Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 luglio 2011. Stato belga contro Pierre Henfling e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Cour d'appel de Mons - Belgio. Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Art. 6, n. 4 - Esenzione - Art. 13, parte B, lett. f) - Giochi d’azzardo - Servizi forniti da un commissionario (ricevitore) che agisce in nome proprio ma per conto di un committente il quale esercita un’attività di raccolta di scommesse. Causa C-464/10."

IVA, Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore, Qualificazione, Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte, Esenzione, Operazione di assicurazione.
Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing – Operazione unica composta da due prestazioni distinte – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Concedente che assicura il bene oggetto del leasing – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2) Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing — Operazione unica composta da due prestazioni distinte — Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali — Imposta sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Nozione — Concedente che assicura il bene oggetto del leasing — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Art. 6, n. 4, Esenzione, Art. 13, parte B, lett. f), Giochi d’azzardo, Servizi forniti da un commissionario (ricevitore) che agisce in nome proprio ma per conto di un committente il quale esercita un’attività di raccolta di scommesse.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f)] Massima Gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, qualora un operatore economico partecipi in nome proprio, ma per conto di un’impresa che organizza un’attività di accettazione di scommesse, alla raccolta di scommesse rientranti nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale art. 13, parte B, lett. f), si considera che quest’ultima impresa fornisca all’operatore di cui trattasi una prestazione di scommesse rientrante in tale esenzione, ai sensi del detto art. 6, n. 4. (v. punto 44 e dispositivo)