Documents - 4 citing "Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 giugno 2011. Campsa Estaciones de Servicio SA contro Administración del Estado. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Tribunal Supremo - Spagna. Sesta direttiva IVA - Artt. 11, parte A, n. 1, e 27 - Base imponibile - Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato. Causa C-285/10."

IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63, Fatto generatore, Prestazioni reciproche, Operazioni a titolo oneroso, Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi, Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società.
Causa C-283/12 Serebryannay vek EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessione di beni – Corrispettivo che può consistere in una prestazione di servizi – Presupposto – Prestazione di servizi direttamente connessa alla cessione ed esprimibile in denaro – Contratti di permuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione – Servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)] Il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro. Lo stesso vale quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi, purché tali medesime condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche. (v. punti 38, 39) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto. Il fatto che la prestazione di servizi di ristrutturazione e arredamento andrà a vantaggio del proprietario dell’appartamento in questione soltanto dopo la scadenza del contratto non modifica nulla al riguardo, poiché, dal momento della conclusione dello stesso, le parti di tale contratto sinallagmatico s’impegnano l’una nei confronti dell’altra a effettuare prestazioni reciproche. (v. punti 41, 42 e dispositivo) Causa C-283/12 Serebryannay vek EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Corrispettivo che può consistere in una prestazione di servizi — Presupposto — Prestazione di servizi direttamente connessa alla cessione ed esprimibile in denaro — Contratti di permuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione — Servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)] Il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro. Lo stesso vale quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi, purché tali medesime condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche. (v. punti 38, 39) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto. Il fatto che la prestazione di servizi di ristrutturazione e arredamento andrà a vantaggio del proprietario dell’appartamento in questione soltanto dopo la scadenza del contratto non modifica nulla al riguardo, poiché, dal momento della conclusione dello stesso, le parti di tale contratto sinallagmatico s’impegnano l’una nei confronti dell’altra a effettuare prestazioni reciproche. (v. punti 41, 42 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione, Diniego, Articolo 203, Indicazione dell’IVA sulla fattura, Esigibilità, Sussistenza di un’operazione imponibile, Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario, Necessità.
Causa C-643/11 LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura – Ambito di applicazione – Effettiva mancanza di un’operazione imponibile – Inclusione – Avviso di accertamento in rettifica – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento – Diniego dovuto alla mancanza di un’effettiva realizzazione dell’operazione – Ammissibilità – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, a), e 203] L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo stabilito al suddetto articolo 203, che mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e segg. di tale direttiva, è limitato dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri nei loro ordinamenti giuridici interni, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, sempre che l’emittente di una fattura non faccia valere una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale su tale emittente, ad appurare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda ad operazioni imponibili effettivamente realizzate da tale emittente. Lo stesso articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile. Tuttavia il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda ad una verifica dell’esistenza delle operazioni fatturate da parte di un soggetto passivo e che, se del caso, regolarizzi il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate da parte del medesimo. Il risultato di una siffatta verifica costituisce, così come la dichiarazione ed il pagamento, da parte di colui che ha emesso la fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento da prendere in considerazione da parte del giudice nazionale quando valuta l’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce un diritto alla detrazione al destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 36, 37, 39, 41, 42, dispositivo 1) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 64, dispositivo 2) Causa C-643/11 LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Ambito di applicazione — Effettiva mancanza di un’operazione imponibile — Inclusione — Avviso di accertamento in rettifica — Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento — Diniego dovuto alla mancanza di un’effettiva realizzazione dell’operazione — Ammissibilità — Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, a), e 203] L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo stabilito al suddetto articolo 203, che mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e segg. di tale direttiva, è limitato dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri nei loro ordinamenti giuridici interni, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, sempre che l’emittente di una fattura non faccia valere una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale su tale emittente, ad appurare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda ad operazioni imponibili effettivamente realizzate da tale emittente. Lo stesso articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile. Tuttavia il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda ad una verifica dell’esistenza delle operazioni fatturate da parte di un soggetto passivo e che, se del caso, regolarizzi il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate da parte del medesimo. Il risultato di una siffatta verifica costituisce, così come la dichiarazione ed il pagamento, da parte di colui che ha emesso la fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento da prendere in considerazione da parte del giudice nazionale quando valuta l’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce un diritto alla detrazione al destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 36, 37, 39, 41, 42, dispositivo 1) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 64, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, Organizzazione di giochi di bingo, Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori, Calcolo della base imponibile.
Causa C-377/11 International Bingo Technology SA contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) «Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Vendita di cartelle di bingo – Esclusione della parte del prezzo di vendita prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Calcolo – Cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione – Parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte A, § 1, a), 17, § 5, e 19, § 1] L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori. Poiché la parte del prezzo di vendita delle cartelle che è distribuita come premio ai giocatori è fissata in anticipo ed è obbligatoria, essa non può essere considerata come facente parte del corrispettivo ottenuto dall’organizzatore del gioco per la prestazione da lui fornita, corrispettivo che costituisce la base imponibile. (v. punti 25, 28, 33, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1. Infatti, in primo luogo, uno Stato membro non può, in linea di principio, applicare a determinate operazioni una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, la suddetta parte non dev’essere inserita nella base imponibile e, pertanto, non può essere considerata come facente parte della cifra d’affari dell’organizzatore del gioco. (v. punti 37-39, dispositivo 2) Causa C-377/11 International Bingo Technology SA contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) «Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Vendita di cartelle di bingo — Esclusione della parte del prezzo di vendita prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Calcolo — Cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione — Parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio — Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte A, § 1, a), 17, § 5, e 19, § 1] L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori. Poiché la parte del prezzo di vendita delle cartelle che è distribuita come premio ai giocatori è fissata in anticipo ed è obbligatoria, essa non può essere considerata come facente parte del corrispettivo ottenuto dall’organizzatore del gioco per la prestazione da lui fornita, corrispettivo che costituisce la base imponibile. (v. punti 25, 28, 33, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1. Infatti, in primo luogo, uno Stato membro non può, in linea di principio, applicare a determinate operazioni una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, la suddetta parte non dev’essere inserita nella base imponibile e, pertanto, non può essere considerata come facente parte della cifra d’affari dell’organizzatore del gioco. (v. punti 37-39, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Artt. 11, parte A, n. 1, e 27, Base imponibile, Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Provvedimenti nazionali in deroga [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 6, 6, n. 2, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 27] Massima La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi, alle operazioni effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l’applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all’utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l’uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all’art. 27 di tale medesima direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale. (v. punto 40 e dispositivo)