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citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2011. Finanzamt Essen-NordOst contro GFKL Financial Services AG. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Bundesfinanzhof - Germania. Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, e 4 - Ambito di applicazione - Nozioni di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso" e di "attività economica" - Cessione di crediti in sofferenza - Prezzo della cessione inferiore al valore nominale dei crediti - Accollo da parte del cessionario delle azioni di recupero dei crediti e del rischio di insolvenza dei debitori. Causa C-93/10."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti, Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti, Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice.
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Utilizzo fraudolento di una carta di credito.
Causa C-494/12 Dixons Retail plc contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal le First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Operazioni di trasferimento di un bene materiale a un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito quale strumento di pagamento – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 5, § 1, e 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Nozione – Operazioni di vendita tra un fornitore e un acquirente che utilizzi quale strumento di pagamento una carta di credito – Pagamento effettuato da un terzo emittente della carta, per conto dell’acquirente, in forza di una convenzione conclusa con il fornitore – Pagamento che costituisce un corrispettivo – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a), e 2006/112, art. 73] Gli articoli 2, punto 1, e 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una convenzione stipulata tra un terzo e il fornitore di un bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare a detto fornitore, deducendo una commissione, i beni dallo stesso venduti ad acquirenti che utilizzino una carta di credito come strumento di pagamento, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente tale carta di credito come strumento di pagamento costituisce una cessione di beni. La nozione di cessione di beni, infatti, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. La predetta nozione ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in esame o per tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni. In tal senso, l’utilizzo fraudolento di una carta di credito come strumento di pagamento nelle predette operazioni non incide sul fatto che queste ultime possano essere qualificate come cessioni di beni, poiché siffatto utilizzo non rientra nei criteri oggettivi sui quali è basata tale nozione, bensì si ricollega all’intenzione della persona che ha partecipato, come acquirente, alle operazioni in esame nonché alle operazioni volte a dare concreta attuazione a tale intenzione. Peraltro, una situazione siffatta deve essere distinta da quella di furto di merci, che non rientra nella nozione di cessione di beni, in quanto il furto di merci non produce l’effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stesse condizioni del loro proprietario. (v. punti 17, 20, 21, 26, 28, 29, 38 e dispositivo) Gli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto del trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento, ove tale trasferimento costituisce una cessione di beni, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un corrispettivo. Infatti, nel caso in cui un acquirente paghi la merce mediante carta di credito, ci si trova a fronte di due operazioni, vale a dire, da un lato, la vendita di tale bene da parte di un fornitore, il quale include nel calcolo del prezzo totale da lui preteso anche l’imposta sul valore aggiunto che dev’essere pagata dal predetto acquirente in quanto consumatore finale e percepita da tale fornitore per conto dell’Erario e, dall’altro, la prestazione di servizi da parte dell’emittente della carta nei confronti del fornitore. Al riguardo, la sesta direttiva e la direttiva 2006/112 non esigono, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, ai sensi degli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e 73 della direttiva 2006/112, il corrispettivo di una cessione di beni può essere versato non soltanto dall’acquirente, ma anche da un terzo, nel caso di specie l’emittente della carta. (v. punti 34, 35, 38 e dispositivo) Causa C-494/12 Dixons Retail plc contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal le First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Operazioni di trasferimento di un bene materiale a un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito quale strumento di pagamento — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 5, § 1, e 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Nozione — Operazioni di vendita tra un fornitore e un acquirente che utilizzi quale strumento di pagamento una carta di credito — Pagamento effettuato da un terzo emittente della carta, per conto dell’acquirente, in forza di una convenzione conclusa con il fornitore — Pagamento che costituisce un corrispettivo — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a), e 2006/112, art. 73] Gli articoli 2, punto 1, e 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una convenzione stipulata tra un terzo e il fornitore di un bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare a detto fornitore, deducendo una commissione, i beni dallo stesso venduti ad acquirenti che utilizzino una carta di credito come strumento di pagamento, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente tale carta di credito come strumento di pagamento costituisce una cessione di beni.
La nozione di cessione di beni, infatti, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.
La predetta nozione ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in esame o per tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni.
In tal senso, l’utilizzo fraudolento di una carta di credito come strumento di pagamento nelle predette operazioni non incide sul fatto che queste ultime possano essere qualificate come cessioni di beni, poiché siffatto utilizzo non rientra nei criteri oggettivi sui quali è basata tale nozione, bensì si ricollega all’intenzione della persona che ha partecipato, come acquirente, alle operazioni in esame nonché alle operazioni volte a dare concreta attuazione a tale intenzione.
Peraltro, una situazione siffatta deve essere distinta da quella di furto di merci, che non rientra nella nozione di cessione di beni, in quanto il furto di merci non produce l’effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stesse condizioni del loro proprietario.
(v. punti 17, 20, 21, 26, 28, 29, 38 e dispositivo)
Gli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto del trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento, ove tale trasferimento costituisce una cessione di beni, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un corrispettivo.
Infatti, nel caso in cui un acquirente paghi la merce mediante carta di credito, ci si trova a fronte di due operazioni, vale a dire, da un lato, la vendita di tale bene da parte di un fornitore, il quale include nel calcolo del prezzo totale da lui preteso anche l’imposta sul valore aggiunto che dev’essere pagata dal predetto acquirente in quanto consumatore finale e percepita da tale fornitore per conto dell’Erario e, dall’altro, la prestazione di servizi da parte dell’emittente della carta nei confronti del fornitore.
Al riguardo, la sesta direttiva e la direttiva 2006/112 non esigono, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, ai sensi degli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e 73 della direttiva 2006/112, il corrispettivo di una cessione di beni può essere versato non soltanto dall’acquirente, ma anche da un terzo, nel caso di specie l’emittente della carta.
(v. punti 34, 35, 38 e dispositivo)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Articolo 2, Prestazione di servizi a titolo oneroso, Servizi di telecomunicazioni, Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali, Commercializzazione tramite una rete di distributori.
Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti. (v. punto 26) L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo. (v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo) Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma)
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti.
(v. punto 26)
L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta.
Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo.
(v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Artt. 2, punto 1, e 4, Ambito di applicazione, Nozioni di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso" e di "attività economica", Cessione di crediti in sofferenza, Prezzo della cessione inferiore al valore nominale dei crediti, Accollo da parte del cessionario delle azioni di recupero dei crediti e del rischio di insolvenza dei debitori.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 4) Massima Gli artt. 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un’attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione. Infatti, in simili circostanze, il cessionario dei crediti non riceve alcun corrispettivo da parte del cedente, dato che la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il prezzo di acquisto dei medesimi riflette il valore economico effettivo di tali crediti al momento della loro cessione, su cui incide lo stato di sofferenza dei crediti stessi e l’accresciuto rischio di insolvenza dei debitori. (v. punti 22, 25-26 e dispositivo)
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