Documents - 2 citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012. T.G. van Laarhoven contro Staatssecretaris van Financiën. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa. Causa C‑594/10."

IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 183, Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA, Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.
Causa C-525/11 Mednis SIA contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA — Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Restituzione dell’eccedenza – Rimborso di una parte dell’eccedenza riportato fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obiettivi ed impianto generale – Lotta contro eventuali evasioni, elusioni o abusi – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo (Art. 267 TFUE) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza l’amministrazione tributaria di uno Stato membro a riportare, senza procedere ad alcuna verifica specifica e basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, il rimborso di una parte di un’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto emersa nel corso di un periodo d’imposta di un mese fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo da parte di tale amministrazione. Infatti, le modalità di rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto. Esse devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto. Ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. È pur vero che il riporto del rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto a vari periodi di imposta successivi a quello in cui detta eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112. Tuttavia, un termine di un anno, o anche più, nel corso del quale i soggetti passivi devono sopportare l’onere finanziario dell’imposta sul valore aggiunto, quando invece il periodo d’imposta è in linea di principio stabilito in un mese civile, non può essere considerato ragionevole. Anche se una simile normativa mira ad escludere il rischio di evasione o di elusione fiscale, è necessario rilevare che una siffatta applicazione preventiva e generalizzata, sulla base di una mera constatazione matematica, senza procedere ad una verifica specifica del caso di specie nell’ambito della quale il soggetto passivo interessato avrebbe la possibilità di dimostrare l’assenza di rischio di evasione o di elusione fiscale, contravviene al principio di proporzionalità. (v. punti 24-28, 33, 36, 38 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 31, 32) V. il testo della decisione. (v. punti 41-44) Causa C-525/11 Mednis SIA contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA — Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Restituzione dell’eccedenza — Rimborso di una parte dell’eccedenza riportato fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obiettivi ed impianto generale — Lotta contro eventuali evasioni, elusioni o abusi — Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti — Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza — Criterio non decisivo (Art. 267 TFUE) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza l’amministrazione tributaria di uno Stato membro a riportare, senza procedere ad alcuna verifica specifica e basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, il rimborso di una parte di un’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto emersa nel corso di un periodo d’imposta di un mese fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo da parte di tale amministrazione. Infatti, le modalità di rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto. Esse devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto. Ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. È pur vero che il riporto del rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto a vari periodi di imposta successivi a quello in cui detta eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112. Tuttavia, un termine di un anno, o anche più, nel corso del quale i soggetti passivi devono sopportare l’onere finanziario dell’imposta sul valore aggiunto, quando invece il periodo d’imposta è in linea di principio stabilito in un mese civile, non può essere considerato ragionevole. Anche se una simile normativa mira ad escludere il rischio di evasione o di elusione fiscale, è necessario rilevare che una siffatta applicazione preventiva e generalizzata, sulla base di una mera constatazione matematica, senza procedere ad una verifica specifica del caso di specie nell’ambito della quale il soggetto passivo interessato avrebbe la possibilità di dimostrare l’assenza di rischio di evasione o di elusione fiscale, contravviene al principio di proporzionalità. (v. punti 24-28, 33, 36, 38 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 31, 32) V. il testo della decisione. (v. punti 41-44)
Sesta direttiva IVA, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Limitazione, Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo, Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa.
Causa C-594/10 T.G. van Laarhoven contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Base imponibile – Utilizzo, da parte del soggetto passivo, a fini tanto professionali che privati, di veicoli destinati alla sua impresa [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 11, parte A, § 1, c)] L’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l’uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell’importanza effettiva di quest’ultimo. (v. punto 38 e dispositivo) Causa C-594/10 T.G. van Laarhoven contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Base imponibile — Utilizzo, da parte del soggetto passivo, a fini tanto professionali che privati, di veicoli destinati alla sua impresa [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 11, parte A, § 1, c)] L’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l’uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell’importanza effettiva di quest’ultimo. (v. punto 38 e dispositivo)