiego, per esigenze di esercizio delle attività aziendali esenti da imposta, di beni ottenuti nel quadro dell’impresa ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, di tale direttiva e quindi di assoggettare all’imposta sul valore aggiunto il suddetto impiego. Affinché detta facoltà, ripresa all’articolo 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possa essere esercitata in modo da eliminare concretamente qualsiasi disparità in materia di imposta sul valore aggiunto tra i soggetti passivi che hanno acquistato i loro beni presso un altro soggetto passivo e quelli che li hanno ottenuti nel quadro della loro impresa, è necessario che i termini «bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, (…) nel quadro di detta impresa» siano intesi nel senso che essi comprendono non solo i beni interamente prodotti, costruiti, estratti o lavorati in proprio dall’impresa considerata, ma anche quelli prodotti, costruiti, estratti o lavorati da un terzo con materiali messi a disposizione dalla suddetta impresa. Affinché un soggetto passivo, conformemente alla finalità del suddetto articolo 5, paragrafo 7, lettera a), sia assoggettato alla stessa imposizione fiscale dei suoi concorrenti che esercitano la medesima attività esente da imposta mediante beni che essi hanno interamente acquistato presso un terzo, l’assimilazione prevista dalla suddetta norma deve poter essere applicata alla totalità dei beni completati o migliorati dai terzi e, quindi, condurre ad un’imposizione a titolo d’imposta sul valore aggiunto avente come base imponibile l’intero valore di detti beni. (v. punti 26-28) L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’impiego, da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di un’attività economica esente dall’imposta sul valore aggiunto, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo può essere oggetto di un’imposizione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto che ha come base la somma del valore del suolo sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo summenzionato non abbia ancora pagato l’imposta sul valore aggiunto inerente a tale valore e a tali costi, e a condizione che i terreni di cui trattasi non rientrino nell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera h), della suddetta direttiva. A quest’ultimo proposito, l’impiego per i bisogni dell’impresa dei terreni è imponibile a titolo di imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui questi ultimi possano essere qualificati come fondi edificati o come terreni edificabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Quando, in forza della facoltà di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), di tale direttiva, l’impiego per i bisogni dell’impresa di terreni che non sono né edificati né edificabili è assimilato ad una cessione effettuata a titolo oneroso di siffatti terreni, detta assimilazione ha come conseguenza di rendere applicabile l’articolo 13, parte B, lettera h), della sesta direttiva e di impedire qualsiasi imposizione a titolo d’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 38 e dispositivo) Causa C-299/11 Staatssecretaris van Financiën contro Gemeente Vlaardingen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego, per i bisogni dell’impresa, di beni ottenuti “nel quadro di detta impresa” — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Obiettivo — Bene prodotto, costruito, estratto o lavorato nel quadro dell’impresa — Nozione [Direttive del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 5, § 7, a), e 2006/112, art. 18] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa — Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo, destinati ai bisogni di un’attività economica esente — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Presupposti — Base imponibile [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 95/7, artt. 5, § 7, a), 11, A, § 1, b), e 13, B, h)] L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, consente agli Stati membri di adeguare la propria normativa tributaria in modo tale che le imprese che non possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata al momento dell’acquisto dei beni aziendali, in quanto esercenti un’attività esente dall’imposta, non siano svantaggiate rispetto alle imprese concorrenti che esercitano la medesima attività mediante beni che hanno ottenuto senza versare l’imposta producendoli in proprio o, più in generale, ottenendoli «nel quadro della [loro] impresa». Affinché tali concorrenti siano assoggettati alla stessa imposizione fiscale gravante sulle imprese che hanno acquistato i loro beni presso un terzo, l’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva riconosce la facoltà agli Stati membri di assimilare l’impiego, per esigenze di esercizio delle attività aziendali esenti da imposta, di beni ottenuti nel quadro dell’impresa ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, di tale direttiva e quindi di assoggettare all’imposta sul valore aggiunto il suddetto impiego. Affinché detta facoltà, ripresa all’articolo 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possa essere esercitata in modo da eliminare concretamente qualsiasi disparità in materia di imposta sul valore aggiunto tra i soggetti passivi che hanno acquistato i loro beni presso un altro soggetto passivo e quelli che li hanno ottenuti nel quadro della loro impresa, è necessario che i termini «bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, (…) nel quadro di detta impresa» siano intesi nel senso che essi comprendono non solo i beni interamente prodotti, costruiti, estratti o lavorati in proprio dall’impresa considerata, ma anche quelli prodotti, costruiti, estratti o lavorati da un terzo con materiali messi a disposizione dalla suddetta impresa. Affinché un soggetto passivo, conformemente alla finalità del suddetto articolo 5, paragrafo 7, lettera a), sia assoggettato alla stessa imposizione fiscale dei suoi concorrenti che esercitano la medesima attività esente da imposta mediante beni che essi hanno interamente acquistato presso un terzo, l’assimilazione prevista dalla suddetta norma deve poter essere applicata alla totalità dei beni completati o migliorati dai terzi e, quindi, condurre ad un’imposizione a titolo d’imposta sul valore aggiunto avente come base imponibile l’intero valore di detti beni. (v. punti 26-28) L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’impiego, da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di un’attività economica esente dall’imposta sul valore aggiunto, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo può essere oggetto di un’imposizione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto che ha come base la somma del valore del suolo sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo summenzionato non abbia ancora pagato l’imposta sul valore aggiunto inerente a tale valore e a tali costi, e a condizione che i terreni di cui trattasi non rientrino nell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera h), della suddetta direttiva. A quest’ultimo proposito, l’impiego per i bisogni dell’impresa dei terreni è imponibile a titolo di imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui questi ultimi possano essere qualificati come fondi edificati o come terreni edificabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Quando, in forza della facoltà di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), di tale direttiva, l’impiego per i bisogni dell’impresa di terreni che non sono né edificati né edificabili è assimilato ad una cessione effettuata a titolo oneroso di siffatti terreni, detta assimilazione ha come conseguenza di rendere applicabile l’articolo 13, parte B, lettera h), della sesta direttiva e di impedire qualsiasi imposizione a titolo d’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 38 e dispositivo)